Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 22 dicembre 2004 |
Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18). |
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IL DIRETTORE CENTRALE per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE; Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9; Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156; Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»; Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»; Decreta: Il LA.P.I. S.r.l., con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, nel seguito denominato «organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio». Organismo di certificazione, di ispezione e laboratorio di prova. 1. UNI EN 1154:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi di chiusura controllata delle porte - requisiti e metodi di prova». 2. UNI EN 1155:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi elettromagnetici fermoposta per porte girevoli - requisiti e metodi di prova». 3. UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti - dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - requisiti e metodi di prova». 4. EN 12209:2003 «Accessori per serramenti - serrature e chiavistelli - serrature azionate meccanicamente, catenacci e piastre di bloccaggio - requisiti e metodi di prova». 5. UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti - dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - requisiti e metodi di prova». 6. UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti - dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - requisiti e metodi di prova». 7. UNI EN 1935:2004 «Accessori per serramenti - cerniere ad asse singolo - requisiti e metodi di prova». L'attivita' complessiva dell'«organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale sig.ra Maria Leali e del direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive competenze. Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva. L'«organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione. Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni. Roma, 22 dicembre 2004 Il direttore centrale: Barzi |
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