Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 dicembre 2004
Riconoscimento, al sig. Razo Amoroz Isaac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Razo Amoroz Isaac nato il 16 febbraio 1963 a Citta' del Messico (Messico), cittadino messicano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Hidrobiologo» conseguito in Messico e rilasciato dalla «Universidad Autonoma Metropolitana» di Citta' del Messico in data 23 giugno 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;
Rilevato che l'istante e', altresi', in possesso del titolo post-lauream di «Maestro en Ciencias - Especialidad de Biologia Marina» conseguito in data 31 marzo 2000 presso l'«Istituto Politecnico Nacional» di Citta' del Messico;
Rilevato che il sig. Razo Amoroz ha prodotto l'autorizzazione all'esercizio della professione di «idrobiologo» rilasciata dalla «Secretaria de Educacion Publica - Direccion General de Profesiones» di Citta' del Messico in data 12 ottobre 1993;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;
Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 9 settembre 2004;
Ritenuto che il sig. Razo Amoroz abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 -- cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 -- e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 1° marzo 2001, rinnovato in data 4 giugno 2003 con validita' fino al 4 giugno 2005 per motivi di lavoro autonomo;
Decreta:
Al sig. Razo Amoroz Isaac, nato il 16 febbraio 1963 a Citta' del Messico (Messico), cittadino messicano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 13 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
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