Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319
Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede che il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;
Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1, in forza del quale il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-bis;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del decreto medesimo;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese;
Vista la comunicazione della Commissione europea concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (2004/C 244/02);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004);
D'intesa con il Ministro delle attivita' produttive (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

1. La garanzia statale e' concessa, nei limiti delle disponibilita' esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive:
a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;
b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.
2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 2-bis della legge del 3 aprile
1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente
provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi), come novellato dall'art. 3
della legge 31 marzo 1982, n. 119, e' il seguente:
«1. Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in
parte i debiti che le societa' in amministrazione
straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il
finanziamento della gestione corrente e per la
riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed
attrezzature industriali.
2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
3. Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI.
4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.
274 (Disposizioni in materia di attivita' produttive), e'
il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per il riordino della disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante la
nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge n. 26 del 1979.
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui
al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria
quale procedura concorsuale della grande impresa
commerciale insolvente, con finalita' conservative delle
attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o
riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla
procedura avente come parametro un numero di dipendenti non
inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento
complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e
dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della
procedura nell'esistenza di concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la
prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la
seconda, eventuale, di apertura della procedura di
amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare
con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese
eventualmente da assoggettare ad amministrazione
straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu'
commissari giudiziali, su indicazione vincolante del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga
tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della
dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di
quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del
procedimento, e con previsione altresi' del potere del
tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione
dell'impresa;
h) previsione che il tribunale, sulla base di
apposita relazione del commissario giudiziale, da
depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un
mese dal deposito della relazione, l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria ovvero il
fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il
presupposto indicato nella lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre,
anche in via di conversione del fallimento, l'estensione
della procedura alle imprese appartenenti al medesimo
gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora
ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando
risulti comunque opportuna la gestione unitaria della
procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della
procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari
straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da
creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla
procedura nonche' della fissazione dei criteri per la
scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli
organi della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della
procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente
volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali,
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per
quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali
e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire;
2) alla ristrutturazione economico-finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma della durata di
due anni volto al risanamento dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati
nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' e coordinamento
della medesima con le norme vigenti in materia di
finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle
imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle
disposizioni della legge fallimentare relative alla
liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili
con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente
comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da
questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario
straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al
compimento dei relativi atti secondo criteri che
privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione
commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti
di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese
fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato
di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti
sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
r) definizione della disciplina penale della
procedura mediante estensione all'amministrazione
straordinaria, nei limiti della compatibilita', delle
disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione,
la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a
norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di
fallimento e apportando altresi' alla vigente disciplina
penale della liquidazione coatta amministrativa le
modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneita' del
trattamento sanzionatorio;
s) previsione dell'obbligo del commissario
straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della
procedura risulti che questa non puo' essere utilmente
continuata, di riferirne all'autorita' di vigilanza ed al
tribunale affinche' si provveda a norma della lettera t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la
conversione della procedura in fallimento, sentito il
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m),
alla scadenza del programma di prosecuzione delle attivita'
non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del
complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al
termine del programma di risanamento l'impresa non abbia
recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare alle
imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i
lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa
integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli
adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla
apertura della procedura, nonche' alla nomina degli organi
di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate
alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi
dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese
commerciali non appartenenti a settori oggetto di
limitazioni o divieti sulla base della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese
in amministrazione straordinaria per le quali
l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei
tre anni precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri
degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai
sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare
complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita'
per l'attuazione della disposizione di cui al presente
comma.».
- Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
«Art. 55 (Criteri di definizione del
programma). - 1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza
del Ministero dell'industria ed in conformita' degli
indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in
modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi
aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del
Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni
pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla
Commissione europea, esso deve conformarsi alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta'.».
- Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
«Art. 101 (Adeguamento delle disposizioni attuative
dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26). - 1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle
condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello
Stato per i debiti delle imprese in amministrazione
straordinaria, previste dall'art. 2-bis, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'
e alle disposizioni del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347 (Operazioni necessarie per la
salvaguardia del gruppo), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' il
seguente:
«2. Fino all'autorizzazione del programma di cui
all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuita'
dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza),
convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, e' il seguente:
«Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
gruppo). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza, puo'
autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni,
di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
commissario straordinario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui
all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuita'
dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e'
necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
250.000 euro.».
- Il testo degli articoli 57 e 58 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del
programma). 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata
dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il
comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.».
«Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione del programma
in casi particolari). - 1. Se il programma prevede il
ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti
ad autorizzazione della Commissione europea in base alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta', i termini per l'autorizzazione del
programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono
dalla data della decisione della Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della
Commissione europea, o se questa non e' concessa nei
centoventi giorni successivi alla presentazione del
programma, il commissario straordinario presenta al
Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda
il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3. Il commissario straordinario provvede a norma del
comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca
dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini
previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della
meta'.».



 
Art. 2.
Domanda di garanzia

1. L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito «Ministero») entro il termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, a pena di inammissibilita' della domanda stessa. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.
2. Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilita' ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalita' di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
 
Art. 3.
Concessione della garanzia

1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non puo' essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 45, comma 32, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo ed ecologia), e' il seguente:
«32. In deroga a quanto eventualmente previsto da
normative in vigore, anche a carattere speciale, per i
mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato,
di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il
tasso di interesse non puo' essere superiore a quello
indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di
mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con apposita comunicazione da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo
superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse
massimo applicabile deve essere previamente concordato dai
soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Qualora le
predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale
maggior costo gravera' sui soggetti stessi.».



 
Art. 4.
Oggetto e limiti della garanzia

1. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita.
2. Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.
3. Nel caso di finanziamenti in valuta diversa dall'euro la garanzia e' commisurata al controvalore in euro del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale in vigore alla data della sua concessione e puo' essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia puo' essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile:
«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il
fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale
al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad
anticipare le spese necessarie.».



 
Art. 5.
Richiesta di operativita' della garanzia

1. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata per conoscenza al commissario straordinario dell'impresa debitrice, il quale dovra' trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'articolo 4. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori.
4. Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
5. A seguito del pagamento il Ministero e' surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3) del codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.
6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice civile e'
il seguente:
«Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) - 2) (omissis);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito aveva interesse di
soddisfarlo;».



 
Art. 6.
Inserimento del credito statale nello stato passivo

1. Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalita', nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.
 
Art. 7.
Ulteriori disposizioni operative

1. Con successivo decreto dirigenziale del Ministero - Dipartimento del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvati i modelli della domanda di concessione della garanzia e della richiesta di operativita' della garanzia medesima, nonche' le relative istruzioni.
 
Art. 8.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, recanti le modalita' di concessione della garanzia statale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro: Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone