Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004
Riclassificazione della specialita' medicinale «Transtec», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 25).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Visto il decreto del 18 aprile 2003 con il quale la societa' «Grunenthal GmbH» e' stata autorizzata all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Transtec» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:
3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568017/M (in base 10) - classe: «C»;
3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568043/M (in base 10) - classe «C»;
3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568070/M (in base 10) - classe: «C»;
Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2003 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;
Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale TRANSTEC (buprenorfina) e' stata classificata come segue:
confezione:
3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568017/M (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,59 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,38 euro;
confezione:
3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568043/M (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,57 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,55 euro;
confezione:
3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568070/M (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factary (IVA esclusa): 30,58 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 50,47 euro.
Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalita' prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.
Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alte strutture pubbliche del S.S.N.
Validita' del contratto dodici mesi.
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.
RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 23 dicembre 2004
Il direttore generale: Martini
 
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