Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 dicembre 2004
Scioglimento di tre societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Visto l'art. 223-septiesdecies dei regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese, presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies dei regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
1) cooperativa Costruzione strade a r.l, con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Carlo Malaguti in data 19 marzo 1947, rep. n. 13162/5413, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 428/14951;
2) Quercia Alta a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Lanfranco Gualandi in data 30 maggio 1967, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 1408/99477, codice fiscale n. 01153590375, REA BO/184000;
3) Gutenberg e C. a r.l., con sede in Bologna, costituita in data 30 settembre 1993, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 4311/264371, codice fiscale n. 04175480377, REA BO/349655.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Bologna, 13 dicembre 2004
Il direttore provinciale: Casale
 
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