Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Cooperativa alleanza popolare di Pezzoli per l'arte per lo spettacolo ed il turismo S.c. a r.l.», in Pezzoli di Ceregnano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attivita' produttive;
Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare lacontinuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione gia' disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che dagli atti dell'ufficio del registro delle imprese -- presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo -- e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che l'ente cooperativo di cui al presente decreto non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per lo stesso ente, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta:
Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 della societa' «Cooperativa Alleanza Popolare di Pezzoil per l'arte per lo spettacolo ed turismo s.c. a r.l.», con sede in Pezzoli di Ceregnano (Rovigo), costituita con rogito notaio avv. Carmelo Cernigliaro in data 14 febbraio 1954, repertorio 17.540, tribunale di Rovigo, numero posizione 214/52396, registro societa' n. 563.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Rovigo per definire la cancellazione della societa' cooperativa.
Rovigo, 20 dicembre 2004
Il direttore provinciale reggente: Drago
 
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