Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 ottobre 2004
Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001 con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2003, n. 17104, con il quale vengono determinati a carico dei soci i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002, 2003;
Considerato che occorre determinare a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2004 i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea nonche' i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio;
Vista la comunicazione pervenuta in data 23 luglio 2004, con la quale il presidente dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva ha comunicato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21 luglio 2004 con la quale, sulla base del bilancio di previsione per l'anno 2004 viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile relativa all'anno 2004;
Ritenuto di dover accogliere la citata proposta;
Decreta:
Art. 1.
I contributi per l'anno 2004 a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva sono cosi' determinati:
contributo in quota fissa pari ad euro 1.012,84;
contributo in quota variabile pari ad euro 0,00062 per tonnellata immessa al consumo;
 
Art. 2.
I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, vengono indicati negli elenchi allegati che formano parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Il pagamento dovra' essere corrisposto in unica soluzione, con le modalita' comunicate a ciascun socio dall'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministero della attivita' produttive registro, n. 4, foglio n. 400
 
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