Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del
diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
proprieta' industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, con
previsione dell'estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti
amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In
deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi.».



 
Art. 3.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istituzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale»:
«1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.».



 
Art. 4.
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», come modificato
dalla presente legge:
«4. In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi
meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun
decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, compreso quello della
commissione parlamentare per le questioni regionali, da
rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed
alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla
trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare
definitivo e' reso dalla commissione parlamentare per le
questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono
esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni
dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni
che abbiano un contenuto innovativo dei principi
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che
non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal
caso il Governo puo' omettere quelle disposizioni dal
decreto legislativo, oppure le puo' modificare in
conformita' alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e
al Presidente della commissione parlamentare per le
questioni regionali una relazione nella quale sono indicate
le specifiche motivazioni di difformita' dal parere
parlamentare.».



 
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della
citata legge n. 131 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le
riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e
delle finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla
individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni,
province e citta' metropolitane nonche' per il
soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di
riferimento».



 
Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 30 giugno 2005».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
30 giugno 2005, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi».



 
Art. 7.
1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, comma 1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo
e codificazione. Legge di semplificazione 2001», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi».
«Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi».



 
Art. 8.
1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione»:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
radiotelevisione, denominato "testo unico della
radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e
apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunita' europee.»



 
Art. 9.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
27 luglio 2004, n. 186, concernente: «Conversione in legge,
con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse»:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il terniine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e
correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5,
commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n.
137».



 
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