Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 novembre 2004
Concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di: prima concessione CIGS per la ATOP, unita' in Barberino Val d'Elsa, proroga CIGS per la SIPI, unita' di Saline Joniche, prima concessione CIGS C.G.A. Compagnia generale abbigliamento S.r.l., unita' di Tivoli, prima concessione CIGS MCM Manifatture cotoniere del Mezzogiorno S.p.a., unita' di Salerno; prima concessione CIGS Tecnosistemi S.p.a., unita' di Carini, prima concessione CIGS Mondial Pulimento S.r.l., unita' varie in Sicilia. (Decreto n. 35193).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991 o delle proroghe del medesimo trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 20 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 55 dipendenti della societa' ATOP S.p.a., unita' in Barberino Val d'Elsa, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 giugno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 926.079,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della societa' SIPI S.c. a r.l., stabilimento di Saline Ioniche (Reggio Calabria), gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 188.928,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art.3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 9 dipendenti della societa' C.G.A Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l., unita' in Tivoli (Roma).
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 93.051,00.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione deltrattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della societa' MCM Manifatture Cotoniere del Mezzogiorno S.p.a., unita' in Salerno. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 443.100,00.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 2003 al 29 settembre 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della societa' Tecnosistemi S.p.a., unita' in Carini (Palermo).
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 452.947,00.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e' autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della societa' Mondial Pulimento S.r.l., unita' varie dislocate nella regione Sicilia.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 812.350,00.
 
Art. 7.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalla societa' indicata all'art. 2 nonche' ai lavoratori dipendenti dalla societa' indicata all'art. 5, limitatamente al periodo dal 1° agosto 2003 al 29 settembre 2003.
 
Art. 8.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.916.455,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi dispesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377
 
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