Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 ottobre 2004
Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta' di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istuisce il Catalogo nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, che precisa le caratteristiche (distinzione, stabilita' ed omogeneita) delle varieta' di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro o Catalogo, da accertare a seguito di prove colturali che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 «Requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l'esame delle varieta' di viti, ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varieta' di viti»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti;
Vista la direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varieta' di vite;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2004/29/CE sopramenzionata;
Decreta:
Art. 1.
1. In sede di effettuazione delle prove colturali stabilite per l'accertamento delle caratteristiche di distinguibilita' stabilita' ed omogeneita' delle varieta' di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite devono essere espletati esami riguardanti i caratteri morfologici e fisiologici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Gli esami di cui al comma precedente devono rispettare i criteri minimi stabiliti all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il decreto ministeriale 2 giugno 1981 e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 35
 
Allegato 1
PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME
DELLA IDENTITA', STABILITA' ED OMOGENEITA'

1. Germogliamento su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 20 cm:
1.1 forma;
1.2 colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani);
1.3 tomentosita'.
2. Tralcio erbaceo all'epoca della fioritura:
2.1 sezione trasversale (forma e contorno);
2.2 tomentosita'.
3. Tralcio legnoso:
3.1. superficie;
3.2. meritallo.
4. Distribuzione dei viticci.
5. Foglioline apicali su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 30 cm (le prime tre foglie nettamente separate dall'apice e computate a partire da quest'ultimo):
5.1. colore;
5.2. tomentosita'.
6. Foglia adulta (situata tra l'ottavo e l'undicesimo internodo):
6.1. fotografia;
6.2. disegno o impronta diretta con scala;
6.3. forma generale;
6.4. numero dei lobi fogliari;
6.5. seno peziolare;
6.6. profondita' dei seni laterali superiori e inferiori;
6.7. tomentosita' della pagina inferiore;
6.8. superficie;
6.9. denti laterali.
7. Fiore: sessualita' apparente.
8. Grappolo a maturita' industriale (per le varieta' di uve da vino e da tavola):
8.1. fotografia (con scala);
8.2. forma;
8.3. grandezza;
8.4. peduncolo (lunghezza);
8.5. peso medio in grammi;
8.6. resistenza alla diraspatura;
8.7. compattezza del grappolo.
9. Acino a maturita' industriale (per le varieta' di uve da vino e da tavola):
9.1. fotografia (con scala);
9.2. forma;
9.3. grandezza con indicazione del peso medio;
9.4. colore;
9.5. buccia (per le varieta' di uve da tavola);
9.6. numero di vinaccioli (per le varieta' di uve da tavola);
9.7. polpa;
9.8. succo;
9.9. sapore.
10. Vinacciolo industriale (per le varietadi uve da vino e da tavola): fotografia delle due facce e di profilo (con scala).

PARTE B
CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE
L'IDENTITA', LA STABILITA' E L'OMOGENEITA'

1. Fenomeni vegetativi:
1.1 Accertamento delle date fenologiche: le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o piu' delle seguenti varieta' di riferimento:
1.1.1. varieta' ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato;
1.1.2. varieta' ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;
1.1.3. varieta' ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato Cardinal;
1.2. Data del germogliamento: la data alla quale, rispetto a varieta' di riferimento, la meta' delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosita' interna;
1.3. Data della piena fioritura: data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varieta' di riferimento la meta' dei fiori sono aperti;
1.4. Maturazione (per le varieta' di uve da vino e da tavola): oltre all'epoca di maturazione, s'indichera' la densita' o la gradazione probabile del mosto, la sua acidita' e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o piu' vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.
2. Caratteri colturali:
2.1. vigoria;
2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita);
2.3. produzione:
2.3.1. regolarita';
2.3.2. rendimento;
2.3.3. anomalie;
2.4. resistenza o sensibilita':
2.4.1. all'ambiente sfavorevole;
2.4.2. ad organismi nocivi;
2.4.3. eventuale sensibilita' allo spacco dell'acino;
2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:
2.5.1. innesto;
2.5.2. taleaggio.
3. Utilizzazione:
3.1. per la vinificazione;
3.2. per tavola;
3.3. come portinnesto;
3.4. per usi industriali.
 
Allegato 2
CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche:
1.1. localita';
1.2. condizioni geografiche:
1.2.1. longitudine;
1.2.2. latitudine;
1.2.3. altitudine;
1.2.4. esposizione e pendenza;
1.3. condizioni climatiche;
1.4. natura del suolo.
2. Modalita' tecniche:
2.1. per le varieta' di uve da vino e da tavola;
2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;
2.1.2. almeno tre annate di produzione;
2.1.3. almeno due localita' ecologicamente differenziate;
2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varieta' di portinnesti;
2.2. per le varieta' di portinnesti;
2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse;
2.2.2. 5 anni d'impianto;
2.2.3. 3 localita' ecologicamente differenziate;
2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varieta' di innesti diversi.
 
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