IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Reggio Calabria
Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle societa' di capitali e cooperative; Visto l'art. 223-septiesdecies del codice civile che conferisce all'autorita' di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore; Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001; Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento, non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile: societa' cooperativa «Concordia» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Menichini in data 14 marzo 1947, rep. 777 - registro societa' n. 24/47 - tribunale di Reggio Calabria; societa' cooperativa «Santacaterina» a r.l., con sede in Villa San Giovanni, costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Zagari in data 9 febbraio 1947, rep. 2070 - registro societa' n. 14/47 - tribunale di Reggio Calabria. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficale del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Reggio Calabria, 29 dicembre 2004
Il direttore provinciale: Verduci |