Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 novembre 2004 |
Rettifica delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Prato Premesso che: in data 3 novembre e' stato adottato dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Prato il decreto di determinazione delle teriffe minime di facchinaggio con durata biennale, con decorrenza dall'11 novembre 2004; da una revisione degli atti di ufficio e' emerso che le predette tariffe non risultano essere quelle corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita; Visti: l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti lavoro del 2 febbraio 1995, prot V/25157/70 - DOC; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997; l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che tra l'altro attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio; Considerato che: le tariffe riportate nel predetto decreto del 3 novembre 2004, per un errore di elaborazione, risultano essere non corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita, come emersa anche dal parere delle organizzazioni sindacali acquisito in data 27 ottobre 2004; conseguentemente si rende necessario procedere alla loro rettifica e dunque alla sostituzione delle stesse con quelle correttamente elaborate; Tenuto conto della nuova elaborazione dei dati eseguita dal competente Servizio della Direzione provinciale del lavoro, come risultanti dal prospetto allegato; Ritenuto che: le nuove tariffe sono corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita, come emersa anche dal citato parere delle organizzazioni sindacali; pertanto si deve provvedere con decreto alla formale indicazione delle nuove tariffe minime di facchinaggio in vigore nella provincia di Prato, in sostituzione di quelle contenute nel citato decreto del 3 novembre 2004; Decreta: Art. 1. Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione sia alle operazioni che alla merce, sia in misura oraria che in quantita, mediante un aumento delle tariffe del biennio precedente, nella misura del 2 %, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2. Le tariffe cosi' come rideterminate, avranno decorrenza a far data dal 1° novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con durata biennale. |
| Art. 3. Le tariffe indicate nel precedente decreto del 3 novembre 2004 sono annullate. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Prato, 30 novembre 2004 Il direttore provinciale: Berloco |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 19 a pag. 29 <---- |
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