Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 dicembre 2004
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la nota n. 132623 del 22 dicembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VII;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprieta' dello Stato;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 6.
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il direttore: Spitz
 
Allegato A
al decreto n. 42207

----> Vedere allegato di pag. 68 <----
 
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