Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2004
Criteri, condizioni e modalita' di attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 3-bis, come modificato dall'art. 1-ter, lettera d) della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere, nonche' alle imprese artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di lire per ciascuna impresa;
Visti i decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995, con i quali sono state stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il quale prevede che le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis della legge n. 35 del 1995, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 della medesima disposizione legislativa;
Visto il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e, in particolare, l'art. 1-bis, il quale, tra l'altro, prevede, al comma 1, che il contributo di cui all'art. 3-bis, della legge n. 35 del 1995, possa essere concesso fino al 75 per cento dell'ammontare del danno subito da parte dei soggetti danneggiati nel limite massimo di Euro 259.000 per ciascun soggetto, al comma 5, che la durata dei finanziamenti concessi ai medesimi soggetti ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, e' fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento e, al comma 6, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002 la societa' «Mediocredito centrale S.p.a.» ha assunto la denominazione di «MCC S.p.a.»;
Ritenuta l'opportunita', in considerazione delle particolari finalita' di carattere sociale dell'intervento legislativo e in assenza, d'altro canto, di criteri di graduazione di merito provvisti della necessaria oggettivita', di concedere il contributo nella misura, massima consentita dalla legge;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di disciplinare, per il momento, la concessione del contributo nei casi di cui al comma 2 dell'art. 1-bis della predetta legge n. 257 del 2004, con riserva di provvedere in merito ai casi di cui al comma 2, ultimo periodo e al comma 4 dello stesso articolo con un successivo decreto;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari e ammontare del contributo
1. Il contributo in conto capitale previsto dall'art. 3-bis della legge n. 35 del 1995, come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 257 del 2004, e' concesso in misura pari al 75 per cento dell'ammontare del danno subito.
2. L'ulteriore quota del contributo e' riconosciuta ai soggetti, persone fisiche o imprese, che hanno gia' beneficiato del contributo medesimo secondo le modalita' stabilite dai decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995 od ai loro aventi causa (di seguito: «beneficiari»).
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle domande e loro istruttoria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2005 i beneficiari, che intendono percepire la quota residua del contributo, presentano apposita domanda sulla base del modello allegato al presente decreto, secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 4.
2. I beneficiari titolari di finanziamenti a tasso agevolato ancora in essere alla data del 20 ottobre 2004 presentano domanda a MCC o ad Artigiancassa per il tramite delle banche che hanno concesso i finanziamenti medesimi.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento la banca trasmette la domanda a MCC o ad Artigiancassa, unitamente ad una copia del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, calcolato al tasso di riferimento, nonche' ad un elenco dettagliato delle voci di finanziamento indicate all'art. 3, comma 2.
4. I beneficiari che hanno ricevuto soltanto il contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento agevolato, i quali siano in attivita' alla data del 20 ottobre 2004, presentano domanda a MCC o ad Artigiancassa, direttamente o attraverso una banca da essi prescelta.
5. Le domande sono istruite con sollecitudine da MCC e da Artigiancassa secondo l'ordine cronologico di arrivo e sono definite entro il 31 dicembre 2005.
 
Art. 3.
Modalita' di erogazione del contributo
1. In caso di esito positivo dell'istruttoria MCC ed Artigiancassa effettuano l'erogazione del contributo alla banca finanziatrice fino ad un importo massimo comprendente, con riferimento alla data di presentazione della domanda, la quota capitale delle rate scadute e non pagate, le rate accodate, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e la quota capitale non ancora scaduta.
2. Ricevuto il versamento la banca imputa le somme, nell'ordine, alle seguenti voci dell'operazione di finanziamento, riferite al piano di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento:
a) quota capitale delle rate scadute e non pagate;
b) rate accodate;
c) quota capitale non ancora scaduta.
3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato sia pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento e' estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base della quota capitale non ancora scaduta, cosi' come ridotta per effetto dell'erogazione del contributo.
4. L'estinzione totale o parziale del finanziamento ha effetto dalla data della valuta di accreditamento del contributo. Fino a tale data sono corrisposti alla banca sia gli interessi corrispettivi da parte del mutuatario, sia i contributi da parte di MCC o di Artigiancassa. Gli oneri e le spese derivanti dall'estinzione del finanziamento sono a carico del mutuatario.
5. L'erogazione dei contributi ai fini dell'estinzione, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati, viene effettuata con la valuta della data della domanda. Con successivo decreto, saranno stabilite le modalita' di erogazione della quota di contributo eccedente il finanziamento agevolato e della quota residua del contributo a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 4. Proroga della durata dei finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies
della legge 26 luglio 1997, n. 228
1. Entro il 30 giugno 2005 i beneficiari che abbiano ricevuto i finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, e che intendano godere dell'agevolazione di cui al comma 5 dell'art. 1-bis della legge n. 257 del 2004, presentano domanda alle banche che hanno concesso i finanziamenti medesimi, anche contestualmente con la domanda di cui all'art. 2, comma 2.
2. Le banche predispongono un nuovo piano di ammortamento della durata di quindici anni, tenendo conto della riduzione della quota capitale per effetto dell'erogazione del contributo, del periodo di preammortamento trascorso e delle rate scadute e lo trasmettono a MCC o ad Artigiancassa, unitamente all'atto aggiuntivo stipulato con il mutuatario.
3. Le banche sono autorizzate ad applicare a carico del beneficiario una commissione «una tantum» nella misura massima dell'1 per cento, dell'ammontare della quota capitale del nuovo piano di ammortamento, a titolo di ristoro dei maggiori oneri connessi con il prolungamento della durata del finanziamento in essere.
4. MCC ed Artigiancassa, ricevuta la documentazione da parte delle banche, provvedono al ricalcolo del piano di erogazione dei contributi agli interessi in aderenza al nuovo piano di ammortamento trasmesso dalle banche medesime.
 
Art. 5.
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza di cui all'art. 2, comma 5, le banche sono autorizzate a non intraprendere ovvero a sospendere eventuali azioni di recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti interessati dalle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la copertura della garanzia statale sui finanziamenti medesimi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 55
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 33 della G.U. <----
 
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