Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 dicembre 2004 |
Riparto, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di euro 51.645.390 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000. |
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IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro; Visto l'art. 3, comma 137, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) recante, per l'esercizio finanziario 2004, lo stanziamento di euro 51.645.690 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Considerata la necessita' di prevedere anche per il 2004 un piu' significativo potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province di piu' recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia; Ritenuto, pertanto, di attribuire anche per l'annualita' 2004 il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente; Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro e dei residenti di eta' superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego; Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare; Ritenuto, altresi', di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente di eta' superiore a 15 anni; Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2003», tav. 4.1 - dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale; Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 dicembre 2004 sulla proposta di riparto delle risorse di cui all'art. 3, comma 137, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego; Decreta:
Art. 1.
Tenuto conto di quanto indicato in premessa, la ripartizione dello stanziamento di euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego e' effettuata tra le regioni e le province autonome con attribuzione diretta alle province come da tabella allegata al presente decreto del quale ne costituisce parte integrante. Per la Regione siciliana l'erogazione sara' effettuata alla Regione stessa che dovra' destinare le risorse finanziarie alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata. Tale modalita', per la Regione siciliana, dovra' intendersi valida anche per le erogazioni finanziarie destinate alla Regione stessa per le annualita' 2001 e 2002 di cui al decreto ministeriale del 6 settembre 2001 e decreto ministeriale del 18 settembre 2002. |
| Art. 2.
Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome saranno erogate previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno ripartite tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal presente decreto. Sara' cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'assistenza tecnica detl'Isfol, monitorare, con l'UPI e le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2005 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti. Roma, 20 dicembre 2004 Il direttore generale: Battistoni |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 12 <---- |
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