Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2005 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Conto corrente - Comunicazioni periodiche

Le vigenti istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in linea con le previsioni dell'art. 119 del testo unico bancario e con l'art. 12 della delibera CICR del 4 marzo 2003, dispongono che nei contratti di durata le banche devono fornire alla clientela alla scadenza del rapporto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del «documento di sintesi» delle principali condizioni contrattuali (Tit. X, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3).
Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il «documento di sintesi» sono inviati con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile (par. 3.1 delle Istruzioni).
In materia, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiesto se, sulla base di una pattuizione concordata fra le parti, sia possibile inviare il documento di sintesi al cliente esclusivamente una volta l'anno, anche nel caso in cui l'invio dell'estratto conto avvenga su base infrannuale.
Al riguardo, si fa presente che, con il consenso del cliente, e' possibile prevedere l'invio del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) e del documento di sintesi con periodicita' differenziate, ferma restando la cadenza minima annuale prevista dalla legge. Restano altresi' fermi gli obblighi di invio del documento di sintesi nel caso di variazioni unilaterali sfavorevoli alla clientela (cfr. paragrafo 2 delle Istruzioni).
 
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