Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319 |
Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede che il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI; Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1, in forza del quale il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-bis; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del decreto medesimo; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese; Vista la comunicazione della Commissione europea concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (2004/C 244/02); Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004); D'intesa con il Ministro delle attivita' produttive (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Soggetti beneficiari
1. La garanzia statale e' concessa, nei limiti delle disponibilita' esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive: a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004; b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999. 2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2-bis della legge del 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), come novellato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e' il seguente: «1. Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. 2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire. 3. Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. 4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.». - Il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attivita' produttive), e' il seguente: «Art. 1 (Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979. 2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio; b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni; c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera m); d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria; e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata; g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa; h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c); i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo; l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura; m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti: 1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire; 2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa; n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese; o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi; p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza; q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa; r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilita', delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresi' alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneita' del trattamento sanzionatorio; s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non puo' essere utilmente continuata, di riferirne all'autorita' di vigilanza ed al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera t); t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora: 1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attivita' non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale; 2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria. 3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonche' alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa. 4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.». - Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente: «Art. 55 (Criteri di definizione del programma). - 1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.». - Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente: «Art. 101 (Adeguamento delle disposizioni attuative dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26). - 1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'art. 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.». - Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' il seguente: «2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.». - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' il seguente: «Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo. 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.». - Il testo degli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente: «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.». «Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari). - 1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.».
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| Art. 2. Domanda di garanzia
1. L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito «Ministero») entro il termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, a pena di inammissibilita' della domanda stessa. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte. 2. Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilita' ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalita' di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste. |
| Art. 3. Concessione della garanzia
1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non puo' essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed ecologia), e' il seguente: «32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi.».
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| Art. 4. Oggetto e limiti della garanzia
1. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita. 2. Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca. 3. Nel caso di finanziamenti in valuta diversa dall'euro la garanzia e' commisurata al controvalore in euro del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale in vigore alla data della sua concessione e puo' essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio. 4. In deroga al disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia puo' essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile: «Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.».
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| Art. 5. Richiesta di operativita' della garanzia
1. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo. 2. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata per conoscenza al commissario straordinario dell'impresa debitrice, il quale dovra' trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'articolo 4. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori. 4. Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima. 5. A seguito del pagamento il Ministero e' surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3) del codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice. 6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice civile e' il seguente: «Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) - 2) (omissis); 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse di soddisfarlo;».
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| Art. 6. Inserimento del credito statale nello stato passivo
1. Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalita', nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo. |
| Art. 7. Ulteriori disposizioni operative
1. Con successivo decreto dirigenziale del Ministero - Dipartimento del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvati i modelli della domanda di concessione della garanzia e della richiesta di operativita' della garanzia medesima, nonche' le relative istruzioni. |
| Art. 8. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, recanti le modalita' di concessione della garanzia statale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11 |
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