Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 dicembre 2004
Riconoscimento, al sig. Kacorri Gjovalin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Kacorri Gjovalin, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore, rilasciato dalla Scuola media superiore statale di istruzione generale «Bardhok Biba» di Rreshen Mirdite, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che aveva ritenuto necessario un supplemento istruttorio in merito alle modalita' di traduzione e autenticazione dei documenti da parte dei cittadini albanesi e il successivo carteggio intercorso con il Ministero degli affari esteri e la rappresentanza diplomatica italiana a Tirana;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attivita' di cui alla lettera d);
Vista l'esperienza professionale pluriennale dell'interessato in qualita' di operaio specializzato in ditte operanti nel settore di attivita' per il quale si richiede il riconoscimento, che consente di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessita' di applicare misure compensative;
Visto il conforme parere dell'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive e dell'associazione di categoria CNA-ANIM, associazione nazionale impiantisti manutentori;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Kaccori Gjovalin, nato il 24 agosto 1964 a Rreshen (Albania), e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2004
Il direttore generale: Spigarelli
 
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