Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 dicembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di «Diplomada en relaciones laborales» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universitat Autonoma de Barcelona» in data 3 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un consulente del lavoro che abbia un'anzianita' di almeno cinque anni.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) mercato del lavoro; 2) sicurezza ed igiene del lavoro; 3) diritto tributario; 4) diritto del lavoro.
Roma, 13 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
A) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.
B) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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