Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2004
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Venezia

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Venezia sono in scadenza;
Sentite le parti sociali rappresentative di lavoratori, organismi cooperativi e committenti, che hanno aderito alla costituzione dell'Osservatorio provinciale sul facchinaggio;
Ritenuto opportuno recepire le indicazioni emerse dalla apposita riunione dell'Osservatorio sulla necessita' di un tempestivo, pur se contenuto, aggiornamento delle tariffe;
Ritenuto altresi' opportuno riferirsi al tasso di inflazione registrato lo scorso mese di novembre, arrotondato all'unita' superiore;
Determina come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dal 1° gennaio 2005, al 31 dicembre 2005:
1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 14.68;
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: Euro 21.36;
3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:
50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
30% per lavoro notturno in turni avvicendati;
30% per lavoro svolto di sabato;
50% per lavoro festivo;
100% per lavoro svolto dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° maggio.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori, tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.

Venezia, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: Monaco
 
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