IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 27 novembre 2001, dall'impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), per conto della impresa BASF Aktiengesellschaft con sede in Ludwigshafen (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «RAK 1+2,» contenente le sostanze attive (Z)-9-dodecenilacetato e (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato (feromoni); Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che la titolarita' del prodotto di cui trattasi, in corso di registrazione, e' passata alla impresa «BASF Agro S.p.a.»; Visti i pareri favorevoli espressi in data 28 aprile 2004 e 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto; Viste le note dell'ufficio del 10 giugno 2004 e 9 novembre 2004 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi; Viste le note pervenute il 25 giugno 2004 e 23 novembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAK 1+2, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di deguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione delle sostanze attive (Z)-9-dodecenilacetato e (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato (feromoni) nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 252 diffusori. Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento della impresa estera BASF Aktiengeselischaft-D-67056-Ludwigshafen (Germania). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12357. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2004
Il direttore generale: Marabelli |