Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 luglio 2003
Regolamento interno del Comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di societa' cooperative - concernente l'istituzione, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;
Visto il punto 4 del citato art. 13 che prevede che la costituzione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del Comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 26 giugno 1992 con il quale e' stato costituito il predetto Comitato;
Visto il punto 5 del citato art. 13 il quale prevede che l'attivita' del Comitato di cui al punto 4 e' disciplinata da un regolamento adottato dal Comitato stesso ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 luglio 2000 con il quale e' stato approvato il regolamento attualmente in vigore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001;
Considerato che il Comitato ricostituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso M.I.C.A. il 26 marzo 2002 al n. 454, ha rilevato l'opportunita' di modificare il vigente regolamento;
Considerato che nella seduta del 27 novembre 2002 il Comitato ha adottato l'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto:
Decreta:
E' approvato il regolamento adottato dal Comitato nella seduta del 27 novembre 2002.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attivita' produttive per gli adempimenti di competenza.
Roma, 23 luglio 2003
p. Il Ministro: Galati
 
Allegato REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI
Art. 1.
Convocazione
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese secondo un calendario predisposto annualmente, ovvero, su richiesta del presidente o di almeno tre componenti, anche in altre date.
Il Comitato e' sempre convocato dal presidente o dal componente di cui al successivo art. 4.
Art. 2.
Ordine del giorno
La convocazione del Comitato e' effettuata almeno tre giorni prima della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica dal presidente o dal componente di cui al successivo art. 4 con avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
In casi straordinari e di urgenza la convocazione puo' essere effettuata con preavviso di un giorno, senza l'osservanza delle modalita' di cui al comma precedente.
Art. 3.
Riunioni e deliberazioni
Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 4.
Funzioni vicarie
Il Comitato elegge, su proposta del presidente, il componente che in caso di assenza o impedimento del presidente, o sua delega, esercita le funzioni vicarie dello stesso.
Art. 5.
Sostituzione componenti del comitato
Il Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, puo' chiedere al Ministro delle attivita' produttive la sostituzione del componente, o dei componenti, in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni.
Art. 6.
Iscrizione
Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo lo schema approvato con decreto del Ministro delle attivita' produttive e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con allegata la documentazione prescritta dallo stesso decreto.
Le domande possono essere consegnate a mano o inviate a mezzo servizio postale.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comitato provvede al completamento della procedura di iscrizione nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.
Le decisioni del Comitato sono comunicate agli interessati, entro i sessanta giorni successivi con l'indicazione del numero di iscrizione attribuito alle domande accolte.
Art. 7.
Elenco nazionale
L'elenco nazionale delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo e' articolato in ordine alfabetico per regioni, provincie e comuni.
L'elenco e' tenuto presso la sede del Comitato, che provvede alla sua pubblicazione e diffusione.
Ad ogni cooperativa e' attribuito un numero composto dai codici ISTAT della regione, provincia, comune e da un numero progressivo assegnato in ordine cronologico di iscrizione.
Ogni sei mesi copia degli elenchi aggiornati riguardanti le singole regioni e provincie autonome sono inviati ai direttori dei rispettivi uffici del lavoro, alle regioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle associazioni nazionali di rappresentanza.
Art. 8.
Richiesta certificati iscrizione
Premesso che la societa' cooperativa o il consorzio iscritto puo', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertificare l'iscrizione all'albo, qualora presenti la richiesta del certificato di iscrizione deve indicare nella domanda: la ragione sociale, il codice fiscale, la sede, la permanenza dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della legge n. 59/1992 e la dichiarazione di aver presentato nei termini, di cui al comma 10, lettera c), del predetto art. 13, la comunicazione sull'attivita' svolta dall'ente nel corso dell'anno precedente ai sensi del medesimo comma.
Per quanto riguarda il consorzio, alla domanda deve essere allegato l'elenco delle cooperative associate con l'indicazione per ciascuna di esse del numero di iscrizione all'albo.
La richiesta deve essere firmata dal presidente o da un suo delegato.
Art. 9.
Certificato d'iscrizione
Il certificato di iscrizione, deve contenere la denominazione sociale, la sede, il comune, la provincia, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione all'albo della cooperativa o consorzio. DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI - COMITATO PER L'ALBO
NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI
LORO CONSORZI
Certificato d'iscrizione
Si certifica che la societa' cooperativa edilizia di abitazione .... .... con sede in .... comune .... provincia .... codice fiscale .... e' stata iscritta in data .... al n. .... nell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Roma li' .........................
Il funzionario responsabile ....
CERTIFICATO D'ISCRIZIONE
Si certifica che il consorzio edilizio di abitazione .... ....con sede in .... comune .... provincia .... codice fiscale .... e' stato iscritto in data .... al n. .... nell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Roma li' .........................
Il funzionario responsabile ....
Art. 10.
Rilascio certificato di iscrizione
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per il rilascio dei certificati di iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi agli enti richiedenti e' di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.
Il certificato e' inviato all'ente richiedente a mezzo servizio postale ovvero consegnato a mano al legale rappresentante o ad un suo delegato.
Art. 11.
Accertamenti
Gli accertamenti, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono eseguiti dai componenti del Comitato mediante conferimento di incarico con lettera personale nella quale sara' specificato l'oggetto degli accertamenti stessi.
In caso di necessita' detti accertamenti possono essere effettuati anche da personale allo scopo incaricato dal presidente del Comitato con le stesse modalita' di cui al precedente comma.
Se gli accertamenti vengano effettuati fuori dal comune di residenza agli incaricati viene corrisposto il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni; i componenti estranei all'Amministrazione statale vengono equiparati ai dirigenti generali di area «C».
La relativa spesa gravera' sul capitolo 2238 - U.P.B .0.3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
L'incaricato degli accertamenti puo' accedere a tutti gli atti sociali.
Gli accertamenti hanno luogo presso la sede sociale dell'ente con facolta' dell'incaricato che procede agli stessi di effettuare sopralluoghi o verifiche anche presso sedi secondarie.
Gli amministratori ed i sindaci hanno diritto ad assistere all'accertamento e debbono intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'incaricato che ha, altresi', anche la facolta' di sentire i singoli soci e i terzi interessati.
Il legale rappresentante dell'ente, ha altresi' diritto di far inserire nella relazione dell'accertamento eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Art. 12.
Provvedimenti sanzionatori
Il Comitato puo' disporre la sospensione dall'albo degli enti per i quali sia stato emanato il provvedimento di gestione commissariale.
Agli enti sospesi non puo' essere rilasciato il certificato di iscrizione.
Il Comitato dispone la radiazione dall'albo degli enti privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della legge n. 59/1992, nonche' degli enti che non presentano la relazione annuale ai sensi del comma 10, lettera c), dell'art. 13 della legge n. 59/1992 entro il 30 giugno (fara' fede la data del timbro postale) di ciascun anno.
Le decisioni del Comitato sono comunicate alle cooperative interessate entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'adozione dei provvedimenti.
Art. 13.
Elenco degli enti radiati
L'elenco degli enti radiati sino al 30 novembre di ciascun anno, deve essere predisposto dal Comitato entro il 20 dicembre ed inviato al Ministero della giustizia per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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