Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2004
Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Castagna Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata da Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 62275 del 31 marzo 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la societa' Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte ASPROFRUT Societa' Consortile Cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna Cuneo».
 
Art. 2.
La denominazione «Castagna Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62275 del 31 marzo 2004 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica
protetta «Castagna Cuneo»

Art. 1.
Nome del prodotto
La Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.1.
Descrizione del prodotto
Con la Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varieta' di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:
Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.
E' escluso, altresi', il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.
Art. 2.2.
Caratteristiche del prodotto
La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
La Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:
castagna fresca:
colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;
ilo: piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare;
epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;
seme: da bianco a crema;
sapore: dolce e delicato;
pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.
Non sono ammesse difettosita' interne o esterne superiori al 10% (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno);
castagna secca:
le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.).
L'umidita' contenuta nel frutto secco intero cosi' ottenuto non potra' essere superiore al 15%.
Art. 3.
Zona di produzione e condizionamento
La zona di produzione e di condizionamento della «Castagna Cuneo» I.G.P., si estende per un territorio di circa 17.000 Ha su un territorio che comprende i seguenti comuni:
provincia di Cuneo: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo S. Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta', Montaldo di Mondovi', Montaldo Roero, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Pradleves, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovi', S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovi', Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Viola;
provincia di Asti: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
provincia di Alessandria: Cassinelle, Malvicino, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
Le prime indicazioni in merito alle modalita' di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli Statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV - XVI secolo.
Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata e' certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:
iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito Registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
annotazione dei quantitativi prodotti;
conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1 Il sistema di produzione.
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.
In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.), in posizioni soleggiate e riparate dal vento.
In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.
E 'vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/91 e seguenti).
5.2. Densita' d'impianto.
Al fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
La densita' di piante in produzione non puo' superare le 150 piante ad ettaro.
5.3. La gestione del terreno.
La «Castagna Cuneo» I.G.P. e' coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.
Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine e' proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.
5.4 Il controllo della produzione.
Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.
In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
5.5 Raccolta.
La raccolta potra' essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrita' del prodotto.
Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.
5.6 Produzioni.
La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, e' pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.
5.7 Conservazione e lavorazione.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione, condizionamento e confezionamento dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
La conservazione del prodotto fresco, potra' essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.
E' ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
E' inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti surgelati.
Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.
Le strutture di lavorazione devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con il territorio
La produzione castanicola cuneese e' sempre stata caratterizzata dalla presenza di cultivar di pregio.
Nel corso degli anni, la ricerca da parte dei castanicoltori cuneesi di alti livelli di qualita', ha portato ad una vera e propria specializzazione della coltura del castagno, che ha portato alla selezione di specifiche cultivar in funzione dei diversi areali produttivi. Una biodiversita' che e' il frutto di un secolare lavoro di selezione operato da generazioni di coltivatori cuneesi.
L'altitudine non troppo elevata, dai 200 ai 1000 m s.l.m., la posizione soleggiata e riparata dal vento, i terreni ben drenati, sciolti e freschi, privi di calcare e derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, concorrono a conferire al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.
Questi peculiari fattori climatici ed ambientali uniti alla secolare opera dell'uomo che grazie alle sue capacita' culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di essiccazione e molitura della castagna e la cura nel preservare la tradizionale castagna bianca locale nell'ambito della salvaguardia dei boschi e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla Castagna Cuneo caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico scientifica specifica che dal punto di vista commerciale.
Art. 7.
Controlli
L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30x50 e 40x60;
sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 kg (5-10-25-30-50-100);
altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo puo' essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg
altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
In ogni caso esso puo' essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo.» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».
E' consentito, in abbinamento alla Indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della Indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Logotipo e colori ammessi per la designazione
e presentazione della I.G.P. «Castagna Cuneo»

----> vedere LOGO a pag. 25 della G.U. <----

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto e' delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro e' dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».
Il colore assegnato e' il nero (Pantone Process Black) per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore e' marrone rossiccio (Pantone 166).
Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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