Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 dicembre 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Portail Caroline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Portail Caroline, nata il 3 settembre 1963 a Boulogne Billancourt (Haut de Seine), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avocat a la cour conseguito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo o accademico di maitrise en droit conseguito presso l'Universita' di Aix-en-Provence nel 1988; Visto il decreto di riconoscimento del 13 settembre 1994 con cui questo Ministero riconosceva il titolo professionale sopra indicato previo superamento di una prova attitudinale, al fine dell'iscrizione all'albo dei procuratori legali; Preso atto che, a seguito del ricorso avanzato dall'interessata avverso detto decreto, il TAR Lazio, con sentenza n. 5755 del 28 gennaio 2004, accoglieva in parte il ricorso stesso, annullando il decreto del 13 settembre 1994 nella parte in cui determina la prova attitudinale; Considerato che la domanda di riconoscimento della sig.ra Portail e' stata nuovamente esaminata in adempimento a quanto disposto dalla sentenza indicata; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004; Considerato il parere del rappresentante di categoria espresso con nota in data 23 settembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Alla sig.ra Portail Caroline, nata il 3 settembre 1963 a Boulogne Billancourt (Haut de Seine), cittadina francese, e' riconosciuto il titolo professionale di advocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A. Roma, 28 dicembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale). c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, a scelta del candidato tra: diritto costituzionale; diritto e giustizia amministrativa; diritto penale; diritto processuale penale; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto tributario; diritto ecclesiastico; procedura civile; ordinamento giudiziario, e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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