Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004 |
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata a utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2005. (Deliberazione n. 233/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 dicembre 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita del l'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato; la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04; la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 98/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04); la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04 (di seguito la deliberazione n. 211/04); la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 212/04; la circolare dell'Autorita' alle imprese distributrici del 29 settembre 2004, prot. n. PB/M04/3511/pb; la comunicazione di Ferderenergia in data 8 ottobre 2004, prot. 549/GZ-EF/pd, ricevuta dall'Autorita' in data 11 ottobre 2004, prot. autorita' n. 022134; Considerato che: ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005; ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato; con la deliberazione n. 211/04 l'Autorita' ha definito i criteri per la perequabilita' delle opzioni ulteriori domestiche che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica; ai sensi del comma 3 della medesima deliberazione n. 211/04, i termini di cui al comma 4.3 del testo integrato, relativamente all'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche proposte dalle imprese distributrici per l'anno 2005, sono stati sospesi fino al 24 dicembre 2004; la medesima deliberazione n. 211/04 ha consentito alle imprese distributrici di sottoporre all'Autorita', entro e non oltre il 20 dicembre 2004, proposte di modifica di tali opzioni, al fine di renderle compatibili con le disposizioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 211/04; Considerato che: in linea con le sollecitazioni dell'Autorita', le proposte di opzioni tariffarie presentate delle imprese distributrici per l'anno 2005 estendono ad un numero crescente di clienti domestici la possibilita' di scegliere opzioni tariffarie che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica consentendo in tal modo una gestione piu' economica ed efficiente della fornitura di energia elettrica; tredici imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche); delle imprese distributrici di cui al precedente alinea, quattro hanno presentato opzioni ulteriori domestiche biorarie, ai fini della verifica di cui al comma 48.2 del testo integrato; ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio; Ritenuto di: approvare le proposte di opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato; ammettere ai meccanismi di perequazione delle opzioni biorarie di cui all'art. 48 del testo integrato le proposte di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi a quanto disposto dal comma 48.2 del testo integrato; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue: testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni; opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del testo integrato; opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie. |
| Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2005 2.1. Le opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. 2.2. Le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie in quanto conformi alle disposizioni di cui al comma 48.2 del testo integrato. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della pubblicazione.
Milano, 23 dicembre 2004
Il presidente: Ortis |
| ----> Vedere Tabella a pag. 63 della G.U. <---- |
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