Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2004
Autorizzazione finale, concernente il progetto definitivo «s.s. 106 Jonica. Lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto 8° Amendolara-Nova Siri. Raccordo tra lotto 3 e lotto 4. Primo stralcio (da progr. 405+950 a progr. 406+500)», da realizzarsi nel comune di Montegiordano in provincia di Cosenza, presentato da ANAS S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche di sviluppo del territorio

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di Conferenza di servizi;
Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai PRG. Premesso che in data 22 giugno 1984, con provvedimento n. 984, questa Amministrazione, a seguito dell'intesa conseguita, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, con la regione Calabria, ha accertato la conformita' urbanistico edilizia delle opere previste per l'ammodernamento e l'adeguamento della s.s. n. 106 «Jonica» nel tratto compreso tra i km 393+840 (Amendolara) e 415+480 (Nova Siri);
che in data 13 settembre 2004, con nota n. 004732, l'ANAS ha trasmesso a questa Direzione generale gli elaborati progettuali di un progetto stralcio, in variante a quello precedentemente autorizzato, compreso tra le progressive 405+950 e 406+500 della s.s. «Jonica» ed ha comunicato a questa Amministrazione che le opere autorizzate con il citato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984 sono state ultimate, ad eccezione di una tratta di lunghezza pari a circa m 650, che non e' stata portata a compimento a seguito del provvedimento, in data 14 aprile 1992, con il quale la Soprintendenza archeologica della Calabria ha determinato la sospensione dei lavori per il rinvenimento di alcuni reperti archeologici di epoca ellenistico-romana, venuti alla luce nel corso dei lavori;
che con la medesima nota l'ANAS ha richiesto a questa Amministrazione l'accertamento della conformita' urbanistica, ai sensi dell'art 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, del progetto in variante, sopra richiamato, tra le progressive 405+950 e 406+500 della s.s. «Jonica», dichiarando nel contempo:
che a seguito di una campagna di indagini con prospezioni geofisiche del terreno e' stata evidenziata e circoscritta l'area interessata dai rinvenimenti archeologici, nella zona limitrofa, lato monte alla s.s. 106, compresa tra le progressive 406+020 e 406+500, per una estensione di circa 150 m;
che il nuovo progetto per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 - 1° stralcio da progr. 405+950 a progr. 406+500, e' stato approntato sulla scorta dei risultati ottenuti nella sopra citata campagna di indagini;
che l'intervento, consiste nella eliminazione di una strozzatura di circa 650 m all'interno del tratto ultimato della s.s. 106 «Jonica», ed e' inserito nel piano di appaltabilita' ANAS 2004;
che il nuovo progetto, in data 4 agosto 1998 e' stato approvato dalla Soprintendenza archeologica della Calabria con nota prot. 16215;
che il nuovo progetto ha ottenuto il nulla osta paesaggistico della regione Calabria, Assessorato ambiente e territorio, con provvedimento n. 3886/99 del 13 novembre 2000, ed il nullaosta della Soprintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici della Calabria con provvedimento n. 9076/P del 26 gennaio 2001;
che il comune di Montegiordano - Area tecnica, con nota prot. n. 4482 del 24 agosto 2004, ha certificato la conformita' del progetto di che trattasi alla previsione urbanistica del vigente Piano regolatore generale, perche' l'intervento rientra nella fascia di rispetto del nastro stradale della s.s. 106;
Considerato:
che con nota n. 546 del 30 settembre 2004, questa Direzione generale ha richiesto alla regione Calabria di formalizzare il proprio parere ai sensi del citato art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e successive modifiche, in merito alle opere in variante per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 stralcio 1 dalla prog.va km 405+950 alla prog.va km 406+500, della s.s. n. 106 Jonica, necessarie per il completamento dell'opera oggetto del menzionato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984;
che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica - Settore pianificazione e programmazione urbanistica - Servizio istruttoria e vigilanza urbanistica, con nota n. 2711 in data 13 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera come prevista nel progetto stralcio, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione delle opere in variante per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 - stralcio 1 dalla prog.va km 405+950 alla prog.va km 406+500, della s.s. n. 106 Jonica, necessarie per il completamento dell'opera oggetto del menzionato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984. Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni dei pareri citati in premessa.
 
Art. 2.
Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti interessati sempre in relazione alla conformita' urbanistica delle opere.
Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'ANAS di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio.
Roma, 25 ottobre 2004
Il direttore generale: Novella
 
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