Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2004, n. 318
Regolamento concernente le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004;
Visto in particolare il citato articolo 4, comma 181, della medesima legge n. 350 del 2003 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta predetto anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione e editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il presente regolamento:

Art. 1.
Presentazione delle domande

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale;
b) gli estremi di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;
c) l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi della lettera d);
d) l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi dell'articolo 4, commi da 181 a 183 della citata legge n. 350 del 2003.
2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) l'inerenza delle spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2004, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003;
b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda;
c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;
d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
e) che la spesa sostenuta per l'acquisto della carta e' riferita a quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi;
f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.
3. Le domande sono inoltrate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1° settembre 1999.
- Il testo dell'art. 4, commi da 181 a 186 e comma 189,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)», e' il seguente:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici
e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli
operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto
della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e
dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato,
per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso
in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi
dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per
cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita,
cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle
fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo
gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento
della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe'
quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da
indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di
offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri
organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso art. 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma
non limita il diritto al rimborso ad altro titolo
spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo
di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al
comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e'
stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche'
le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
(Omissis).
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle
competenti autorita' europee».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 4, commi da 181 a 183, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)», vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), e' il seguente:
«Art. 47 (R). (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».



 
Art. 2.
Riconoscimento e misura del credito d'imposta

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Alle imprese ammesse al beneficio e' riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a ciascun impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto.
 
Art. 3.
Modalita' di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio puo' essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo.
2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo.
3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo e' consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), e' il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (Omissis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno
2004 (Disposizioni applicative del regime di tassazione del
consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128
del testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
«Art. 7 (Dichiarazione dei redditi propri di ciascun
soggetto partecipante alla tassazione di gruppo). - 1. Per
effetto dell'opzione:
a) (Omissis);
b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della
compensazione con l'imposta sul reddito delle societa'
dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di
tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo
soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi
dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) (Omissis)».



 
Art. 4.
Controlli e revoche dell'agevolazione

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio.
2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta.
3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), e' il seguente:
«Art. 71 (R). (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
(R).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R).
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R).
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R)».



 
Art. 5.
Disposizioni finali

1. Il credito di imposta e' concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. Della decisione adottata dalle Autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2004

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41
 
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