Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sudest asiatico. (Ordinanza n. 3392).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' la successiva ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per fronteggiare in termini di massima urgenza ed efficacia la situazione di grave emergenza determinatasi nell'area del sudest asiatico, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce, in raccordo con il Ministro degli affari esteri, le necessarie iniziative di assistenza alle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi di cui in premessa, provvedendo per la realizzazione degli interventi e delle opere finalizzate al superamento dell'emergenza medesima. A tal fine il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, tra l'altro, ad impiegare la flotta aerea nella disponibilita' del Dipartimento medesimo nonche' a fruire della fornitura di beni e servizi comunque acquisiti o concessi, anche sulla base di atti di liberalita', stipulando, ove necessario, i relativi atti convenzionali o d'intesa.
2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, e' istituito un comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza.
3. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, erogate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia di fiscale. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rilasciare ai soggetti interessati apposita certificazione attestante l'avvenuto versamento.
4. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile nell'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, e' autorizzata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' su quotidiani a diffusione nazionale e su Internet, di tutte le iniziative e delle conseguenti determinazioni adottate comportanti oneri finanziari. Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attivita' dipartimentali, con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile e' altresi' costituita una commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un magistrato contabile, con funzioni di presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione.
5. Gli atti inerenti alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, sono adottati esclusivamente dal capo o dal vice-capo del Dipartimento della protezione civile e sono immediatamente trasmessi alla commissione di cui al comma 4.
6. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, si applicano altresi' alle sottoscrizioni poste in essere attraverso le reti di telefonia fissa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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