Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2004
Nuovo Statuto degli Aero Club locali e dei principi informativi dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, concernente l'approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il «riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare, l'art. 18, comma 6;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, nella parte in cui prevede la facolta' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario con i poteri degli organi sciolti e nella parte in cui dispone che le competenze del collegio dei revisori siano esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dai rappresentanti delle Autorita' vigilanti;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto del 1988, n. 400;
Visto il decreto 22 ottobre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e per i beni e le attivita' culturali, con il quale e' stato disposto il commissariamento dell'Aero Club d'Italia e la nomina del dott. arch. Giuseppe Leoni, quale commissario straordinario dell'Ente per la durata di sei mesi, decorrenti dal 1° novembre 2002, con l'incarico di provvedere, in particolare, agli adempimenti necessari alla ridefinizione statutaria, ai sensi dei decreti legislativi n. 242 del 1999 e n. 419 del 1999, sopra citati;
Visti i decreti 9 maggio 2003, 4 novembre 2003 e 30 aprile 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e per i beni e le attivita' culturali, con i quali il dott. arch. Giuseppe Leoni e' stato confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, sino alla data del 31 ottobre 2004;
Considerato che, al termine di una complessa istruttoria con i Ministeri competenti (delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali), il Commissario straordinario, ha provveduto alla stesura dello schema definitivo del nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia, del nuovo Statuto tipo degli Aero Club locali e dei Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche;
Considerato, altresi', che il Commissario medesimo, con nota prot. n. AGP/5896 in data 8 aprile 2004, ha trasmesso ai Ministeri predetti copia del suindicato schema statutario definitivo, ai fini dell'acquisizione del prescritto concerto ex art. 47, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569;
Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. CG/MRTRASP/74416 del 29 aprile 2004, dal Ministero della difesa, con nota prot. n. 8/264411/D.XI.68 del 10 maggio 2004, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota prot. n. 10334 del 31 maggio 2004, e dal Ministero dell'interno, con nota prot. n. 5145 Uff. III - Affari interni del 4 giugno 2004;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la «determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo Statuto dell'Aero Club d'italia, del nuovo Statuto tipo degli Aero Club locali e dei Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 9643/04 espresso nell'adunanza del 30 agosto 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia, il nuovo Statuto tipo degli Aero Club locali, nonche' i Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche, che formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero Club d'Italia e lo Statuto tipo degli Aero Club locali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
 
edizione definitiva

STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA

STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI

PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE

STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1

L'Aero Club d'Italia (AeCl), Ente di diritto pubblico, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Ministero dell'interno, riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilita' sociale e civile e attivita' collegate.
L'Aero Club d'Italia puo' istituire, altresi', Sedi Operative nel territorio nazionale e Delegazioni e Rappresentanze all'estero. Qualora l'istituzione di tali Sedi Operative, Delegazioni e Rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2

L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita' sportiva, e' una federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e, di conseguenza, e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.
La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia.
Il loro uso e' concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai sensi degli artt. 7 e 13 del presente Statuto.

TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'Aero Club d'Italia persegue gli scopi previsti dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.
In particolare:
1) promuove la formazione aeronautica della gioventu', favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;
2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo, e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e puo' organizzare quelle a carattere nazionale;
3) sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340;
4) svolge direttamente, su delibera del Consiglio Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attivita' sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggior rendimento tecnico-economico;
5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda;
6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e dal Regolamento sportivo nazionale;
7) su richiesta del Ministero della Difesa, del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni, da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati;
8) fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione Civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle altre pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto, da determinare in apposita convenzione, nelle attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale;
9) svolge ogni altra attivita', nel settore dell'aviazione Civile, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.

Art. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia:
1) partecipa, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attivita' aeronautica;
2) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport;
3) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello ed ogni altra attivita' aeronautica;
4) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici;
5) esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla riorganizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 340;
6) sovraintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;
7) controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica internazionale (FAI); presenta alla FAI le proposte di omologazione dei primati internazionali;
8) raccoglie materiale bibliografico e statistico di carattere aeronautico civile; compie, anche mediante consulenza di esperti, studi e progetti nel settore aeronautico turistico, sportivo e storico;
9) a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
10) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti;
11) realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attivita' aeronautica e del traffico aeroturistico;
12) assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 48;
13) su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge;
14) provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 2, n. 8.
Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia puo' avvalersi degli Enti federati e aggregati. In particolare, l'Aero Club d'Italia puo' delegare agli Enti federati le attribuzioni di cui al comma 1, n. 5, del presente articolo, e puo' affidare o delegare: a) le attribuzioni di cui al comma 1, nn. 2, 3, 4, 8 e 11, nonche'
l'organizzazione di gare e manifestazioni nazionali di cui al
comma 1, n. 6, e l'attivita' attuativa delle convenzioni di cui al
comma 1, nn. 12, 13 e 14, agli Enti federati o aggregati; b) l'istruttoria relativa al controllo e alla omologazione dei
primati nazionali aeronautici di cui al comma 1, n. 7, alle
Federazioni Sportive Aeronautiche, che possono in tali materie
formulare proposte.

Art. 5

Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, sono tenuti: a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini
dell'art. 4 della legge 29 maggio 1954, n. 340; b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti a norma
dell'art. 753 del Codice della Navigazione; c) il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione
degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma
del DPR 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni e
integrazioni.

Sui registri di cui alle lettere a) e b) possono essere iscritti gli aeromobili di proprieta' o eserciti dall'Aero Club d'Italia, dagli Enti Federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purche' il loro uso non avvenga a scopo di lucro o commerciale. Sul registro di cui alla lettera c) possono essere iscritti gli apparecchi VDS di proprieta' di chiunque svolga con essi attivita' di volo.

TITOLO III
ENTI FEDERATI E AGGREGATI ED ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Capo I
GENERALITA'

Art. 6

Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:
1) Aero Club Federati, che espletano attivita' sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori:
a) del volo a motore non acrobatico;
b) del volo a vela non acrobatico;
c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
d) del volo da diporto o sportivo a motore;
e) del volo da diporto o sportivo senza motore;
f) del pallone libero o dirigibile;
g) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei
velivoli storici;
h) del paracadutismo;
i) dell'aeromodellismo.

L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo all'organizzazione della FAI, puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche.
2) Federazioni Sportive Aeronautiche federate (FSA), comprendenti le Associazioni che, senza fini di lucro, svolgono attivita' nel campo degli sport aeronautici di cui al precedente punto 1.
3) Enti Aggregati, che comprendono: a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo
aeronautico; d) enti turistici ed imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo
dell'aviazione civile.

4) Associazioni Benemerite che svolgano, senza fini di lucro, attivita' di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
L'Assemblea dell'AeCl concede e revoca la qualita' di Ente Federato alle Federazioni Sportive Aeronautiche e revoca la qualita' di Ente Federato agli Aero Club. Il Consiglio Federale dell'AeCl concede la qualita' di Ente Federato agli Aero Club e concede o revoca la qualita' di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita.

Capo II
AERO CLUB LOCALI

Art. 7

Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo
Statuto tipo di cui all'art. 54 del presente Statuto; 2) avere almeno 20 soci; 3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di
cui al precedente art. 6, comma 1, n. 1; 4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse
sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica e
disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di
un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'.

La federazione all'Aero Club d'Italia di un Aero Club puo' essere preceduta da un periodo sperimentale, non superiore a tre mesi, disposto dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
La domanda di federazione e' depositata presso la sede dell'AeCl. Copia di tale domanda, indicante la data di' presentazione, e' rilasciata al richiedente.
La domanda di federazione si intende accettata se il Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione.
Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo.
La deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione e' notificata all'Associazione richiedente.
Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 8

Gli Aero Club sono tenuti a:
1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente proposta dal Consiglio Federale dell'AeCl.
Il Consiglio Federale fissa quote ridotte di federazione per gli Aero Club per i primi tre anni di federazione e stabilisce annualmente l'ammontare delle detrazioni da computarsi sulla successiva quota annuale di federazione a favore degli Aero Club che organizzino gare e manifestazioni o i cui atleti conseguano titoli di campioni italiani o internazionali di specialita';
2) inviare al Consiglio Federale dell'AeCl, per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente e, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
3) comunicare all'AeCl, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco;
4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
5) assicurare, ove richiesti dall'AeCl, ciascuno nel rispettivo ambito, previa convenzione tra l'AeCl e il singolo Aero Club interessato, le attivita' previste dalle eventuali convenzioni tra l'AeCl e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali;
6) sottoporre alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la loro attivita' sportiva per l'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 9

Gli Aero Club sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di una Societa' a Responsabilita' limitata, fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili.
Gli Aero Club hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'AeCl, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia, nei limiti del presente Statuto.
Tuttavia, essi, nel sottoporre alla CCSA le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, ai sensi del n. 6 del precedente art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.

Art. 10

L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Club, le FSA e le Associazioni ad esse affiliate, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato. Vigila sull'attivita' degli Aero Club e delle FSA, al fine di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Art. 11

La qualifica di Aero Club si perde per recesso dalla federazione o per revoca della stessa, per scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Societa'.
La revoca puo' essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8.
La deliberazione di revoca e' di competenza dell'Assemblea; contro di essa e' ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Capo III
FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE (FSA)

Art. 12

Per ogni specialita' sportiva aeronautica, prevista dal presente Statuto, puo' essere federata all'AeCl una sola FSA, avente per scopo l'esercizio dell'attivita' sportiva ed agonistica del particolare settore di competenza, secondo le regole e i programmi approvati dall'Aero Club d'Italia e nei limiti delle deleghe da questo conferite.

Art. 13

Per ottenere la federazione all'Aero Club d'Italia le Federazioni Sportive Aeronautiche dovranno: 1) non avere fini di lucro; 2) avere un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo di cui
all'art. 54 del presente Statuto; 3) possedere idonei mezzi economici e tecnici per operare; 4) svolgere attivita' che non contrastino con i fini istituzionali
dell'AeCl e con il presente Statuto.

Qualora siano presentate piu' domande da diverse FSA della medesima specialita' e' accolta la domanda della FSA piu' rappresentativa.
La deliberazione dell'Assemblea di mancato accoglimento della domanda di federazione e' notificata alla FSA richiedente.
Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 14

Le Federazioni Sportive Aeronautiche sono tenute a:
1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Federale dell'AeCl, che puo' stabilire quote diverse in funzione del numero di Associazioni iscritte, del numero complessivo dei praticanti e dei risultati sportivi ottenuti da ciascuna FSA in campo internazionale;
2) inviare al Consiglio Federale dell'AeCl, per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente e, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate;
4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
5) sottoporre alla CCSA, entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la loro attivita' sportiva per l'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 15

Alle Federazioni Sportive Aeronautiche possono affiliarsi gli Aero Club e le altre Associazioni che esercitino una delle attivita' aviatorie previste dai precedente art. 6, primo comma, n. 1 ,con esclusione dell'attivita' aerodidattica finalizzata al rilascio di titoli aeronautici professionali, e che abbiano seguenti requisiti: - un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo delle FSA; - almeno dieci soci che, in possesso dei relativi titoli, pratichino
le attivita' della specialita'; - il possesso di idonei mezzi e attrezzature mobili e fisse
necessarie allo svolgimento dell'attivita'.

Il possesso dei requisiti predetti, da parte delle Associazioni affiliate alle singole FSA, dovra' essere documentato all'AeCl sia al momento iniziale sia ogni volta che l'AeCl stesso lo richieda.

Art. 16

La qualifica di FSA federata all'Aero Club d'Italia si perde per scioglimento della stessa, recesso o revoca.
La revoca puo' essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno dei requisiti previsti dai precedenti artt. 13 e 15 o per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 14.
La deliberazione di revoca e' di competenza dell'Assemblea dell'AeCl e contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 17

Alle Federazioni Sportive Aeronautiche, federate all'Aero Club d'Italia, si applicano le norme previste per gli Aero Club dagli articoli 9 - 2^ e 3^ comma - e 10 del presente Statuto.
Per la gestione finanziaria e contabile dovranno essere applicati i Regolamenti approvati dall'Assemblea della FSA su proposta del Consiglio Federale della stessa FSA.

Capo IV
ENTI AGGREGATI

Art. 18

L'ammissione degli Enti Aggregati e' deliberata dal Consiglio Federale dell'AeCl.
Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto.

Art. 19

Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell'AeCl.

Art. 20

La qualifica di Ente Aggregato si perde per scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso, per revoca.
La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia e avverso ad essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Capo V
ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Art. 21

Alle Associazioni Benemerite si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 18 e 20, concernenti gli Enti Aggregati.

TITOLO IV
PRESIDENTE E SOCI D'ONORE

Art. 22

L'Assemblea dell'AeCl puo' nominare Presidenti onorari dell'Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e verso l'Aero Club d'Italia in particolare.
Il Consiglio Federale dell'AeCl approva, inoltre, la proposta di nomina dei Presidenti Onorari e dei soci onorari degli Aero Club e delle FSA federati.
I Presidenti e i soci onorari degli Aero Club e delle FSA godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Enti Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

TITOLO V
ORGANI DELL'AERO CLUB D'ITALIA

Capo I
GENERALITA'

Art. 23

Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Federale;
3) il Presidente;
4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica;
5) il Collegio dei Probiviri;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24

Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci degli Enti federati.
Non possono ricoprire cariche elettive:
1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e' equiparata alla condanna;
3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di una sua Federazione o di una FSA, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
4) coloro che ricavino dall'attivita' sportiva un profitto personale, esclusi i proventi di sponsorizzazioni finalizzate esclusivamente all'effettuazione dell'attivita' sportiva;
5) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Enti Federati o Aggregati o Associazioni affiliate.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennita' determinata dal Consiglio Federale, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' il trattamento di missione.
Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verra' determinato dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni vigenti. Analogo trattamento potra' essere deliberato dal Consiglio Federale a favore dei componenti delle Commissioni Temporanee Consultive e del Comitato previsti all'art. 43 del presente statuto.

Capo II
ASSEMBLEA

Art. 25

L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico - strategico generale e di controllo dell'Aero Club d'Italia ed e' costituita da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti; 3) un Rappresentante del Ministero della Difesa; 4) un Rappresentante del Ministero dell'interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali; 7) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
designato dal Presidente del CONI medesimo; 8) i Membri del Consiglio Federale; 9) i Presidenti degli Aero Club Federati; 10) i Presidenti di ciascuna Federazione Sportiva Aeronautica
federata all'AeCl; 11) un rappresentante per ciascuna delle specialita' degli sport
aeronautici previste all'art. 6, comma 1, n. 1 del presente
Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 45, dai
rappresentanti di ciascuna specialita' degli Aero Club Federati,
ove la specialita' sia effettivamente praticata. E' considerata
praticata la specialita' sportiva quando, nell'anno precedente o
nell'anno in corso, un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad
almeno una gara iscritta a calendario per quella specialita'; tale
requisito non e' richiesto per la sola specialita' di cui all'art.
6, comma 1, n. 1, lett. g), del presente Statuto; 12) un rappresentante degli atleti in attivita' ed un rappresentante
dei giudici in attivita' per ciascuno degli sport aeronautici
previsti all'art. 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto; 13) un rappresentante degli Enti Aggregati; 14) un rappresentante delle Associazioni Benemerite.

I rappresentanti di cui al precedenti numeri 11, 12, 13 e 14 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.
I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, 5 e 6 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.
Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.
Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 11, 12, 13 e 14.
Alle riunioni dell'Assemblea assiste il Direttore Generale.
Alle stesse riunioni assistono i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia e i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.

Art. 26

L'Assemblea:
1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concedo con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali e con il Ministro dell'Interno;
2) designa, con separata votazione, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) tre membri del Consiglio Federale, con voto riservato ai
Presidenti degli Aero Club federati; b) tre membri del Consiglio Federale, scelti tra i presidenti delle
FSA federate, con voto riservato ai Presidenti delle FSA medesime
ed ai rappresentanti di specialita' di cui al precedente art. 25,
comma 1, n. 11; c) tre membri del Consiglio Federale, con voto riservato ai
rappresentanti degli atleti e dei giudici di cui al precedente
art. 25, comma 1, n. 12; d) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica
(CCSA); 3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

4) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio preventivo nonche' gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio;
5) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio consuntivo dell'Aero Club d'Italia;
6) su proposta della CCSA, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo;
7) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia;
8) su proposta del Presidente, adotta le modifiche dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, nonche' degli Statuti tipo degli Aero Club federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche federate, modifiche da approvarsi nella medesima forma adottata per l'approvazione del presente Statuto; consente, altresi', deroghe agli Statuti tipo degli Aero Club federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche in casi particolari e per esigenze motivate;
9) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Aero Club d'Italia, in conformita' alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e loro successive modificazioni e integrazioni;
10) elegge due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
11) riconosce e revoca la qualita' di Ente Federato alle Federazioni Sportive Aeronautiche e revoca la qualita' di Ente Federato agli Aero Club anche su istanza di nuove Federazioni Sportive Aeronautiche;
12) approva il piano strategico generale ed il piano di programmazione finanziaria;
13) approva i regolamenti di cui al successivo art. 32, n. 23.

L'Assemblea puo' autorizzare la CCSA a delegare, in tutto o in parte, alle FSA, debitamente costituite e riconosciute, deliberazioni su materie sportive Ogni delega rilasciata su tali materie suddette puo' essere revocata in qualsiasi momento dall'Assemblea, su proposta della CCSA.
Le votazioni per la elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese.

Art. 27

L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno e cioe' entro i mesi di aprile e di novembre, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 26.
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria allorquando il Presidente dell'AeCl lo reputi necessario, o allorquando almeno un terzo dei suoi membri ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere.
La convocazione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente dell'Aero Club d'Italia con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 28

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino un terzo dei componenti con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria e quella convocata per deliberare in ordine al precedente articolo 26, comma 1, n. 8, e' regolarmente costituita quando gli intervenuti rappresentino un terzo dei componenti con diritto di voto.
Salvo per quanto concerne le modifiche allo Statuto, di cui al successivo art. 53, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti spettanti a tutti i presenti.
Il Presidente dell'AeCl nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali il piu' anziano assume la funzione di Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.

Capo III
PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'Assemblea dell'AeCl, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali e con il Ministro dell'Interno.
Il Presidente dura in carica 4 anni e puo' essere rinominato consecutivamente una sola volta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Ai fini dell'espletamento della sua carica, il Presidente dell'Aero Club d'Italia si considera domiciliato presso la sede dell'AeCl.
Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
In caso di vacanza della carica prima della scadenza, viene nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 26, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente che, al termine del quadriennio in corso, puo' essere rinominato una sola volta.
Il Presidente nominato per due volte consecutive non puo' essere nominato per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
In caso di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Consigliere Federale da lui designato, e, in caso di mancata designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.

Art. 30

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende alla sua attivita', convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.
Il Presidente costituisce la propria segreteria tecnica, con funzioni di assistenza agli organi collegiali e relative verbalizzazioni.
Il responsabile della segreteria tecnica cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma.
In presenza di motivati casi di indifferibilita' e urgenza, il Presidente ha la facolta' di disporre, con propria ordinanza, su materie rimesse alla competenza degli Organi Collegiali dell'Aero Club d'Italia, con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica.
Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Federale dell'AeCl atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche federali, per le valutazioni di competenza di tale Organo, finalizzate all'eventuale deferimento dei medesimi al Collegio dei Probiviri.
Il Presidente puo' disporre ispezioni presso gli Enti federati e le Federazioni Sportive Aeronautiche.
Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Aereo Club d'Italia.

Capo IV
CONSIGLIO FEDERALE

Art. 31

Il Consiglio Federale e' composto: 1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede; 2) dai tre membri, nominati con le modalita' di cui all'art. 26,
comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) dai tre membri nominati con le modalita' di cui all'art. 26, comma
1, n. 2, lettera b), del presente Statuto; 4) dai tre membri nominati con le modalita' di cui all'art. 26, comma
1, n. 2, lettera c), del presente Statuto; 5) dal Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica
(CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 26, comma 1, n.
2, lettera d), del presente Statuto.

I membri del Consiglio Federale sono designati fra gli atleti ed i tecnici sportivi in attivita' o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla FAI per almeno due anni.
Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni.
I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 32

Il Consiglio Federale e' l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e delibera, inoltre, sulle materie ad esso riservate: 1) fissa le tariffe per l'iscrizione nei registri che, per legge,
sono istituiti e tenuti presso l'AeCl; 2) fissa la misura delle quote di ammissione e annuali federative e
associative da versarsi all'AeCl dagli Aero Club locali, dalle FSA
e dagli Enti Aggregati; 3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo e le eventuali variazioni del bilancio preventivo; 4) nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea, definisce
gli obiettivi, i programmi, i piani e le direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione e attribuisce al
Direttore Generale le risorse umane, strumentali e finanziarie
occorrenti per la loro realizzazione; 5) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle
direttive impartite; 6) determina, con delibera da sottoporre alla ratifica del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello
dell'Economia e delle Finanze, i compensi da corrispondere al
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e ai Revisori dei
Conti, sulla base delle vigenti disposizioni in materia; 7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero
Club locali e dalle FSA federate; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce
Commissioni Temporanee Consultive per lo studio di particolari
materie o problemi di interesse dell'Aero Club d'Italia. Su
proposta del Presidente, ne designa i componenti e ne determina i
compensi. Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo
Permanente di cui al successivo art. 43, comma 2; 9) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci
onorari degli Aero Club e delle FSA; 10) designa i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza
dell'AeCl, alle riunioni dell'Europe Airsports e ai Congressi e
alle manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere
rappresentato; 11) su indicazione della CCSA, propone all'Assemblea ristituzione di
nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti; 12) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di
tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club
e/o le Federazioni Sportive Aeronautiche; 13) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle
scuole di ogni specialita'; 14) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCl o, almeno,
della meta' piu' uno dei soci degli Aero Club locali interessati,
o dei Presidenti delle Associazioni affiliate alle FSA, delibera
in merito allo scioglimento degli Organi Direttivi di tali Enti e
alla nomina di Commissari straordinari per la durata di 6 mesi,
con possibilita' di proroga fino ad un anno; 15) delibera annualmente il conferimento di una somma alla CCSA per
lo svolgimento della sua attivita'; 16) delibera, su richiesta di almeno la meta' piu' uno dei soci di un
Aero Club federato o della meta' piu' uno dei Presidenti delle
Associazioni affiliate ad una FSA, la messa in liquidazione degli
Enti interessati, nominando un Commissario liquidatore; 17) su proposta del Presidente dell'AeCl, esamina, per un eventuale
inoltro al Collegio dei Probiviri, gli atti che riguardano i
soggetti ricoprenti cariche federali e che possano integrare gli
estremi di violazioni di norme statutarie, ai fini dell'eventuale
irrogazione delle sanzioni del rimprovero scritto o della
sospensione fino ad un anno o della radiazione; 18) impartisce al Direttore Generale gli indirizzi, sulla base delle
linee generali strategiche approvate dall'Assemblea, per la
corresponsione di contributi agli Enti federati; 19) su proposta del Presidente dell'AeCl, con voto palese, sceglie il
Direttore Generale, fissa le condizioni contrattuali che ne
disciplinano il rapporto e revoca il Direttore Generale medesimo; 20) su proposta del Direttore Generale, approva i bilanci preventivi
e consuntivi degli Enti Federati; 21) federa gli Aero Club secondo le modalita' di cui all'art. 7 del
presente Statuto; 22) delibera in ordine all'aggregazione degli Enti che ne facciano
richiesta e alle eventuali revoche della stessa; 23) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui
al precedente art. 25, comma 1, nn. 11, 12, 13 e 14, nonche' il
regolamento disciplinante le funzioni della CCSA di cui al
successivo art. 35, comma 4, per la successiva approvazione da
parte dell'Assemblea; 24) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di
organico da coprire nel relativo periodo; 25) approva i regolamenti di carattere generale; adotta quelli
preveduti dall'art. 33 del presente Statuto, nonche' i regolamenti
di contabilita' di cui al successivo art. 51; 26) determina le misure e i modi di corresponsione dei rimborsi delle
spese documentate ed effettivamente sostenute per l'espletamento
dei compiti istituzionali dai componenti degli Organi Direttivi
degli Aero Club locali e delle Federazioni Sportive Aeronautiche; 27) esamina le proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club
d'Italia, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; 28) delibera il conferimento, per motivate esigenze ed entro il
limite numerico annuale di quindici, di incarichi di
collaborazione ad esperti nelle materie di competenza
istituzionale; 29) decide su tutte le materie non espressamente riservate
all'Assemblea o alla CCSA, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 165/2001 ed entro i limiti della
disponibilita' di bilancio.

Capo V
ORGANIZZAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Art. 33

L'organizzazione dell'Aero Club d'Italia e' improntata a criteri
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il numero massimo degli uffici dirigenziali e' di una sola unita'.
La disciplina dei profili organizzativi e' rimessa ad apposito
regolamento organico del personale e ad apposito ordinamento dei
servizi adottato dai Consiglio Federale e soggetto
all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre
Autorita' competenti.
L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le relazioni con il
pubblico e del Servizio di controllo interno sono rimesse ad
apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale e soggetto
all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre
Autorita' competenti.

Art. 34

Il Direttore Generale e' a capo degli uffici dell'Aero Club
d'Italia ed e' scelto, su proposta del Presidente dell'Ente
medesimo, dal Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio Federale.
Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni.
Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore
Generale sono stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, al D.P.C.M. 25 ottobre 1979, nonche' al decreto legislativo
3 Febbraio 1993, n. 29 e loro successive modificazioni.
Il Direttore Generale: a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente e agli Organi
Collegiali; b) coordina l'attivita' degli uffici e adotta i provvedimenti
relativi al personale; c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dall'Assemblea e dal Consiglio Federale; d) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione
dell'Aero Club d'Italia; e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; f) dirige, controlla e coordina l'attivita' dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in
caso di inerzia; g) richiede direttamente pareri agli Organi Consultivi e risponde ai
rilievi degli Organi di controllo; h) svolge attivita' di organizzazione e gestione del personale, e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attivita' svolte.
Gli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Capo VI
COMMISSIONE CENTRALE SPORTIVA AERONAUTICA

Art. 35

La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) e' la massima autorita' sportiva aeronautica ed e' composta: - dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 26, comma 1, numero 2,
lettera d), del presente Statuto; - da un rappresentante di ciascuna delle specialita' sportive
indicate dall'art. 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto, eletti
ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

La Commissione dura in carica quattro anni.
La CCSA esercita il potere sportivo, definito dalle norme del Codice Sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), che e' rappresentata in Italia dall'Aero Club d'Italia. In particolare:
1) approva i Regolamenti concernenti lo sport;
2) designa i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'AeCl, alle riunioni della FAI;
3) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'AeCl che partecipano ai campionati e/o manifestazioni sportive internazionali;
4) propone all'Assemblea l'approvazione del calendario sportivo;
5) adotta ogni decisione concernente lo svolgimento dell'attivita' sportiva;
6) dispone della somma destinatale dal Consiglio Federale esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' sportiva.
7) su proposta dei Presidenti delle FSA, nomina i commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Le funzioni della CCSA sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Federale dell'AeCl e approvato dall'Assemblea dell'Ente medesimo.
Le attivita' sportive e i criteri informatori per il loro svolgimento dovranno trovare copertura nelle previsioni della programmazione finanziaria approvata dall'Assemblea, ai sensi del precedente art. 26, comma 1, n. 12.
Il Presidente della Commissione Sportiva Centrale Aeronautica fara' parte, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Capo VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 36

La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Aero Club d'Italia e gli Enti Federati e Aggregati e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci degli Aero Club o fra persone che, per alta competenza o particolari doti, l'Assemblea
ritenga di eleggere.
Il Collegio dei Probiviri e' chiamato ad esaminare e decidere: a) sui procedimenti proposti dal Consiglio Federale nei confronti di soggetti che ricoprano cariche federali, a sensi del precedente art.
32, n. 17; b) sui ricorsi presentati da soci degli Enti Federati avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme
previste nello Statuto tipo degli Aero Club locali; c) sui ricorsi presentati dalle Associazioni affiliate alle FSA contro le decisioni del Consiglio Federale della FSA, di cui all'art.
13 dello Statuto tipo delle FSA; d) sui ricorsi presentati dalle Associazioni contro la deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione come Aero Club, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del
presente Statuto; e) sui ricorsi presentati dalle Associazioni contro la deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione come FSA, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del
presente Statuto.

Nei procedimenti relativi a sanzioni il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del ricorrente e del Presidente della Commissione permanente di disciplina o dell'Aero Club o della Federazione Sportiva Aeronautica che ha inflitto la sanzione, sia singolarmente sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni
federati all'Aero Club d'Italia. Il giudizio del Collegio dei Probiviri e' definitivo e deve essere reso entro 120 giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del
giudizio.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

Capo VIII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37

Il controllo della gestione amministrativo - contabile e' esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e uno supplente, che durano in carica quattro anni.
I Revisori dei Conti sono: a) uno effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio, ed uno
supplente, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) due effettivi, eletti dall'Assemblea dell'AeCl, scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete il trattamento di missione, oltre all'indennita' di carica di cui al precedente art. 24.

Capo IX
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AeCl

Art. 38

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, di alcuni membri, fino alla meta' meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione, mediante nomina del primo dei non eletti fino alla scadenza dell'Organo Collegiale di appartenenza.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della meta' dei componenti dell'Organo Collegiale si verifica la decadenza dello stesso.

Art. 39

Le dimissioni del Presidente dell'Aero Club d'Italia, comportano l'automatica e contemporanea decadenza dell'intero Consiglio Federale.
Il Presidente dimissionario resta in carica, per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni ed entro trenta giorni dalla stessa data deve convocare l'Assemblea per la designazione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Federale. La data della seduta dell'Assemblea deve essere fissata entro i sessanta giorni dalle dimissioni.

Capo X
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

Art. 40

Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia dovranno essere presentate, prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno cinque elettori interessati alle singole votazioni. Ogni elettore puo' sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.
Le schede di candidatura dovranno essere depositate a mani del Direttore Generale.

Art. 41

Per esercitare il diritto di elettorato attivo e/o passivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianita' di tesseramento di almeno due anni, fatta eccezione per i membri esterni degli Organi Collegiali.
Tuttavia, non e' richiesta alcuna anzianita' di tesseramento per il primo quadriennio di applicazione del presente Statuto, salvo quanto previsto dal precedente art. 31, secondo comma, per la designazione dei membri del Consiglio Federale.

Art. 42

Le cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di Presidente e membro, anche supplente, del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica sia a livello centrale sia a livello periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA all'art. 31, primo comma, numero 5.
L'appartenenza a un Organo Collegiale e' incompatibile con qualunque altra. carica elettiva in ambito AeCl, a meno che non sia espressamente previsto relativamente a una specifica carica od Organo.
Qualunque carica presso un Aero Club locale e' incompatibile con cariche o incarichi presso altro Aero Club o altra Federazione Sportiva Aeronautica o Associazione ad essa affiliata.

TITOLO VI
COMMISSIONI

Art. 43

Presso l'Aero Club d'Italia possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Federale, Commissioni Temporanee Consultive, per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell'Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
E', inoltre, costituito un Comitato consultivo permanente di 5 membri, preposto allo studio ed alla soluzione delle tematiche d'interesse comune del Ministero della Difesa e dell'Aero Club d'Italia, presieduto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
Gli incarichi dei componenti delle Commissioni e del Comitato, di cui al presente articolo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di missione determinate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 44

Tutte le predette Commissioni, come sopra individuate, ed il Comitato di cui al precedente articolo 43, comma 2, si riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti, previa comunicazione al Presidente dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VII
RAPPRESENTANTI DI SPECIALITA', DEGLI ATLETI E DEI GIUDICI,
DEGLI ENTI AGGREGATI E DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Art. 45

Almeno venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 26 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'AeCl convoca le riunioni dei rappresentanti di specialita' degli Aero Club federati per le elezioni: a) dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 25, comma 1, n. 11, del
presente Statuto; b) dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 25, comma 1, n. 12, del
presente Statuto; c) dei membri della CCSA rappresentanti degli sport aeronautici.

Hanno diritto di voto, per ciascuna delle specialita' sportive di cui all'art 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto, i rappresentanti di specialita' degli Aero Club, limitatamente alle specialita' effettivamente praticate, tali intendendosi quelle di cui all'art. 25, comma 1, n. 11, ultima parte del presente Statuto.
La convocazione e le riunioni si svolgeranno come da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Federale dell'AeCl.
Almeno venti giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 26 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'AeCl convoca i rappresentanti delle Associazioni Benemerite e degli Enti Aggregati per le elezioni dei rappresentanti previsti all'art. 25, comma 1, nn. 13 e 14.

TITOLO VIII
ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 46

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.
Per partecipare alle gare i soci sportivi devono essere in possesso di licenza sportiva, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero Club o l'Associazione di appartenenza per i quali il socio concorre.
Nel corso dell'anno sportivo il socio non puo' concorrere per altri Aero Club o Associazioni senza autorizzazione deliberata dal Consiglio Federale.

TITOLO IX
AMMINISTRAZIONE

Art. 47

Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni mobili e immobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni.
I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti d'istituto dell'Aero Club d'Italia.

Art. 48

Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono: a) le quote di ammissione degli Aero Club e delle Federazioni
Sportive Aeronautiche e quelle annuali degli Aero Club, delle
Federazioni Sportive Aeronautiche e degli Enti aggregati; b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente; c) i proventi per prestazioni istituzionali; d) i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe
approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; e) i contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dal Ministero della Difesa e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano; f) eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da
quelli di cui al precedente punto e) che siano, comunque,
interessati all'attivita' dell'AeCl; g) ogni altro eventuale provento.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso la Banca d'Italia o presso un Istituto di credito di interesse nazionale, prescelto a seguito di gara economica, secondo le leggi vigenti per gli Enti Pubblici in materia di Tesoreria Unica.
Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso il suddetto Istituto.

Art. 49

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Federale e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, che dovra' esaminare il conto stesso.

Art. 50

Il bilancio preventivo e relativo programma annuale di attivita', nonche' il conto consuntivo, dell'Aero Club d'Italia sono soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti.
A tal fine i bilanci devono essere trasmessi ai Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 51

Per l'amministrazione e la contabilita' si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

TITOLO X
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

Art. 52

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Aero Club d'Italia e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 29 maggio 1954, n. 340.

TITOLO XI
MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 53

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Federale dell'AeCl e/o dai rappresentanti di almeno la meta' piu' uno degli Aero Club federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche.
Le proposte di modifica sono inviate al Presidente dell'AeCl il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, convoca l'Assemblea per le relative deliberazioni.
L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto su proposta del Presidente. Per la valida costituzione dell'Assemblea sulle deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento di almeno un terzo dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei votanti.
Le modifiche allo Statuto sono approvate nella medesima forma adottata per l'approvazione del presente statuto.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 54 Entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del presente Statuto, dello Statuto tipo degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche, le Associazioni, che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club federato all'Aero Club d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, dovranno adeguare, a pena
di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del suddetto decreto di approvazione, il Commissario Straordinario provvede alla redazione del regolamento per l'elezione del rappresentante degli atleti in attivita' per la costituzione degli
organi sociali.

Art. 55

I Presidenti e i Soci d'onore, di cui all'art. 22 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.

Art. 56

La realizzazione delle Scuole regionali di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club compresi nella Regione.

Art. 57

L'istituzione di nuove specialita', oltre a quelle previste all'art. 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto, comporta la variazione della composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, che sara' aumentata dei membri relativi alle discipline di nuova istituzione, senza che cio' determini una fattispecie di modifica del presente Statuto.

Art. 58

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Commissario Straordinario approvera' i Regolamenti concernenti l'elezione dei membri di cui all'art. 25, primo comma, nn. 11, 12, 13 e 14,del presente Statuto.
Entro i trenta giorni successivi all'approvazione di tali Regolamenti di cui al precedente comma sara' completata la composizione dell'Assemblea con l'elezione dei Rappresentanti di cui al comma precedente.
Alla sola riunione convocata per la prima volta dopo l'approvazione del presente Statuto per l'elezione dei membri di cui al precedente art. 25, primo comma, nn. 11, 12, 13 e 14, per la sola specialita' dell'aeromodellismo, partecipa anche un rappresentante di ciascuna associazione diversa dagli Aero Club, purche' tale associazione risulti federata alla Federazione Sportiva di Specialita' dell'aeromodellismo.
Entro i trenta giorni successivi sara' convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 59

Ai fini della partecipazione dei Presidenti delle FSA alla prima Assemblea successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, le domande per il riconoscimento della FSA dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Potranno essere riconosciute soltanto le FSA il cui Statuto non contrasti con lo Statuto tipo delle FSA allegato al presente Statuto.
Il riconoscimento di ciascuna FSA comporta il rinnovo di tutte le sue cariche federali, secondo le modalita' previste dallo Statuto della FSA, entro sessanta giorni dal riconoscimento.

Art. 60

In caso di trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in piu' Aero Club il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario che dirime le controversie relative all'assegnazione dei beni costituenti il patrimonio sociale.
Il Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo conto della destinazione d'uso dei beni, del numero dei soci praticanti le singole specialita' e dell'ammontare delle quote sociali pagate dai vari tipi di soci nel decennio precedente la trasformazione.

STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1

L'Aero Club (AeC) esercita, senza fini di lucro, attivita' sportiva, didattica, turistica, e promozionale nei settori del volo a motore o a vela e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo in pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica amatoriale o del restauro di velivoli storici, del paracadutismo sportivo e dell'aeromodellismo. Tali attivita' vengono definite in seguito con la parola "Specialita'" seguita dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aero Club deve perseguire, nel quadro delle attivita' di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'.
Inoltre l'Aero Club promuove e incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorita' locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di' sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto.
L'Aero Club puo' svolgere attivita' a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell'art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L'Aero Club puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attivita' connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
L'Aero Club e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo' prevedere ne effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita' commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria.
L'Aero Club e' soggetto di diritto privato e puo' anche assumere la forma della Societa' a responsabilita' limitata, con Statuto che escluda espressamente il fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto.
Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci attivi, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti in corso di validita', puo' essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione sportiva, I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialita', che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.
Si applica all'Aero Club locale il disposto dell'art. 4, comma 1, n. 9, dello Statuto dell'AeCl.

TITOLO II
SOCI

ART. 2

Possono diventare soci dell'Aero Club: a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici
di seguito indicati, anche se scaduti di validita'
- licenza di pilota di velivolo;
- licenza di pilota di elicottero;
- licenza di pilota di aliante;
- licenza di pilota di autogiro;
- licenza di pilota di dirigibile;
- licenza di pilota di pallone libero;
- licenza di paracadutista sportivo;
- attestato per l'effettuazione dell'attivita' di volo da diporto
o sportivo (VDS);
- attestati A e B di volo a vela;
- attestato di aeromodellista;
- licenza di navigatore;
- licenza di tecnico di volo;
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
- altri che l'Assemblea dell'AeCl, su proposta del Consiglio
Federale, deliberi di aggiungere; b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente
lettera a); c) altre persone interessate alle attivita' istituzionali, compresi
gli operatori di autocostruzione aeronautica.

I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club locale.
Per l'elezione alle cariche degli Aero Club locali, vigono le ineleggibilita' e le incompatibilita' di cui agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
E' in facolta' degli Aero Club locali di conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonche' di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'AeCl, la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club locale.
Tutti i soci dell'Associazione Italiana dei Pionieri e i Soci d'onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci dell'Aero Club nelle cui circoscrizioni risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Aero Club.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club.
L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 3

Le misure delle quote di ammissione e di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26^ anno di eta', per i soci che abbiano compiuto il 60^ anno, per i soci con anzianita' di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialita' nazionali od internazionali e per i disabili.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualita' di socio.
E' facolta' del Consiglio Direttivo dell'Aero Club di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

ART. 4

I soci hanno diritto di partecipare alle attivita' dell'Aero Club, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
Alle attivita' dell'Aero Club possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni federate o di altri Enti aggregati all'Aero Club d'Italia.
L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, puo' intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni federate o altri Enti aggregati, anche indirettamente, all'Aero Club d'Italia.

ART. 5

La qualita' di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.
La radiazione e' pronunciata dalla Commissione di Disciplina dell'Aero Club e comporta il divieto di associazione successiva presso altra Associazione federata o altro Ente aggregato all'AeCl.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

ART. 6

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli artt. 24 e 42 dello Statuto AeCl, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianita' di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.
I soci dell'Associazione Italiana Pionieri e i soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Puo', tuttavia, essere previsto, a carico dell'Aero Club, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Aero Club e dal Presidente, nella misura e nei modi di cui all'art. 32, n. 26, dello Statuto dell'AeCl.
I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da esso a qualunque titolo rimunerati non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO III
ORGANI DELL'AERO CLUB

Capo I
GENERALITA'

ART. 7

Gli Organi dell'Aero Club locale sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Permanente di Disciplina;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea e' costituita da:
- il Presidente dell'Aero Club, che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni Socio puo' esprimere un solo voto.

L'Assemblea e' sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e puo' essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club: a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla
relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente; b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e
sul programma di massima per l'anno successivo; c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte
dal Consiglio Direttivo; d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del
Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei
Conti; e) per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club ai sensi del
successivo art. 28.

ART. 10

L'Assemblea e' convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea e con invito spedito mediante lettera raccomandata a ogni socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 12

L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club e' composto:
1. dal Presidente dell'Aero Club che lo presiede e lo convoca per iscritto, e comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
3. da un Consigliere per ognuna delle sezioni di specialita', previste all'art. 6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell' Aero Club d'Italia, costituite in seno all'Aero Club locale.

I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti secondo le norme emanate dall'Aero Club d'Italia.
Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale dell'AeCl puo' autorizzare l'aumento, fino ad un massimo di nove, del numero dei Consiglieri di cui al precedente comma 1, n. 2, per gli Aero Club che abbiano un numero di soci non inferiore a 500.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo e' l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Capo IV
PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente dell'Aero Club e' eletto dall'Assemblea fra i soci che siano atleti o tecnici sportivi in attivita' o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla FAI per almeno due anni, con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio.
Dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente eletto per due volte consecutive non puo' essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club.
Il Presidente e' competente a deliberare, in caso di indifferibilita' ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente puo' delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente puo' delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

ART. 17

La Commissione Permanente di Disciplina e' composta dal Presidente dell'Aero Club, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu' anziano di eta'.
La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
1. Il rimprovero scritto.
2. La sospensione fino ad un anno.
3. La radiazione.

Il Presidente dell'Aero Club contesta gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione cammina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:
a) compiuto atti disonorevoli;
b) mancato ai doveri sociali;
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
d) compiuto violazioni sportive;
e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'AeC o dell'AeCl;
f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita' sociali.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.
Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del ricorrente e del Presidente dell'Aero Club sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federati all'Aero Club d'Italia.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia e' provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
La radiazione pronunciata dalla Commissione comporta anche il divieto di associarsi ad altra Associazione federata o ad altro Ente aggregato all'AeCl.
La radiazione puo' essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell'AeCl, sentito il Collegio dei Probiviri, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.

Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club e' affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilita' e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI

ART. 20

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.
Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della meta' dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell'Organo decaduto.

Art. 21

Le dimissioni del Presidente dell'Aero Club comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

ART. 22

Il Patrimonio dell'Aero Club e' costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di
proprieta' dell'Aero Club; b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Aero Club divenisse, a
qualsiasi titolo, proprietario.

Art. 23

Le entrate dell'Aero Club sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo
ordinario e straordinario dei soci; c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti
pubblici e privati; d) da proventi derivanti dall'attivita' istituzionale e da altre
attivita' consentite; e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche
occasionalmente svolte dall'AeC in presenza di ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e
conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460; f) da eventuali contributi dell'AeCl e di altre Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517.

Art. 24

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.

Art. 25

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.
Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicita'. Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione, a norma dell'art. 8, n. 2, dello Statuto dell'AeCl.

Art. 26

Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso: a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea; b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina; e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente. I
suddetti libri devono essere tenuti in conformita' alla normativa
vigente.

TITOLO V
ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 27

Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia,
l'Aero Club sottopone all'AeCl le proposte concernenti l'attivita'
sportiva, per il suo coordinamento nel quadro dell'attivita'
sportiva nazionale.
Il Presidente dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia, per
la nomina, i Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno
e possono essere riconfermati.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 28

Lo scioglimento dell'Aero Club puo' essere deliberato dal
Consiglio Federale dell'AeCl, ai sensi dell'art. 32 n. 16 dello
Statuto dell'AeCl, o dai quattro quinti dei soci riuniti in
Assemblea. In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede
alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione,
dalle analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero
prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica
utilita', dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in
forma societaria.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in
liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al
termine delle operazioni relative.

Art. 29

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCl, o a
richiesta della meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto, il
Consiglio Federale dell'AeCl puo' sciogliere gli Organi dell'Aero
Club e nominare un Commissario straordinario, il quale assume i
poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per
sei mesi per provvedere alla ricostituzione della amministrazione
ordinaria. Tale termine puo' essere prorogato, in caso di
necessita', dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia fino ad
un anno.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30

Tutti gli Organi dell'Aero Club locale, in carica alla data di
entrata in vigore del presente Statuto tipo, decadono.
Restano in carica il Presidente e il Collegio dei Revisori dei
Conti per il disbrigo degli affari correnti. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente Statuto tipo, previa
convocazione da parte del Presidente, dovra' tenersi una riunione
assembleare dei soci aventi diritto al voto per procedere
all'adeguamento dello Statuto dell'Aero Club locale alle norme del
presente Statuto tipo, nonche' all'elezione dei nuovi organi
previsti dal medesimo Statuto tipo.
Il Presidente uscente che abbia compiuto due o piu' mandati puo'
essere rieletto, ma non puo' esercitare un ulteriore successivo
mandato prima che siano decorsi due anni dal compimento del
mandato successivo all'entrata in vigore del presente Statuto
tipo.

Art. 31

In caso di trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in
piu' Aero Club il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se
richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario che dirime le
controversie relative all'assegnazione dei beni costituenti il
patrimonio sociale.
Il Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo
conto della destinazione d'uso dei beni, del numero dei soci
praticanti le singole specialita' e dell'ammontare delle quote
sociali pagate dai vari tipi di soci nel decennio precedente la
trasformazione.

PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
AERONAUTICHE

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

La Federazione Sportiva Aeronautica (FSA) raggruppa in rapporto
federativo gli Aero Club e le altre associazioni affiliate che
esercitano attivita' sportiva in una delle specialita' di cui
all'art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia
(AeCl), in conformita' al disposto dell'art. 15 del medesimo
Statuto dell'AeCl.
Puo' essere riconosciuta dall'AeCl una sola FSA per ciascuna delle
specialita' di cui allo stesso art. 6, comma 1, n. 1, dello
Statuto dell'AeCl.

ART.2

La FSA e' Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza
fini di lucro, le attivita' sportive aeronautiche.
Nello svolgimento ditali attivita', la FSA e le Associazioni ad
essa affiliate non potranno prevedere ne' effettuare, anche in
modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di
fondi, di riserve e di capitale.
Alla FSA si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell'Aero
Club d'Italia.

TITOLO II
FEDERAZIONE ALL'AERO CLUB D'ITALIA

ART. 3

La FSA, al fine di ottenere la federazione all'Aero Club d'Italia,
deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello
Statuto dell'AeCl.

ART. 4

La federazione all'Aero Club d'Italia e' concessa, su domanda
della singola FSA, dall'Assemblea dell'AeCl, secondo il disposto
dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell'AeCl.
La qualita' di Federazione Sportiva Aeronautica federata all'Aero
Club d'Italia si perde nei casi previsti dall'articolo 16 dello
Statuto dell'AeCl.

TITOLO III
ORGANI DELLA FSA

Capo I
GENERALITA'

ART. 5

Gli Organi della Federazione Sportiva Aeronautica sono:
a) l'Assemblea;
b)) il Consiglio Federale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 6

L'Assemblea e' costituita dal Presidente della FSA, dai membri del
Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero Club e delle altre
Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che
siano sportivi in attivita' o che siano stati titolari di tessera
sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica internazionale
(FAI) per almeno due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in
attivita', eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio
Federale dell'AeCl e approvato dall'Assemblea dell'AeCl.
Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.
Possono partecipare all'Assemblea della FSA, senza diritto di
voto; i Rappresentanti delle Sezioni della stessa specialita'
oggetto della FSA, che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1,
comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.
L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto
dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli
scopi sociali. Essa e' ordinaria o straordinaria.

ART. 7

L'Assemblea e' l'organo deliberante della FSA ed e' convocata dal
Presidente della FSA almeno due volte l'anno: - entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla
relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; - entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e
sul programma di massima dell'anno successivo.

Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FSA, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della FSA medesima.

Art. 8

L'Assemblea e' convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 9

La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 del Codice Civile.

ART. 10

L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo che per l'elezione del Presidente della FSA, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III
CONSIGLIO FEDERALE

ART. 11

Il Consiglio Federale e' composto: A. dal Presidente della FSA, che lo presiede e lo convoca per
iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno
tre giorni prima di quello fissato per la riunione; B. dai Consiglieri eletti dall'Assemblea della FSA in numero da tre a
nove, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12

Il Consiglio Federale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parita' decide il voto di chi presiede.

ART. 13

Le controversie fra le Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della FSA.
Contro il provvedimento di quest'ultimo e' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCl.

Capo IV
PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente della FSA e' eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo
scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi. Dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente
una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non puo' essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni
dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSA. In casi di indifferibilita' e urgenza, il Presidente e' competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla
ratifica dell'Assemblea della FSA nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal
Vicepresidente. Il Presidente puo' delegare la firma degli atti di ordinaria
amministrazione al Vicepresidente.

CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16

Il controllo della amministrazione della FSA e' affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali: a) uno eletto dall'Assemblea della FSA, b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i
quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilita' e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale o all'Assemblea della FSA.
I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSA
I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale della FSA senza diritto di voto.

Capo VI
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

ART. 17

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della meta' dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della FSA, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si fara' luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell'Organo decaduto.

TITOLO IV
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

ART. 19

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilita', si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Per la gestione amministrativo-contabile della FSA, si applicano le norme previste all'art. 17 dello Statuto dell'AeCl.

ART. 21

Il patrimonio della FSA e' costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili di proprieta' della FSA; b) dai beni mobili e immobili dei quali la FSA divenisse, a qualsiasi
titolo, proprietaria.

ART. 22

Le entrate della FSA sono costituite 1) dalle rendite patrimoniali; 2) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali,
nonche' dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni
affiliate; 3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti; 4) dai proventi derivanti dall'attivita' istituzionale della FSA; 5) dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia; 6) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 23

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della FSA, con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSA interessata o da un suo delegato.

ART. 24

L'anno finanziario della FSA coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Federale della FSA predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea della FSA, in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 7 del presente Statuto tipo.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione ai sensi dell'art. 32, n. 20, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VI
ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 25

Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, le FSA sottopongono al medesimo il programma concernente la propria attivita' sportiva per l'anno successivo, ai fini del coordinamento
nel quadro sportivo nazionale e per la relativa l'approvazione. I Presidenti delle FSA sottopongono alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell'Aero Club d'Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e
possono essere confermati.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 26

Lo scioglimento della Federazione puo' essere richiesto dalla meta' piu' uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed e' deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalita' analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 27

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCl, o a richiesta della meta' piu' uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell'AeCl puo' sciogliere gli Organi Direttivi della FSA, ai sensi dell'art. 32, numero 14, dello Statuto AeCl, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione, Tale periodo puo' essere prorogato fino ad un anno.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FSA sono Enti di diritto privato, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'AeCl e debbono dotarsi di ordinamenti che non contrasti con il medesimo Statuto dell'AeCl, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.

ART. 29

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia puo' disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari per la federazione della FSA all'Aero Club d'Italia e per l'affiliazione delle Associazioni alla FSA
 
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