Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314
Proroga di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalita' da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuita' all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 2005.
 
Art. 1-bis
(( Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti
per le anticipazioni di spese in conto capitale ))


(( 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005. ))
 
Art. 1-ter
(( Contributi per il finanziamento di interventi a tutela
dell'ambiente e dei beni culturali ))


(( 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto. ))
 
Art. 1-quater
(( Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ))

(( 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive. ))
 
Art. 2
Procuratore nazionale antimafia

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta'.
 
Art. 3.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
 
Art. 4
Finanziamento provvisorio alle regioni

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.
 
Art. 4-bis
(( Adeguamento degli edifici scolastici ))

(( 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi. ))
 
Art. 5.

Personale a tempo determinato della Croce Rossa

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
 
Art. 6
Contributi allo spettacolo dal vivo

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.
 
Art. 6-bis
(( Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali ))

(( 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005"; b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2006. ))
 
Art. 6-ter
(( Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 ))

(( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. ))
 
Art. 6-quater
(( Occupazioni d'urgenza ))

(( 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. ))
 
Art. 6-quinquies
(( Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica ))


(( 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ))
 
Art. 6-sexies
(( IVA agricola ))

(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006. ))
 
Art. 6-septies
(( Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti
o licenziati per giustificato motivo oggettivo ))


(( 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. ))
 
Art. 6-octies
(( Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti ))

(( 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 2007. ))
 
Art. 6-nonies
(( Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991 ))


(( Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005. ))
 
Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Siniscalco, Ministro del-l'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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