Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 dicembre 2004
Riconoscimento, al sig. Diaconu Edward, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il 30 maggio 1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Electric-specializarea si informatica industriala», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Electric specializarea automatica si informatica industriala», conseguito presso l''Universitatea Tehnica Gh Asachi din Iasi» in data 19 agosto 1996 e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer in profilul Electric» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;
Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 24 febbraio 2004 e del 25 maggio 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore dell'informazione e settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 23 marzo 2004, con scadenza il 6 maggio 2006;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il 30 maggio 1973, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:
a) per il settore dell'informazione: 1) informazione: elaborazione numerica segnali, 2) metodi matematici per le telecomunicazioni, 3) comunicazioni elettriche, 4) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale);
b) per il settore industriale: 1) costruzione macchine, 2) tecnologie meccaniche, 3) meccanica del volo, 4) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale).
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settori dell'informazione e industriale.
 
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