Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 ottobre 2004
Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4, comma 4, a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, concernente disposizioni in tema di entrate erariali in materia di giochi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Consultate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 24 settembre 2004;
Decreta:

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua, nell'ambito delle unita' organizzative di livello dirigenziale generale di AAMS, le unita' organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) per «AAMS», l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
d) per «direzione», l'unita' organizzativa di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento n. 385 del 2003;
e) per «direttore», il dirigente di livello generale responsabile di una direzione;
f) per «dirigente», il dirigente responsabile di un'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 2.
Principi e criteri organizzativi generali

1. Tutte le unita' organizzative previste dal presente decreto, alle dirette dipendenze del direttore generale, ovvero individuate all'interno delle direzioni, sono di livello dirigenziale non generale e sono denominate «uffici».
2. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano l'ufficio per il controllo di gestione e la vigilanza e l'ufficio stampa.
 
Art. 3.
Compiti e attribuzioni del direttore generale

1. Il direttore generale svolge i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento n. 385 del 2003, nonche' le altre attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge, in particolare:
a) definisce, anche sulla base delle direttive generali del Ministro, gli indirizzi di gestione di AAMS ed assegna ai direttori gli obiettivi generali e specifici di pertinenza, attraverso uno o piu' atti di programmazione ovvero direttive di settore;
b) garantisce, attraverso l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento, controllo e vigilanza, l'unitarieta' di azione di AAMS nei confronti del Ministro, nonche' di soggetti esterni, nazionali ed internazionali;
c) promuove e resiste alle liti, nei limiti stabiliti dalle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
d) conferisce le risorse e assegna i dirigenti alle direzioni;
e) effettua la valutazione dei direttori;
f) puo' conferire ai direttori deleghe relative ai poteri allo stesso attribuiti, ove ricorrano motivate esigenze e nel rispetto delle competenze per materia del direttore delegato;
g) individua le attivita' degli esperti del Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso AAMS.
 
Art. 4.
Ufficio 1° Controllo di gestione e vigilanza

1. L'ufficio 1° e' alle dirette dipendenze del direttore generale ed e' preposto al controllo di gestione ed alla vigilanza; in particolare:
a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni e dei compiti di cui all'art. 3 del presente decreto ed e' responsabile della trattazione degli affari riservati;
b) coadiuva il direttore generale nelle sue relazioni interne ed esterne ad AAMS;
c) predispone gli elementi per la pianificazione ed il controllo di gestione, in coerenza con gli schemi definiti nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;
d) cura il sistema di contabilita' gestionale;
e) valuta l'adeguatezza delle innovazioni introdotte nel comparto dei giochi rispetto alle politiche di settore ed agli indirizzi gestionali di AAMS;
f) effettua, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo strategico, le elaborazioni statistiche richieste dal direttore generale, anche in relazione alle entrate derivanti dai giochi e dai tabacchi lavorati;
g) coadiuva il direttore generale nella definizione delle politiche gestionali, nonche' nell'assegnazione degli obiettivi ai direttori;
h) coadiuva il direttore generale nel coordinamento delle risorse strategiche;
i) elabora, su indirizzo del direttore generale, i criteri di diffusione interna ed esterna delle informazioni strategiche;
l) fornisce al direttore generale gli elementi per l'elaborazione delle relazioni al Ministro ed agli altri organi istituzionali nelle materie di competenza di AAMS, sulla base delle informazioni fornite dai direttori;
m) coadiuva il direttore generale nelle funzioni di vigilanza su tutte le attivita' e gli uffici di AAMS;
n) individua eventuali misure correttive da attuare nella gestione tecnico-amministrativa e le propone al direttore generale.
 
Art. 5.
Ufficio 2° Ufficio stampa

1. L'ufficio 2° e' posto alle dirette dipendenze del direttore generale e svolge funzioni di ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; in particolare:
a) supporta il direttore generale nella gestione dei rapporti con gli organi di informazione, assicurando la predisposizione delle cartelle informative e dei comunicati stampa, nonche' nella comunicazione con organismi esterni;
b) organizza, d'intesa con l'ufficio 7°, le conferenze stampa e predispone il materiale di supporto;
c) assicura, d'intesa con l'ufficio 7°, la coerenza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni da diffondere tramite televisione, radio, organi di stampa, Internet;
d) cura la rassegna stampa;
e) cura i contatti operativi ed i servizi editoriali con gli organi di informazione, in stretto collegamento con l'ufficio 7°;
f) assicura il raccordo con l'ufficio stampa del Ministro.
 
Art. 6.
Articolazione della direzione per le strategie

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per le strategie si articola nei seguenti uffici:
ufficio 3°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 4°: analisi strategica;
ufficio 5°: sviluppo dei canali distributivi e coordinamento delle tecnologie informatiche;
ufficio 6°: contrasto delle attivita' illegali;
ufficio 7°: comunicazione e relazioni istituzionali;
ufficio 8°: predisposizione della normativa di carattere generale.
 
Art. 7.
Ufficio 3° Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 3° e' preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo e, in particolare:
a) assicura l'integrazione delle attivita' relative all'analisi strategica, alla predisposizione della normativa di carattere generale ed alla comunicazione istituzionale, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici della direzione;
b) valuta, con i responsabili degli altri uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;
c) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalita' che operano nella direzione, nonche' la mobilita' tra gli uffici;
d) coordina funzionalmente gli Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dislocati sul territorio;
e) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) del regolamento n. 385 del 2003.
 
Art. 8.
Ufficio 4° Analisi strategica

1. L'ufficio 4° preposto all'analisi strategica e, in particolare:
a) analizza i comportamenti e gli andamenti del mercato italiano in materia di giochi e di tabacchi lavorati ed effettua le analisi statistico-economiche delle relative entrate;
b) effettua d'intesa con le altre direzioni competenti, le rilevazioni necessarie a delineare i comportamenti degli utenti, sia nel settore dei giochi che nel settore dei tabacchi lavorati, nonche' a verificare la percezione, da parte dell'utenza, delle campagne di comunicazione realizzate da AAMS;
c) effettua la raccolta dei dati e delle informazioni, di livello internazionale, relativi ai giochi ed i tabacchi lavorati;
d) analizza l'evoluzione del mercato internazionale dei giochi, individua le principali innovazioni introdotte e ne valuta il potenziale utilizzo nel mercato nazionale;
e) delinea, realizza e gestisce il sistema informativo strategico in materia di giochi e di tabacchi lavorati, nonche' cura le elaborazioni delle rendicontazioni periodiche, anche sulla base degli indirizzi comunicati dall'ufficio 1°;
f) analizza, studia e propone, d'intesa con la direzione per i giochi, nuove tipologie di gioco, e si esprime sulle proposte di nuovi prodotti;
g) rileva l'evoluzione del portafoglio giochi e propone iniziative sulle strategie commerciali e promozionali del settore, finalizzate ad acquisire bisogni e richieste degli utenti, nonche' ad ottimizzare la complementarieta' delle diverse tipologie di giochi;
h) elabora studi e pareri sulle implicazioni derivanti dall'adozione di provvedimenti normativi, nonche' dagli andamenti del mercato nazionale ed internazionale; elabora studi sui flussi transnazionali di gioco in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.
 
Art. 9. Ufficio 5° Sviluppo dei canali distributivi e coordinamento delle
tecnologie informatiche

1. L'ufficio 5° e' preposto allo sviluppo dei canali distributivi e al coordinamento delle tecnologie informatiche e, in particolare:
a) assicura il coordinamento delle tecnologie informatiche di AAMS, definendo piani per lo sviluppo dell'informatica e delle reti, coerenti con le esigenze espresse dalle altre direzioni e valutando, d'intesa con l'ufficio 25°, l'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche disponibili;
b) verifica che le soluzioni informatiche adottate nonche' i flussi informativi, sia all'interno di AAMS che verso l'esterno, rispettino standard di sicurezza adeguati alle esigenze di AAMS;
c) analizza le opportunita' ed i rischi risultanti dall'evoluzione dei canali distributivi e di nuovi metodi di pagamento, con particolare attenzione allo sviluppo ed alla diffusione delle tecnologie informatiche e della televisione interattiva;
d) elabora proposte di strategia per la razionalizzazione e lo sviluppo dei canali distributivi, nonche' della rete fisica dei punti di vendita dei giochi;
e) propone nuove misure di monitoraggio e di controllo remoto delle attivita' dei concessionari, dei punti di vendita, nonche' delle preferenze degli utenti.
 
Art. 10.
Ufficio 6° Contrasto delle attivita' illegali

1. L'ufficio 6° e' preposto al contrasto delle attivita' illegali e, in particolare:
a) effettua, in collaborazione con gli altri organismi istituzionalmente competenti, la ricognizione delle diverse forme di illegalita' ed irregolarita' sul territorio, sia nel settore dei giochi che in quello dei tabacchi lavorati, avvalendosi, a tal fine, anche degli uffici periferici;
b) rileva, anche tramite le analisi fornite dalle direzioni competenti, l'intensita' sul territorio dei diversi fenomeni di illegalita' ed irregolarita';
c) individua e propone misure di carattere generale per il contrasto delle attivita' illegali ed irregolari, nonche' per il razionale sviluppo dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
d) individua e propone misure di carattere generale per il contrasto al fenomeno della pubblicita' in materia di tabacchi lavorati;
e) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione di miglioramenti normativi funzionali all'azione di contrasto ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita';
f) progetta e sperimenta, d'intesa con le direzioni competenti, modelli di tecnologie e procedure, volti a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalita' ed irregolarita'.
 
Art. 11.
Ufficio 7° Comunicazione e relazioni istituzionali

1. L'ufficio 7° preposto alla comunicazione e alle relazioni istituzionali; in particolare:
a) gestisce la comunicazione istituzionale, mediante interventi di promozione e tutela dell'identita' di AAMS, della sua missione, nonche' mediante la definizione di standard di riconoscibilita' dell'immagine nelle attivita' promozionali ed informative a sostegno dei prodotti di gioco;
b) predispone, sulla base degli indirizzi pervenuti dal direttore generale tramite l'ufficio 1°, gli schemi di gare di appalto e di assegnazione diretta, nei casi consentiti dalla legge, per l'attribuzione delle campagne di comunicazione istituzionale; controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso, tenendone informato l'ufficio 1°;
c) indirizza, d'intesa con l'ufficio 9°, le campagne di prodotto aventi rilevanza istituzionale;
d) cura le pubblicazioni di AAMS ed i rapporti con le istituzioni pubbliche e le societa' private specializzate nell'editoria;
e) gestisce il sito WEB di AAMS e, in collaborazione con le altre direzioni, ne cura il costante aggiornamento, assicurando la correttezza e l'integrita' dei dati e delle informazioni;
f) promuove e cura la presenza di AAMS in eventi istituzionali e convegni;
g) predispone, d'intesa con l'ufficio 2°, piani e programmi di comunicazione;
h) cura le relazioni con le associazioni dei consumatori, d'intesa con le direzioni competenti per materia;
i) cura la gestione delle relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale.
 
Art. 12.
Ufficio 8° Predisposizione della normativa di carattere generale

1. L'ufficio 8° e' preposto alla predisposizione della normativa di carattere generale; in particolare:
a) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi, di carattere generale, relativi ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
b) propone, d'intesa con le direzioni competenti, azioni di semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di giochi e di tabacchi lavorati;
c) compara la normativa nazionale con quella internazionale in materia di giochi e di tabacchi lavorati e propone, con il supporto degli uffici 4° e 6°, evoluzioni e miglioramenti;
d) organizza e gestisce l'archivio documentale relativo alle normative;
e) fornisce, d'intesa con le direzioni competenti, elementi utili relativamente agli atti di sindacato ispettivo, agli atti di indirizzo ed alle questioni di legittimita' costituzionale relativi alle materie di competenza di AAMS;
f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso con riferimento ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
g) monitora le risposte delle direzioni e degli uffici periferici relative all'interpello ordinario, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alla determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 13.
Articolazione della direzione per i giochi

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per i giochi si articola nei seguenti uffici:
ufficio 9°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 10°: concessioni;
ufficio 11°: Bingo;
ufficio 12°: apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;
ufficio 13°: giochi sportivi a totalizzatore;
ufficio 14°: Enalotto ed altri giochi a totalizzatore;
ufficio 15°: scommesse sportive ed ippiche a quota fissa ed altre scommesse ippiche a totalizzatore;
ufficio 16°: Lotto e lotterie.
 
Art. 14.
Ufficio 9° Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 9° e' preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:
a) supporta il direttore nell'integrazione tra i diversi giochi, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
b) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalita' che operano nella direzione, nonche' la mobilita' tra gli uffici, in coerenza con le evoluzioni normative e di mercato dei giochi;
c) cura le attivita' amministrative comuni ai giochi e propone misure per la loro razionalizzazione;
d) coordina funzionalmente gli uffici periferici per le attivita' di competenza della direzione e, in particolare, per il controllo della regolarita' dei giochi e della qualita' del servizio offerto dai punti di vendita;
e) definisce i criteri per le attivita' dagli uffici periferici in materia di amministrazione, accertamento e riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, nonche' di amministrazione delle quote di prelievo sui giochi a favore degli enti concedenti;
f) cura le istanze di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, presentate alla direzione in materia di giochi;
g) assicura il supporto all'ufficio 6° nel monitoraggio complessivo dei fenomeni di illegalita' e di irregolarita';
h) analizza l'andamento delle vendite per singolo prodotto e per singolo canale;
i) valuta, d'intesa con l'ufficio 7° gli investimenti per la gestione dei singoli prodotti, nonche' le modifiche e le riallocazioni necessarie;
l) istruisce, in coerenza con gli indirizzi di comunicazione elaborati dall'ufficio 7°, le gare di appalto e di assegnazione diretta per l'attribuzione delle campagne relative ad ogni singolo prodotto; controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso;
m) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) e c) del regolamento n. 385 del 2003.
 
Art. 15.
Ufficio 10° Concessioni

1. L'ufficio 10° e' preposto alle concessioni; in particolare:
a) supporta il direttore e gli altri uffici della direzione nelle analisi per l'affidamento in concessione di attivita' pubbliche;
b) gestisce operativamente le procedure di selezione previste per l'affidamento di nuove concessioni, d'intesa con gli altri uffici della direzione;
c) supporta gli altri uffici della direzione nella verifica degli obblighi contrattuali dei concessionari;
d) elabora criteri uniformi di gestione del rapporto con i concessionari, d'intesa con gli altri uffici della direzione;
e) definisce criteri omogenei di controllo delle prestazioni dei punti di vendita;
f) cura 1'armonizzazione tra canali di commercializzazione e concessioni e definisce, d'intesa con i dirigenti degli altri uffici della direzione, criteri omogenei di esposizione dei prodotti da gioco e di qualita' del servizio nei punti di vendita che offrono prodotti di diversi concessionari; cura inoltre l'integrazione dei dati relativi ai suddetti punti di vendita;
g) cura il collegamento con l'ufficio 20°, relativamente agli atti di assenso amministrativo di rivendita dei generi di monopolio.
 
Art. 16.
Ufficio 11° Bingo

1. L'ufficio 11° e' responsabile della gestione del gioco del Bingo, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti vendita;
c) gestisce e controlla il palinsesto del Bingo;
d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso;
g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4° le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle finalizzate alla tutela dell'utente;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 17. Ufficio 12° Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

1. L'ufficio 12° e' responsabile della gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e sicurezza, i requisiti di apparecchi e congegni, nonche' l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita;
c) vigila sulla corretta custodia degli esemplari dei modelli degli apparecchi e congegni sottoposti a verifica tecnica dagli organismi di certificazione ed ispezione;
d) rileva l'interesse del mercato per le differenti modalita' e tipologie di gioco e interagisce con gli operatori per identificare possibili evoluzioni e miglioramenti;
e) controlla, anche attraverso l'azione di eventuali concessionari, la conformita' dell'offerta di gioco ai requisiti normativi; fornisce collaborazione informativa agli organismi istituzionali ed agli enti territoriali che abbiano responsabilita' di controllo sugli apparecchi;
f) gestisce la banca dati sugli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento;
g) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
h) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
i) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
l) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
m) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
n) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
o) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
p) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente, in collegamento con l'ufficio 7°, relativamente alle azioni di comunicazione sul comportamento responsabile nel gioco, aventi rilievo istituzionale;
q) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 18.
Ufficio 13° Giochi sportivi a totalizzatore

1. L'ufficio 13° e' responsabile della gestione dei giochi a totalizzatore su eventi sportivi o di altra natura, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti della rete di distribuzione e dei punti di vendita; aggiorna costantemente il palinsesto e mantiene le relazioni operative con gli enti organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 19.
Ufficio 14° Enalotto ed altri giochi a totalizzatore

1. L'ufficio 14° e' responsabile della gestione del gioco dell'Enalotto, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti vendita; mantiene le relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 20. Ufficio 15° Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse
ippiche a totalizzatore

1. L'ufficio 15° e' responsabile della gestione delle scommesse a quota fissa e, limitatamente agli eventi dell'ippica, anche delle scommesse a totalizzatore che utilizzano gli stessi canali di vendita, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base alla normativa vigente e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti di vendita; aggiorna l'offerta di prodotti di scommessa, cura la predisposizione giornaliera del palinsesto, e mantiene i rapporti con gli Enti organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) controlla le attivita' di eventuali fornitori di servizi ai concessionari;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 21.
Ufficio 16° Lotto e lotterie

1. L'ufficio 16° e' responsabile della gestione del lotto e delle lotterie, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita; aggiorna l'offerta e mantiene le relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;
c) gestisce i rapporti operativi con il Ministero delle attivita' produttive per le manifestazioni a premio;
d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;
e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 
Art. 22.
Articolazione della direzione per le accise

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per le accise si articola negli uffici seguenti:
ufficio 17°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 18°: contrasto del contrabbando;
ufficio 19°: circolazione dei tabacchi lavorati;
ufficio 20°: concessioni di rivendita dei generi di monopolio.
 
Art. 23.
Ufficio 17° Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 17° e' preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:
a) assicura l'integrazione delle attivita' della direzione relative alle diverse competenze di AAMS in materia di tabacchi lavorati, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici, compresi quelli periferici;
b) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;
c) rileva, d'intesa con l'ufficio 4°, l'andamento dei prezzi del mercato nazionale ed internazionale dei tabacchi lavorati; valuta gli effetti dell'imposizione sui prezzi di vendita degli stessi;
d) supporta l'ufficio 7° nelle relazioni internazionali relative ai tabacchi lavorati;
e) cura, d'intesa con l'ufficio 19°, i rapporti con il Ministero della salute, intesi a determinare e controllare i requisiti igienico-sanitari dei tabacchi lavorati;
f) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione della normativa di carattere generale in materia di tabacchi lavorati;
g) supporta l'ufficio 6° nel contrasto alle attivita' illegali in materia di tabacchi lavorati.
 
Art. 24.
Ufficio 18° Contrasto del contrabbando

1. L'ufficio 18° e' preposto al contrasto del contrabbando; in particolare:
a) analizza l'andamento del contrabbando dei tabacchi lavorati e fornisce all'ufficio 5° informazioni utili relative ai fenomeni di illegalita';
b) studia, d'intesa con l'ufficio 5°, l'applicazione di nuove tecnologie alla lotta al contrabbando;
c) collabora con gli organismi istituzionali competenti per identificare i luoghi di produzione dei tabacchi lavorati contraffatti;
d) cura i rapporti con gli organismi istituzionali competenti per la definizione delle misure di lotta al contrabbando ed alla contraffazione dei tabacchi lavorati;
e) applica le sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50, e dalla legge 11 marzo 2001, n. 92, curandone il relativo contenzioso;
f) cura, coordinando funzionalmente gli uffici periferici, tutte le attivita' amministrative e contabili relative al contrasto del contrabbando, compresi gli accertamenti in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati ed il relativo contenzioso;
g) coordina funzionalmente gli uffici periferici nella gestione amministrativa dei reperti sottoposti a sequestro dall'autorita' giudiziaria, nonche' l'attivita' in materia di riscossione delle entrate conseguenti al contrabbando dei tabacchi lavorati;
h) coordina l'attivita' degli uffici periferici in materia di accertamenti tributari sui tabacchi lavorati di contrabbando eventualmente immessi al consumo.
 
Art. 25.
Ufficio 19° Circolazione dei tabacchi lavorati

1. L'ufficio 19° e' preposto alla circolazione dei tabacchi lavorati; in particolare:
a) cura l'istruttoria per l'istituzione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati;
b) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nonche' dei fiammiferi, e l'aggiornamento delle tariffe medesime;
c) controlla la conformita' dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;
d) cura gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato, nicotina e monossido di carbonio presenti nelle sigarette, effettuando le relative analisi di laboratorio;
e) disciplina le modalita' di circolazione dei tabacchi lavorati ed indirizza i controlli degli uffici periferici sulle attivita' relative a tali prodotti in regime di sospensione o di esenzione di imposta;
f) assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed internazionali;
g) indirizza l'attivita' di vigilanza degli uffici periferici sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati presenti sul territorio nazionale e quella di controllo sulla regolarita' degli adempimenti fiscali posti in essere dagli stessi depositi;
h) indirizza gli uffici periferici nelle procedure per il recupero delle accise sui tabacchi lavorati, nelle attivita' amministrative relative ai fiammiferi, nonche' nella cura del relativo contenzioso;
i) provvede all'accertamento ed alla verifica della regolarita' dei versamenti delle accise sui tabacchi lavorati;
l) fornisce al sistema informativo strategico ed all'ufficio 1° tutti i dati relativi al settore dei tabacchi lavorati.
 
Art. 26.
Ufficio 20° Concessioni di rivendita dei generi di monopolio

1. L'ufficio 20° e' preposto alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio; in particolare:
a) indirizza gli uffici periferici nelle attivita' relative al rilascio delle concessioni amministrative di rivendita dei generi di monopolio, nonche' negli atti di gestione del rapporto concessorio;
b) cura le relazioni operative con le associazioni dei rivenditori di generi di monopolio;
c) analizza le opportunita' di razionalizzazione, anche informatica, della rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, ed assicura il collegamento con l'ufficio 10° per lo scambio di informazioni sui punti di vendita comuni;
d) indirizza e controlla gli uffici periferici nelle attivita' amministrative e contabili relative alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio.
 
Art. 27.
Articolazione della direzione per l'organizzazione e le risorse

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse si articola nei seguenti uffici:
ufficio 21°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 22°: organizzazione e sviluppo delle risorse umane;
ufficio 23°: amministrazione del personale;
ufficio 24°: contabilita';
ufficio 25°: gestione dei sistemi informativi;
ufficio 26°: acquisti, logistica e collegamento con gli uffici periferici.
 
Art. 28.
Ufficio 21° Integrazione funzionale, controllo operativo

1. L'ufficio 21° e' preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:
a) supporta il direttore nelle attivita' di direzione gerarchica degli uffici periferici;
b) assicura l'integrazione delle attivita' della direzione, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
c) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;
d) effettua studi e ricerche nelle materie di competenza della direzione ed assolve, su delega del direttore, incarichi speciali o specifiche attivita' progettuali;
e) cura il collegamento tra le informazioni fornite dagli uffici periferici ed il sistema informativo strategico.
 
Art. 29. Ufficio 22° Stato giuridico, organizzazione e sviluppo risorse umane

1. L'ufficio 22° e' preposto allo stato giuridico, all'organizzazione e allo sviluppo delle risorse umane; in particolare:
a) propone misure per adeguare l'organizzazione all'evoluzione del contesto interno ed esterno, curandone anche gli aspetti collegati al dimensionamento delle risorse;
b) cura, in collaborazione con i dirigenti degli altri uffici della direzione, l'analisi dei processi di lavoro, fornendo proposte per la loro razionalizzazione;
c) gestisce gli inquadramenti giuridici, le mansioni, gli avanzamenti del personale, la mobilita' interna, nonche' i trasferimenti da e verso le altre amministrazioni;
d) definisce la struttura e le informazioni contenute nella banca dati del personale e ne cura l'aggiornamento;
e) cura le procedure per la selezione ed il reclutamento del personale;
f) cura l'applicazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e del potenziale delle risorse umane, nonche' dei sistemi di incentivazione;
g) gestisce il rapporto di lavoro del personale e le relative procedure, incluse quelle relative all'interruzione e sospensione del rapporto di lavoro;
h) esercita la funzione autorizzatoria ed ispettiva sul personale in materia di incompatibilita' nell'esercizio di attivita' extraistituzionali e relativamente alle ipotesi di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
i) assicura l'attivita' di supporto per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale e cura il contenzioso del lavoro in materia di procedure di reclutamento e di stato giuridico;
l) assicura lo sviluppo del personale e l'analisi dei bisogni formativi predisponendo, sulla base delle proposte delle altre direzioni, la relativa offerta formativa da realizzare con la Scuola superiore di economia e finanze;
m) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi in materia di gestione del personale, nonche' fornisce elementi utili relativamente agli atti di sindacato ispettivo, ed a quelli di indirizzo, in materia di personale.
 
Art. 30.
Ufficio 23° Trattamento economico e previdenziale del personale

1. L'ufficio 23° e' preposto al trattamento economico e previdenziale del personale; in particolare:
a) gestisce i procedimenti per il trattamento economico del personale ed applica i sistemi di incentivazione;
b) effettua l'analisi dei costi del personale e predispone gli elementi contabili relativi ai risultati annuali della gestione; predispone il conto annuale;
c) fornisce, all'ufficio 25°, le informazioni necessarie a liquidare le competenze del personale, nonche' a provvedere agli adempimenti demandati al sostituto di imposta;
d) controlla la corretta applicazione delle norme contrattuali, cura il contenzioso del lavoro relativo al trattamento economico;
e) gestisce le attivita' amministrative e contabili connesse alla cessazione dal servizio e al trattamento pensionistico, curandone il relativo contenzioso;
f) gestisce le posizioni assicurative del personale;
g) assicura la gestione delle attivita' a stralcio connesse al personale del ruolo ad esaurimento dell'Ente tabacchi italiani (ETI).
 
Art. 31.
Ufficio 24° Contabilita'

1. L'ufficio 24° e' preposto alla contabilita'; in particolare:
a) coordina, d'intesa con l'U.C.R., la formulazione delle proposte relative al bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Amministrazione e del relativo assestamento; coordina le operazioni amministrativo-contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario;
b) definisce le specifiche del sistema informativo di contabilita' ed e' responsabile dell'aggiornamento e dell'integrita' dei dati inseriti;
c) coordina gli adempimenti previsti per le variazioni di bilancio, in funzione delle necessita' gestionali emergenti, informandone preventivamente l'ufficio 1°;
d) predispone i flussi di dati di contabilita' gestionale destinati all'ufficio 1°;
e) coordina, sulla base degli indirizzi formulati dal direttore, gli adempimenti e le procedure previsti dalle normative vigenti in materia di gestione del patrimonio immobiliare e dell'eventuale assegnazione di alloggi esclusivamente a dipendenti, impartendo le relative disposizioni agli uffici periferici;
f) controlla i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati;
g) gestisce le procedure di recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni della Corte dei conti, nonche' quelle eventualmente non affidate ad altre direzioni.
 
Art. 32.
Ufficio 25° Gestione sistemi informativi

1. L'ufficio 25° e' preposto alla gestione dei sistemi informativi; in particolare:
a) raccoglie, in coerenza con gli indirizzi formulati dalla direzione per le strategie, le esigenze per le forniture hardware e software, lo sviluppo software ed i servizi di rete; predispone il piano delle forniture e lo sottopone all'approvazione del direttore;
b) provvede, sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni, agli acquisti di beni e servizi di natura informatica; assicura i livelli di servizio dei sistemi informativi; verifica che venga effettuata l'assistenza richiesta e controlla il rispetto degli accordi contrattuali da parte dei partner tecnologici e dei fornitori; applica le eventuali penali;
c) valuta, d'intesa con l'ufficio 5°, le caratteristiche tecnologiche piu' adeguate alle attivita' delle diverse funzioni di AAMS;
d) assicura l'adozione delle misure tecniche idonee a garantire il livello prefissato di protezione e sicurezza dei dati;
e) assicura il controllo dell'avanzamento degli sviluppi software ed effettua i test di rilascio in esercizio;
f) garantisce l'esercizio dei sistemi informativi ed amministra il centro elaborazione dati;
g) gestisce la rete informatica di AAMS;
h) cura il servizio statistico, in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;
i) cura, sulla base degli indirizzi dell'ufficio 23°, la liquidazione delle competenze del personale, la produzione delle certificazioni annuali, gli adempimenti demandati al sostituto di imposta nonche', su indirizzo dell'ufficio 24°, gli adempimenti delle imposte diverse da quelle sui redditi.
 
Art. 33.
Ufficio 26° Relazioni sindacali, logistica e forniture

1. L'ufficio 26° e' preposto agli acquisti, alla logistica ed al collegamento con gli uffici periferici; in particolare:
a) cura le procedure di programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per la sede centrale, nonche' i relativi acquisti;
b) definisce i criteri per razionalizzare ed uniformare gli acquisti degli uffici periferici;
c) cura l'inventano dei beni mobili, compresi quelli registrati, ed immobili;
d) cura, per la sede centrale, la gestione dei servizi comuni nonche' di quelli di economato e cassa;
e) fornisce agli uffici periferici gli indirizzi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane loro assegnate;
f) coadiuva il direttore nella gestione della contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali, nonche' cura i rapporti con l'ARAN ed il Dipartimento per la funzione pubblica;
g) cura la comunicazione interna di AAMS nonche' le attivita' socio-culturali a favore del personale, nei limiti degli stanziamenti previsti;
h) cura l'attuazione, per la sede centrale, alla normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro e ne stabilisce gli indirizzi per gli uffici periferici;
i) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la manutenzione del patrimonio immobiliare di AAMS.
 
Art. 34.
Uffici periferici

1. Gli uffici periferici sono unita' organizzative di livello dirigenziale non generale, denominate uffici regionali ed aventi competenza territoriale su una o piu' regioni.
2. Gli uffici regionali dipendono gerarchicamente dalla direzione per l'organizzazione e le risorse.
3. Gli uffici regionali sono i seguenti:
Piemonte e Val D'Aosta, con sede in Torino;
Liguria, con sede in Genova;
Lombardia, con sede in Milano;
Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia;
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
Emilia-Romagna, con sede in Bologna;
Toscana e Umbria, con sede in Firenze;
Marche, Abruzzo, Molise, con sede in Ancona;
Lazio, con sede in Roma;
Campania, con sede in Napoli;
Calabria e Basilicata, con sede in Cosenza;
Puglia, con sede in Bari;
Sicilia, con sede in Palermo;
Sardegna, con sede in Cagliari.
4. I depositi di reperti di contrabbando e gli autoparchi, nonche' i previgenti ispettorati con sede diversa da quelle indicate al comma 2, assumono la funzione di sezioni distaccate di livello non dirigenziale degli uffici regionali; con atto del direttore generale possono essere definite ulteriori sezioni distaccate di livello non dirigenziale.
5. Le competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali nonche' delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale, sono definite con atto del direttore generale.
6. L'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza:
a) provvede, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, alle attivita' amministrative relative al comparto dei giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari ed applica le relative sanzioni;
b) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, le attivita' di controllo della rete di distribuzione e dei punti di vendita;
c) provvede, nel settore dei giochi, all'amministrazione, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonche' alla gestione del contenzioso di competenza;
d) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le accise, il controllo dei depositi fiscali di tabacchi lavorati situati nel territorio di competenza, anche verificando la regolarita' dei versamenti e della contabilita' dei tributi da parte degli stessi depositi;
e) provvede, sulla base delle istruzioni impartite dall'ufficio 19°, alle procedure per il recupero delle accise sui tabacchi lavorati non versate, nonche' alla gestione del relativo contenzioso;
f) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le accise, l'attivita' istruttoria e le procedure di gara per il rilascio di licenze e concessioni di vendita dei generi di monopolio, gestendo i diversi procedimenti inerenti al rapporto concessorio nonche' l'applicazione di sanzioni;
g) adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati e cura il contenzioso penale;
h) cura la conservazione del materiale sottoposto a sequestro dall'autorita' giudiziaria;
i) assicura alle direzioni competenti le informazioni territoriali sui fenomeni di specifico interesse, utili a valutare sia l'andamento del mercato dei giochi che l'intensita' dei fenomeni di illegalita' ed irregolarita';
l) assicura con continuita', al servizio informativo strategico, le informazioni richieste in materia di giochi e di tabacchi lavorati;
m) garantisce, sulla base degli indirizzi definiti dalla direzione per le strategie, ed attraverso l'istituzione e la gestione di Uffici relazioni con il pubblico (URP), l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione del cittadino, nonche' la valutazione delle esigenze dello stesso e degli operatori dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
n) cura le istanze di interpello ordinario previste dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000;
o) gestisce, sulla base delle assegnazioni e degli indirizzi della direzione per l'organizzazione e le risorse, le risorse umane, nonche' amministra i beni ed il patrimonio immobiliare affidato all'ufficio medesimo;
p) assicura, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ufficio 26°, la sicurezza e la tutela della salute negli uffici regionali e delle sezioni distaccate.
 
Art. 35.
Dotazione organica

1. Le risorse umane, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del regolamento n. 385 del 2003, sono assegnate agli uffici, nei limiti di cui alle disposizioni citate, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, per il visto e la registrazione.
Roma, 1° ottobre 2004
Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 172
 
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