Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 21 gennaio 2005, n. 4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3227):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il
22 novembre 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 23 novembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 23 novembre 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
23, 24, 25 novembre 2004.
Esaminato in aula il 1°, 15 dicembre 2004 ed approvato
il 16 dicembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5499):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, XIV.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
22 e 28 dicembre 2004.
Relazione annunciata il 28 dicembre 2004 (atto n.
5499/A - relatore on. Mancuso).
Esaminato in aula il 21, 22 dicembre 2004; il 17,
18 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
274 del 22 novembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.
 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
NOVEMBRE 2004, N. 277.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari»;
ai commi 2 e 3, le parole: di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1»;
al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avra' lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;
al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».
All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attivita' svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».
Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» e' inserita la seguente: «antoniano».
 
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