Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2004
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2005, per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 212/04).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 dicembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 98/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04;
Considerato che:
ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005;
ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;
Considerato che:
122 imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato;
51 imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;
21 imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;
Considerato che:
con deliberazione n. 211/04 l'Autorita' ha sospeso i termini per l'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005;
ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio;
Ritenuto di approvare le proposte di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:
testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 5/04, e successive modificazioni e integrazioni;
opzioni base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del testo integrato;
opzioni speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del testo integrato;
 
Art. 2.
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno 2005
2.1. Le opzioni base per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.
 
Art. 3. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per l'anno
2005
3.1 Le opzioni speciali per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.
Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della pubblicazione.
Milano, 13 dicembre 2004
Il presidente: Ortis
 
----> Vedere Tabelle da pag. 54 a pag.58 della G.U. <----
 
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