Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monte Etna», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/1997, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentato dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», con sede legale presso l'Associazione produttori olivicoli, alla via di San Giuliano, 349, in Catania. La modifica e' volta all'adeguamento di alcuni parametri relativi alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, questa Amministrazione ritiene di procedere alla pubblicazione delle modifiche richieste. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» (Regolamento CE 2081/92, art. 9 cpv. 3, e art. 12-quater cpv.3 del regolamento CE 692/03) Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna», e' modificato come di seguito indicato: all'art. 6, «Caratteristiche al consumo», anziche': Acido linoleico: < o = 10%; Acido linolenico: < o = 0,8%; leggi: Acido linoleico: da < o = a 10% a < o = a 12,50%; Acido linolenico: da < o = a 0,8% a < o = a 0,9%. |