Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 dicembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Aviles Hernandez Blanca Ester, nata a Citta' del Messico il 4 novembre 1980, cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico professionale «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'Universita' Nazionale Autonoma del Messico il 10 aprile 1986;
Preso atto altresi' che ha documentato di essere in possesso della tessera professionale, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione il 16 maggio 1986, che la autorizza all'esercizio della professione nella Repubblica messicana;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 aprile 2004;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professiona1e completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo professionale - come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Preso atto altresi' della domanda di riesame presentata dall'interessata;
Esaminato il certificato attestante esperienza professionale;
Visto il parere della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004 di non accogliere la domanda di riesame, in quanto l'esperienza e' stata acquisita in pochi settori delle varie materie trattate;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Firenze in data 21 luglio 2004 valido fino al 18 agosto 2006;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, nata a Citta' del Messico il 4 novembre 1980, cittadina messicana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Psicologia clinica, 2) Teoria e tecnica dei tests.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgmento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consigllo nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consigtio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 
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