Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2004, n. 322
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4810):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 15 marzo 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 19 aprile 2004 con
pareri delle commissioni I, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 5 e 12 maggio 2004;
16 giugno 2004.
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il
7 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3031):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 6, 12, 19 e
20 ottobre 2004.
Relazione scritta presentata il 22 ottobre 2004 (atto
n. 3031-A), relatore sen. Sodano.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.
 
Allegato

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI
IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della Repubblica di Indonesia in seguito chiamati «Parti»,
al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;
considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa;
riconosciuto che una piu' stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le Parti, oltre che per entrambe le industrie per la difesa;
desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacita' tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;
disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Stati,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.
S c o p o
Scopo del presente Memorandum d'Intesa e' favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti nazionali. Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la difesa.
Art. 2.
Forme di cooperazione
La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della difesa, trattata nel presente Memorandum d'Intesa, puo' comprendere le seguenti forme:
cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della difesa;
cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della difesa;
cooperazione sull'addestramento per la logistica;
ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;
cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvvigionamento reciproco di impianti per la difesa;
scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa;
scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la difesa;
altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.
Art. 3.
Disposizioni di attuazione
Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.
Art. 4.
Comitato misto
1) Allo scopo di avviare, coordinare e controllare le attivita' eseguite nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' istituito un Comitato Misto italo-indonesiano sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato «Comitato Misto».
Il Comitato Misto discutera' i diversi aspetti di questa cooperazione.
2) Il Comitato Misto sara' composto da non piu' di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sara' co-presieduto dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica di Indonesia.
3) Il Comitato Misto puo' istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune.
4) Il Comitato Misto si incontrera', in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordate dai due Presidenti.
5) I punti di contatto delle Parti saranno il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia.
6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:
(a) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della difesa oltre che in quello industriale;
(b) proporre e discutere argomenti di comune interesse;
(c) avviare e organizzare le attivita' di cooperazione definite nell'articolo 2;
(d) controllare e rivedere le diverse attivita' iniziate nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa;
(e) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto;
(f) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente Memorandum d'Intesa.
Art. 5.
Impegni contrattuali
1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente Memorandum d'Intesa.
2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente Memorandum d'Intesa, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilita', fara' tutto il possibile affinche' i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.
Art. 6.
Supporto reciproco
1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.
2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:
(a) si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti;
(b) la Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate.
3) per l'addestramento del proprio personale (compresi gli, aspetti connessi con l'uso, oltre alla manuntenzione), la Parte acquirente ricevera' il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.
Art. 7.
Assegnazioni di bilancio
Ogni Parte sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie.
Art. 8.
Proprieta' intellettuale
I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprieta' intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.
Art. 9.
Segretezza
Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole:
(a) le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali;
(b) le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

=====================================================================
ITALIANO | INDONESIANO | INGLESE ===================================================================== Segretissimo |Sangat rahasia |Top secret Segreto |Rahasia |Secret Riservatissimo |Konfidential |Confidential Riservato |Terbatas |Restricted Non classificato |Biasa |Unclassified

(c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.
Art. 10.
V i s i t e
Le visite dei rappresentanti italiani o indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.
Ogni richiesta di visita sara' presentata attraverso canali ufficiali e sara' soggetta all'autorizzazione della relativa autorita' dello Stato della Parte ospitante. Conterra' i dati del personale richiedente, il nome dell'ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.
Art. 11.
Risoluzione delle dispute
1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.
2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.
Art. 12.
Entrata in vigore, emendamenti e termine
1) Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni.
A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, il Memorandum d'Intesa stesso di riterra' rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni.
2) Puo' essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.
3) Puo' essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.
4) Il termine del Memorandum d'Intesa non influenzera' la validita' o la durata di qualsiasi contratto in corso conluso nel suo ambito.
Art. 13.
Protezione e termine
Le rispettive responsabilita' di entrambe le Parti nel campo della sicurezza, protezione e trasferimento del materiale e delle informazioni ricevute, come definite negli articoli 8, 9, e 11, continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente Memorandum d'Intesa.
A testimonianza di cio' i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Firmato a Jakarta, il 18 febbraio 1997 in due originali in lingua italiana, indonesiana e inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in inglese.
Per il Ministero della difesa
della Repubblica italiana
Andreatta
Per il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia
Edì Sudradjat .fo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY

The Ministry of Defence of the Italian Republic and The Department of Defence & Security of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the «Parties»
aiming at development of friendly relations between the two Countries;
considering their common interest in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry;
recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;
desiring to draw the benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the cooperation among their own industries;
willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry within the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,
have agreed as follows:
Article I
Purpose
The purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry in compliance with the respective national laws and regulations.
To achieve this purpose and in the respective national interests, the Parties will engage themselves in fostering mutual cooperation with particular reference to the defence logistics as well as procurement and production of defence equipment.
Article II
Forms of cooperation
Cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms:
cooperation in operation and management of defence equipment;
cooperation in transfering of defence articles, equipment and services;
cooperation on logistics training;
joint research and development as well as production on subject of mutual interest;
cooperation in exports to third parties as well as mutual procurement of defence equipment;
exchange of information and data on defence logistics and industry;
convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry;
other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.
Article III
Implementing arrangements
The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.
Article IV
Joint committee
1) An Italian - Indonesian defence equipment, logistics and industry Joint Committee hereinafter referred to as the «Joint Committee» shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.
2) The Joint Committee will be composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia.
3) The Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.
4) The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in Italy and Indonesia. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.
5) The points of contact of the Parties will be on the Italian side, the Third Division of the Office of the Secretary General of Defence and on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security.
6) The tasks of the Joint Committee will be:
(a) To identify potential areas of cooperation in defence equipment and logistics as well as industry;
(b) To propose and discuss items of common interest;
(c) To initiate and organize the cooperative activities defined in article II;
(d) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU;
(e) To recommend implementing arrangements, if and when required;
(f) To propose and take into consideration possible amendments to this Memorandum.
Article V
Contractual commitments
1) The Parties will inform their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.
2) As far as contracts concluded within the framework of the present MOU are concerned, each Party, within its field of responsibilities, will make its best endeavour to obtain that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.
Article VI
Mutual support
1) If one Party contemplates procuring defence equipment from a supplying company from the state of the other Party, and requests related information, the other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.
2) Should any contract for defence equipment be signed:
(a) Offset and counter purchase should be considered.
(b) The procuring Party will get from the other Party the full support of its Quality Assurance Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.
3) For the training of its personnel (including aspects of utilization as well as maintenance), the procuring Party shall receive the support of the other Party on mutually agreed terms, in order to facilitate the entry into service of the defence equipment procured.
Article VII
Budgetary allocations
Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present MOU in accordance with its budgetary allocations.
Article VIII
Intellectual property
The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property, copyright in its State territory, delivering of manufacturing licences, sale to third parties and protection of patent related to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.
Article IX
Confidentiality
Until and prior to the settlement of a general security agreement between the government of the Italian Republic and the Republic of Indonesia, the following rules will apply:
(a) The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.
(b) Classified information and equipment are only provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled with the indication of their classification level and State of origin as follows: ITALIAN - |INDONESIAN - |ENGLISH - Segretissimo |Sangat rahasia |Top secret Segreto |Rahasia |Secret Riservatissimo |Konfidential |Confidential Riservato |Terbatas |Restricted Non classificato |Biasa |Unclassified
(c) All equipment and information received in the framework of the present MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.
Article X
Visits
Visits undertaken by Italian or Indonesian nationals in the State of the other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.
Each application for visits shall be submitted through official channels and shall be subject to authorization of the relevant authority of the State of the host Party. It shall contain the applicant personal data, the name of the official agency or company, the purpose and duration of the visit as well as the security clearance under which the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.
Article XI
Settlement of disputes
1) In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.
2) In the event of a failure of settlement at this level, both Co-chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.
Article XII
Entry into force, amendments and termination
1) The present MOU shall enter into force on the date of the receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfillment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this articles, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.
2) It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.
3) It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.
4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.
Article XIII
Protection and termination
The respective responsibilities of both Parties in the field of security, protection and transfer of received equipment and information, as defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.
In witness thereof the undersigned Representatives, within their governmental competence, have signed the present Memorandum of Understanding.
Done at Jakarta on the eighteeen of february in nineteen hundred ninety seven in two originals, in Italian, Indonesian and English languages, all texts are equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Department of defence
and security of the Republic of Indonesia

For the Ministry of defence
of the italian Republic
 
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