Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
 
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4875):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 2 aprile 2004;
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 maggio 2004 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2004 e il
16 giugno 2004;
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6
luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3029):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 luglio 2004 con pareri delle commissioni.
1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le
questioni regionali;
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 luglio 2004, 28
settembre 2004 e il 13 ottobre 2004;
Relazione scritta presentata il 18 ottobre 2004 (atto
n. 3029 A - relatore sen. Sodano Calogero);
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.
 
Allegati

ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in
appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano",

dall'altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi
Stati membri e il Libano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e
sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilita' comuni in termini di stabilita', sicurezza e prosperita' della regione
euromediterranea; CONSIDERANDO l'importanza che la Comunita' e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi
multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'OMC; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di
sviluppo economico e sociale in Libano; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito del titolo IV, parte III del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Ragno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato ai suddetti trattati; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della
Comunita' e del Libano; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla
cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni
bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di
sviluppo sociale del Libano; DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per
migliorare la comprensione reciproca; PERSUASI che il presente accordo creera' un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione
economica e per l'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Libano, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: a) costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori
giudicati pertinenti a tale dialogo; b) creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli
scambi di beni, di servizi e di capitali; c) promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrata tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperita' del
Libano e dei suoi abitanti; d) promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale
e finanziario; e) promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco
interesse.

ARTICOLO 2

Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del
presente accordo.

TITOLO I
DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 3

1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore
comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle
questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione
e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento
della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea,
segnatamente in Medio Oriente; d) promuovere iniziative comuni.

ARTICOLO 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse
per le Parti, in particolare le condizioni atte a garantire la
pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le
iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cerchera' di
trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di
obiettivi comuni.

ARTICOLO 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e
ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di
associazione; b) a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della
Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici,
ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari,
consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti
tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad
intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.

2. Si istituira' un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRINCIPI DI BASE

ARTICOLO 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".

CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.

ARTICOLO 8

I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunita' sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i
dazi e gli oneri residui vengono aboliti.

2. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 11

1. Il Libano puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 20% della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.
5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. Il Libano informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.

CAPITOLO 2
PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA
E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.

ARTICOLO 13

La Comunita' e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le Parti.

ARTICOLO 14

1. Ai prodotti agricoli originati del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.

ARTICOLO 15

1. La Comunita' e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

ARTICOLO 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunita' o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'altra Parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.

ARTICOLO 17

1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 18

1. La Comunita' e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunita' e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente.
3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. La Comunita' e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 19

1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e' quella effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il giorno della conclusione dei negoziati.
2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquota applicabili alle importazioni tra le Parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.

ARTICOLO 20

I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 21

1. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso dalle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

ARTICOLO 22

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo.
2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Libano.

ARTICOLO 23

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

ARTICOLO 24 1. Fatto salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 35, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 25

1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.
2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consente di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 26

1. Qualora l'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 4 comporti: a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la
Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione,
restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o
misure di effetto equivalente, o b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di associazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.

ARTICOLO 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, od una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 28

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

ARTICOLO 29

Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.

TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 30

1. Il trattamento concesso tra le Parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall'adesione effettiva del Libano all'OMC.
2. Il Libano s'impegna a fornire alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri, non appena sara' pronto, l'elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell'articolo XX del GATS.
3. Le Parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS.
4. L'obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l'adesione del Libano all'OMC, le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunita' e del Libano piu' discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo.
6. Ai fini del presente titolo: a) per "prestatori di servizi" di una Parte si intendono tutte le
persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono
servizi; b) per "persona giuridica" si intende una societa' o una consociata
costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunita'
o del Libano che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale
o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita'
o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente
la sede legale sul territorio della Comunita' o del Libano viene
considerata una persona giuridica della Comunita' o del Libano
solo se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e
continuativo con l'economia della Comunita' o del Libano; c) per "consociata" si intende una persona giuridica effettivamente
controllata da un'altra persona giuridica; d) per "persona fisica" si intende una persona che abbia la
cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' o del
Libano in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.

TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA
E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 31

Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunita', da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.

ARTICOLO 32

I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 33

1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari.
2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.

ARTICOLO 34

Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2
CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 35

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Libano: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni
nazionali; b) Io sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una
posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del
Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive
legislazioni nazionali.

2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunita' o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

ARTICOLO 36

Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 37

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

ARTICOLO 38

1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 e' esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 39

1. Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche.
2. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

ARTICOLO 40
Obiettivi

1. Le Parti definiscono di comune accordo le strategie e le procedure necessarie per la cooperazione nei settori di cui al presente titolo.
2. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.
3. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano.

ARTICOLO 41
Campo di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunita' in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e del Libano, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si dara' particolare importanza alla tutela dell'ambiente e all'equilibrio ecologico.
4. Le Parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 42
Metodi e modalita'

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico regolare tra le Parti su tutti gli aspetti
della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori
della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa f) divulgazione di informazioni sulla cooperazione.

ARTICOLO 43
Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) individuare gli strumenti piu' efficaci per migliorare in modo
tangibile la situazione dell'istruzione e della formazione, specie
per quanto riguarda la formazione professionale; b) favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative
comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare
gli scambi di giovani e gli scambi tra universita' o altri
istituti d'insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse
culture; c) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile
all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori,
e alla formazione professionale.

ARTICOLO 44
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita'
scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e
sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore
relative alla partecipazione di paesi terzi;
- la partecipazione del Libano alle reti di cooperazione
decentrata;
- la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca e di sviluppo tecnologico del
Libano; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove
tecnologie e la divulgazione del know-how; d) definire le modalita' di un'eventuale partecipazione del Libano ai
programmi quadro europei per la ricerca.

ARTICOLO 4:
Ambiente

1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: a) qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione
dell'inquinamento del mare; b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici; c) salinizzazione; d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili; e) educazione e sensibilizzazione ambientale; f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio
ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi
sull'impatto ambientale; g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli
stabilimenti industriali in particolare; h) impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; i) conservazione del suolo; j) gestione razionale delle risorse idriche; k) attivita' congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e
progetti comuni.

ARTICOLO 46
Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare: a) la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche
tramite l'accesso del Libano alle reti comunitarie di
ravvicinamento delle imprese; b) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale
pubblico e privato del Libano (compresa l'industria
agroalimentare); c) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa
privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla
produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione; d) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del
Libano attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione,
ricerca e sviluppo tecnologico; e) un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare
investimenti produttivi; f) lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare:
- i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli
strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e dei
partenariato industriale;
- l'accesso al credito per finanziare gli investimenti;
- la disponibilita' delle informazioni e dei servizi di sostegno;
- le risorse umane al fine di promuovere l'innovazione e l'avvio
di progetti e di attivita' economici.

ARTICOLO 47
Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare: a) predisponendo strumenti appropriati per individuare le
possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla
normativa in materia;, b) fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento
(assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi
fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli
investimenti all'estero e facendo in modo che il Libano possa
usufruirne piu' agevolmente; c) valutando l'opportunita' di creare joint venture (specie a livello
delle piccole e medie imprese), nonche', se del caso, di
concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano; d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti; e) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le
Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano
e degli Stati membri, di acconti per la protezione degli
investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

2. La cooperazione puo' estendersi anche all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.

ARTICOLO 48 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della
conformita'

Le Parti collaborano al fine di: a) ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di
metrologia, di controllo della qualita' e di valutazione della
conformita'; b) potenziare i laboratori libanesi; c) negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le
necessarie condizioni; d) potenziare le istituzioni libanesi responsabili della
normalizzazione, della qualita' e della proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale.

ARTICOLO 49
Ravvicinamento delle legislazioni

Le Parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 50
Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare: a) sviluppare i mercati finanziari in Libano; b) migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di
regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza
finanziaria in Libano.

ARTICOLO 51
Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di: a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione; b) ridurre la dipendenza alimentare; c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni
professionali di entrambe le Parti; e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca
agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione
tecnica agli operatori del settore agricolo; f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie; g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in
particolare i servizi di base e sviluppando le attivita'
economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono
eliminate le colture illecite; h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonche'
scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale; i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura; j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di
commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione; k) sviluppare le risorse idriche agricole; l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il
rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e
la lotta contro la desertificazione; m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi
agricoli; n) potenziare il sistema di credito agricolo.

ARTICOLO 52
Trasporti

La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle
principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune
interesse; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di
sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) l'adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche
per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il
trasbordo; d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e
della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del
traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di
ausilio alla navigazione; e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa,
compresi i trasporti pubblici.

ARTICOLO 53
Societa' dell'informazione e telecomunicazioni

1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione.
2. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: a) un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione,
comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; b) scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in
merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove
di conformita' e alla certificazione per le tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in
questi campi; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di
sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie
dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla
societa' dell'informazione; e) la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota
e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; f) l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi
telematici della Comunita' e del Libano; g) un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di
servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla
protezione dei dati e della privacy.

ARTICOLO 54
Energia

Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti: a) promozione delle energie rinnovabili; b) promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, c) ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano
gli operatori economici e sociali delle Parti; d) sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche
e per la loro interconnessione con le reti della Comunita'
europea.

ARTICOLO 55
Turismo

La cooperazione punta a: a) promuovere gli investimenti nel settore del turismo; b) migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una
maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; c) promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; d) sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; e) assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra
turismo e ambiente; f) rendere il turismo piu' concorrenziale migliorando gli standard e
la professionalita'; g) intensificare gli scambi di informazioni; h) migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli
altri aspetti dell'attivita' alberghiera; i) organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la
divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le
pubblicazioni in questo settore.

ARTICOLO 56
Cooperazione doganale

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.
2. La cooperazione riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento
delle merci; b) la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita'
e del Libano; c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione
professionale; d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.

3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 57
Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle Parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

ARTICOLO 58
Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' e del Libano, e in particolare di: a) migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde
evitare gli ostacoli al commercio; b) istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui
prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i
necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); c) organizzare scambi di informazioni e di esperti; d) attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

ARTICOLO 59 Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto

Le Parti ribadiscono l'importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell'apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificate sono condizioni indispensabili al riguardo.

ARTICOLO 60
Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.

ARTICOLO 61
Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata

1. Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di anni da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; auto rubate.
2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate.
3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 62
Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS).
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VI
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO 1
DIALOGO E COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

ARTICOLO 63

Le Parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.

ARTICOLO 64

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) ai programmi volti a promuovere la parita' di trattamento tra
cittadini del Libano e della Comunita', la conoscenza delle
reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e
l'eliminazione delle discriminazioni.

ARTICOLO 65

1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a: a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone piu'
povere e in quelle dove risiedono gli sfollati; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico
e sociale, segnatamente attraverso l'istruzione e i mezzi di
comunicazione; c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione
familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico; e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in
materia di pubblica sanita' e di prevenzione, di sicurezza
sanitaria, di formazione medica e di gestione; f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di
gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore
giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in
materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la
conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

2. Le Parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento dei disabili, la parita' di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.

ARTICOLO 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzali in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

CAPITOLO 2
COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI,
I MEZZI AUDIOVISIVI E L'INFORMAZIONE

ARTICOLO 67

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: a) la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale
(monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.); b) gli scambi di mostre d'arte e di artisti; c) la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo.
3. Le Parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse.
4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.
5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva.
6. La cooperazione si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 42.

CAPITOLO 3
COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E
IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

ARTICOLO 68

1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi
cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su
richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi
siano stati identificati come tali; b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti
illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di
quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati
identificati come tali.

Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita' conformemente al trattato che istituisce la Comunita' europea.
3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

ARTICOLO 69

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione.
2. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.

ARTICOLO 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.

TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 71

1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
2. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti piu' adatti.
3. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: a) promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento
dell'economia; b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche; c) promozione degli investimenti privati e delle attivita'
generatrici di posti di lavoro; d) adeguamento alle ripercussioni sull'economia libanese della
progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in
particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei
settori economici interessati, segnatamente l'industria; e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore
sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.

ARTICOLO 72

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il
programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in
stretto coordinamento con le autorita' libanesi e gli altri
donatori, in particolare le istituzioni finanziarie
internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati
per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a
ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un
ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita,
migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.

ARTICOLO 73

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei
confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a
carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione
progressiva del presente accordo, le Parti seguono con particolare
attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni
finanziarie tra la Comunita' e il Libano nel quadro del dialogo
economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 74

1. E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a
livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le
circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle
condizioni previste nel suo regolamento interno.
2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni
importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione
bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee,
da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi
rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento
interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento
interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro
del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo
libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento
interno.

ARTICOLO 76

1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il
Consiglio di associazione ha la facolta' di prendere decisioni nei
casi ivi specificati.
2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che
prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio
di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune
accordo tra le Parti.

ARTICOLO 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di
associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato
dell'attuazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in
parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

ARTICOLO 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di
funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee,
da una parte, e da rappresentanti del governo libanese,
dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento
interno.
3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella
Comunita' e in Libano.

ARTICOLO 79

1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni
per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il
Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di
comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime,
che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.

ARTICOLO 80

Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi
gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del
presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al
Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

ARTICOLO 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per
agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e
il Parlamento libanese, nonche' tra il Comitato economico e
sociale della Comunita' e la controparte libanese.

ARTICOLO 82

1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di
associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia
mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti
necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al
paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia
secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un
arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora
designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini
dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli
Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste
per l'applicazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di
prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni
contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure
non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi
disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine
pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni
internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del
rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.

ARTICOLO 84

1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunita' non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i
loro cittadini o le loro societa'; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Libano non
puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa'
libanesi.

ARTICOLO 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle
Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto
detta Parte sia tenuta; b) di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle
Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o
l'evasione fiscale; c) di ostacolare il diritto di una Patte di applicare le disposizioni
pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non
si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto
riguarda la loro residenza.

ARTICOLO 86

1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe la Parti.
3. Nella scelta delle misure appropriata di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformita' del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.
Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

ARTICOLO 87

Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 88

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

ARTICOLO 89

1. L'accordo e' concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.

ARTICOLO 91

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sara' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 92

1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica libanese e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

ARTICOLO 93

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' ed il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e Protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.

Il testo che precede o copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Bruxelles, addi' 29-07-2002

Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
C. STEKELENBURG
Directeur General

Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.

Per la Repubblica italiana
(Firme illeggibili)

Per la Comunita' europea
(Firme illeggibili)
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli
trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di
cui agli articoli 3 e 18 ALLEGATO 2 proprietà intellettuale, industriale e commerciale di
cui all'articolo 30 PROTOCOLLO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella
Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano
di cui all'articolo 10, paragrafo 1 PROTOCOLLO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in
Libano dei prodotti agricoli originari della Comunita'
di cui all'articolo 10, paragrafo 2 PROTOCOLLO 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il
Libano e la Comunita' di cui all'articolo 10,
paragrafo 3
ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile alle impo-
stazioni nella Comunita' di prodotti
agricoli trasformati originari dal
Libano
ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile alle impor-
tazioni nel Libano di prodotti agricoli
trasformati originati della Comunita' PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca tra
le autorita' amministrative nel settore doganale
 
ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 3 e 18

Codice SA 2905 43 (mannitolo) Codice SA 2905 44 (sorbitolo) Codice SA 2905 45 (glicerolo) Voce SA 3301 (oli essenziali) Codice SA 3302 10 (sostanze odorifere) Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati,
colle) Codice SA 3809 10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi di
raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824 60 (sorbitolo non classificato altrove) Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone
cardato o pettinato) Voce SA 5301 (lino greggio) Voce SA 5302 (canapa greggia)
 
ALLEGATO 2

PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 30

1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratifichera' le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprieta' intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (Arto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione dalle opere letterarie e
artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977,
modificato nel 1979).

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980); - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale
dei marchi (Madrid 1989); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali
(UPOV) (Atto di Ginevra del 1991); - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio, alleato 1C dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakesh 1994).
Le Parti faranno il possibile per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali: - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori
di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

3. Il Consiglio di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del paragrafo I ad altre convenzioni multilatetali in questo campo.
 
PROTOCOLLO 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA'
DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEL LIBANO DI CUI
ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Alle importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti, originari
della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni. 2. I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo,
originari della Repubblica libanese, vengono importati nella
Comunita' in esenzione dai dazi doganali. 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari
vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo
conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del
presente accordo.
----> Vedere protocollo da pag. 81 a pag. 83 <----
 
PROTOCOLLO 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN LIBANO
DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

----> Vedere protocollo da pag. 87 a pag. 115 <----
 
PROTOCOLLO 3

SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA IL LIBANO E LA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

ARTICOLO 1

Alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati
originari della Comunita' si applicano i dazi doganali
all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati
nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si
applica il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del
presente accordo salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del
presente protocollo.

ARTICOLO 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 19 del presente accordo.

ARTICOLO 4

1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2
possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunita' e il
Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti
agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni
reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni
di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all'elemento
agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli
effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli
trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi
prodotti agricoli di base. 3. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti
corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui
si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di
associazione.

ARTICOLO 5

La Comunita' europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO 1

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA'
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DEL LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilita' del regime preferenziale e' determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ELENCO 1

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi
applicabili
% ==================================================================== 0501 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgras-
sati; cascami di capelli 0% -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di
di tasso ed altri peli per pennelli, spaz-
zole e simili; cascami di queste setole o
di questi peli:

0502 10 00 - Setole di maiale o di cinghiale e cascami
di queste setole 0%

0502 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di crini, anche in strati,
con o senza supporto 0% -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite
delle loro piume, o della loro calugine,
piume, penne e loro parti (anche rifi-
late), calugine, gregge o semplicemente
pulite, disinfettate o trattate per assi-
curarne la conservazione; polveri e
cascanti di piume, penne e loro parti:

0505 10 - Piume e penne dei tipi utilizzati per
l'imbottitura; calugine:

0505 10 10 -- gregge 0%

0505 10 90 -- altre 0%

05 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle interne delle cor-
na),gregge, sgrassate o semplicemente
(preparate ma non tagliate in una forma
determinata), acidulate o degelatinate;
polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00 - Osseina e ossa acidulate 0%

0506 90 10 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le
barbe) di balena o di altri mammiferi
marini, corna, palchi, zoccoli, unghie,
artigli e becchi, greggi o semplice-
mente preparati, ma non tagliati in una
forma determinata; polveri e cascami di
queste materie:

0507 10 00 - Avorio; polveri e cascami d'avorio 0%

0507 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie simili, greggi o sempli-
cemente preparati, ma non altrimenti lavo-
rati; conchiglie e carapaci di molluschi,
di crostacei o di echinodermi e ossa di
seppie, greggi o semplicemente preparati,
ma non tagliati in una forma determinata,
loro polveri e cascami 0% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10 - gregge 0%

0509 00 90 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e mu-
schio; cantaridi; bile, anche essiccata;
ghiandole ed altre sostanze di origine
animale utilizzate per la preparazione
di prodotti farmaceutici, fresche, re-
frigerate, congelate o altrimenti con-
servate in modo provvisorio 0% -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0% -------------------------------------------------------------------- 1212 20 00 - Alghe 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed astratti vegetali, sostanze pec-
tiche, pectinati e pectati; agar-agar ed
altre mucillagini ed ispessenti derivati
da vegetali, anche modificati

- Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00 - di liquirizia 0%

1302 13 00 - di luppolo 0%

1302 14 00 - di piretro o di radici delle piante da
rotenone 0%

- altri

1302 19 30 - Miscugli di estratti vegetali, per la fab-
bricazione di bevande o di preparazioni
alimentari 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 19 91 --- altri, medicinali 0%

1302 20 - Sostanze pectiche, pedinati e pectati 0%

1302 20 10 -- allo stato secco 0%

1302 20 90 -- altri 0%

1302 31 00 -- Agar-agar 0%

1302 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di
semi di carrube o di semi di guar, anche
modificati: 0%

1302 32 10 -- di carrube o di semi di carrube 0% -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle specie usate prin-
cipalmente in lavori di intreccio, da
panieraio o da stuoiaio (per esempio:
bambu', canne d'India, canne, giunchi,
vimini, rafia, paglia di cereali pulita,
imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401 10 00 - Bambu' 0%

1401 20 00 - Canna d'India 0%

1401 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin-
cipalmente per imbottitura (per esempio:
capoc, crine vegetale, crine marino), anche
in strati con o senza supporto di altre
materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 00 Materie vegetali delle specie usate prin-
cipalmente nella fabbricazione di scope e
di spazzole (per esempio: saggina, piassava,
trebbia, fibre di istle), anche in torci-
glioni o in fasci 0% -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi
altrove:

1404 10 00 - Materie prime vegetali delle specie prin-
cipalmente usate per la tinta o la concia 0%

1404 20 00 - Linters di cotone 0%

1404 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate,
compresa la lanolina:

1505 00 10 - Grasso di lana greggio 0%

1505 00 90 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente 0% -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso
l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente:

1515 90 15 Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica,
cera del Giappone; loro frazioni 0% -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro fra-
zioni, parzialmente o totalmente idrogenati,
interesterificati, riesterificati o elaidi-
nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti
preparati:

1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10 -- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 0% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93 - Miscele o preparazioni culinarie utiliz-
zate per la formatura 0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro
frazioni, cotti, ossidati, disidratati,
solforati, soffiati, standolizzati o al-
tridenti modificati chimicamente, esclusi
quelli della voce 1516; miscugli o prepa-
razioni non ali mentari di grassi o di oli
animali o vegetali o frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, non nomi-
nate ne' comprese altrove:

1518 00 10 - Linossina 0%

- altri:

1518 00 91 -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro
frazioni cotti, ossidati, disidratati, sol-
forati, soffiati, standolizzati o altri-
menti modificati chimicamente, esclusi
quelli della voce 1516 0%

-- altri:

1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari
di grassi o di oli animali o vegetali o
loro frazioni 0%

1518 00 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e
liscivie glicerinose 0% -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi),
cere di api o di altri insetti e spermaceti
anche raffinati o colorati:

1521 10 00 Cere vegetali 0%

1521 90 - altri:

1521 90 10 -- Spermaceti, anche raffinati o colorati 0%

-- Cere di api o di altri insetti, anche
raffinate o colorate

1521 90 91 -- gregge 0%

1521 90 99 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento
delle sostanze grasse o delle cere animali
o vegetali:

1522 00 10 - Degras 0% -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito:

1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro 0% -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco:

1704 90 - altri:

1704 90 10 -- Estratti di liquirizia contenenti sacca-
rosio in misura superiore a 10 %, in peso,
senza aggiunta di altre materie 0% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata:

1803 10 00 - non sgrassata 0%

1803 20 00 - completamente o parzialmente sgrassata 0% -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc-
cheri o di altri dolcificanti 0% -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao:

1806 10 - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti:

1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso,
meno di 5 % di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccaro-
sio) o d'isoglucosio uricolato in sac-
carosio 0% -------------------------------------------------------------------- 1901 90 91 - non contenenti materie grasse provenienti
dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio,
ne' glucosio, ne' amido o fecola, o conte-
nenti, in peso, meno di 1,5 % di materia
grasse provenienti dal latte, meno di 5 %
di saccarosio (compreso lo zucchero inver-
tito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glu-
cosio o di amido o fecola, escluse le pre-
parazoni alimentari in polvere dei prodotti
delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10 --- Burro di arachidi 0%

- altri, compresi i miscugli, esclusi quel-
li compresi nella sottovoce 2008 19:

2008 91 00 -- Cuori di palma 0% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe',
di te' o di mate e preparazioni a base di
questi prodotti o a base di caffe', te' o
mate; cicoria torrefatta ed altri succeda-
nei torrefatti del caffe' e loro estratti,
essenze e concentrati:

- Estratti, essenze e concentrati di caffe'
e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffe':

2101 11 -- Estratti, essenze e concentrati:

2101 11 11 --- con un tenore, in peso, di materia
secca proveniente dal caffe' uguale o
superiore a 95% 0%

2101 11 19 --- altri 0%

2101 12 -- Preparazioni a base di estratti, essenze
o concentrati, o a base di caffe':

2101 12 92 --- Preparazioni a base di estratti, essenze
o concentrati di caffe' 0%

2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di te' o
di mate e preparazioni a base di questi
estratti,essenze o concentrati, o a base
di te' o di mate:

2101 20 20 -- Estratti, essenze e concentrati: 0%

-- Preparazioni:

2101 20 92 --- a base di estratti, essenze o concen-
trati di te' o di mate 0%

2101 30 - Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti, es-
senze e concentrati:

-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe':

2101 30 11 --- Cicoria torrefatta 0%

-- Estratti, essenze e concentrati di ci-
coria torrefatta e di altri succedanei
torrefatti del caffe':

2101 30 91 --- di cicoria torrefatta 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrga-
nismi monocellulari morti (esclusi i vac-
cini della voce 3002); lieviti in polvere,
preparati:

2102 10 - Lieviti vivi:

2102 10 10 -- Lieviti madre selezionati (lieviti di
coltura) 0%

-- Lieviti di panificazione

2102 10 31 ---secchi 0%

2102 10 39 --- altri 0%

2102 10 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri microrganismi
monocellulari morti

-- Lieviti morti:

2102 20 11 --- in tavolette, cubi o presentazioni
simili, o anche in imballaggi immediati di
contenuto netto di 1 kg o meno 0%

2102 20 19 --- altri 0%

2102 20 90 -- altri 0%

2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati 0% -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate;
condimenti composti; farina di senapa e
senapa preparata:

2103 10 00 - Salsa di soia 0%

2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 0%

2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 10 -- Farina di senapa 0%

2103 30 90 -- Senapa preparata 0%

2103 90 -- altri:

2103 90 10 - "Chutney" di mango liquido 0%

2103 90 30 -- Amari aromatici, con titolo alcolometri-
co uguale o superiore a 44,2% vol e infe-
riore o uguale a 49,2 % vol e contenenti
da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di
spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 %
di zuccheri e presentati in recipienti di
capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri 0%

2103 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppa, minestre o brodi;
zuppa, minestre o brodi, preparati; prepa-
razioni alimentati composte omogeneizzate:

2104 10 - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati

2104 10 10 -- secchi o disseccati 0%

2104 10 90 -- altri 0%

2104 20 00 - Preparazioni alimentari composte
omogeneizzate 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne
comprese altrove:

2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze pro-
teiche tesaurizzate:

2106 10 20 -- non contenenti materie grasse prove-
niente dal latte, ne' saccarosio, ne'
isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o
fecola, o contenenti, in peso meno di
1,5 % di materie grasse provenienti dal
latte, meno di 5 % di saccarosio o
d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio
o di amido o fecola 0%

- altre:

2106 90 -- altre:

2106 90 92 --- non contenenti materie grasse prove-
niente dal latte, ne' saccarosio, ne'
isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o
fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 %
di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio,
meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali
o artificiali e le acque gassate, senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcini-
canti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2201 10 - Acque minerali e acque gassate

-- Acque minerali naturali

2201 10 11 --- senza diossido di carbonio 0%

2201 10 19 --- altre 0%

2201 10 90 -- altre 0%

2201 90 00 - altre 0% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le ac-
que gassate, con aggiunta di zucchero o di
altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed
altre bevande non alcoliche, esclusi i suc-
chi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le ac-
que gassate, con aggiunta di zucchero o di
altri dolcificanti o di aromatizzanti 0%

2202 90 - altre:

2202 90 10 - non contenenti prodotti delle voci da 0401
a 0404 o materie grasse provenienti dai pro-
dotti delle voci da 0401 a 0404 0% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto:

- in recipienti di capacita' uguale o infe-
riore a 10 litri:

2203 00 01 -- presentata in bottiglie 0%

2203 00 09 -- altra 0%

2203 00 10 - in recipienti di capacita' superiore a
10 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80 %
vol; acquaviti, liquori ed altre bevande
contenenti alcole di distillazione:

2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce:

-- presentate in recipienti di capacita'
inferiore o uguale a 2 litri:

2208 20 12 --- Cognac 0%

2208 20 14 --- Armagnac 0%

2208 20 26 --- Grappa 0%

2288 20 27 --- Brandy de Jerez 0%

2208 20 29 --- altri 0%

-- presentate in recipienti di capacita'
superiore a 2 litri:

2208 20 40 --- Distillato greggio 0%

2208 20 62 ---- Cagnac 0%

2208 20 64 ---- Armagnac 0%

2208 20 86 ---- Grappa 0%

2203 20 87 ---- Brandy de Jerez 0%

2208 20 89 ---- altri 0%

2208 30 Whisky:

-- Whisky detto "Bourbon", presentato in
recipienti di capacita':

2208 30 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 30 19 - superiore a 2 litri 0%

-- Whisky detto "Scotch"

--- Whisky detto "malt", presentato in re-
cipienti di capacita':

2208 30 32 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 30 38 ---- superiore a 2 litri 0%

--- Whisky detto "blended", presentato in
recipienti di capacita':

2208 30 52 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 30 58 --- superiore a 2 litri 0%

--- altri, presentati in recipienti di
capacita':

2208 30 72 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 30 78 ---- superiore a 2 litri 0%

--- altri, presentati in recipienti di
capacita':

2208 30 82 ---- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 30 88 ---- superiore a 2 litri 0% -------------------------------------------------------------------- 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genievre):

-- Gin, presentato in recipienti di
capacita':

2208 50 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 50 19 -- superiore a 2 litri 0%

-- Acquavite di ginepro (genievre), presen-
tata in recipienti di capacita'

2208 50 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 50 99 --- superiore a 2 litri 0%

2208 60 - Vodka:

-- con titolo alcolometrico volumico infe-
riore o uguale a 45,4 % vol, presentata
in recipienti di capacita':

2208 60 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 60 19 --- superiore a 2 litri 0%

-- con titolo alcolometrico volumico supe-
riore a 45,4 % vol, presentate in reci-
pienti di capacita'

2208 60 91 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 60 99 --- superiore a 2 litri 0%

2208 70 - Liquori:

2208 70 10 -- presentati in recipienti di capacita'
inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 70 90 -- presentati in recipienti di capacita'
superiore a 2 litri 0%

2208 90 - altri:

-- Arak, presentato in recipienti di
capacita':

2208 90 11 --- inferiore o uguale a 2 litri 0%

2208 90 19 --- superiore a 2 litri 0%

-- Acquaviti di prugne, di pere o di cilie-
gie, presentate in recipienti di capacita':

2208 90 33 --- inferiore o uguale a 2 litri: 0%

2208 90 38 --- superiore a 2 litri 0%

2208 90 41 ---- Orzo 0%

2208 90 45 ------- Calvados 0%

2208 90 48 ------- altre 0%

2208 90 52 --------- Korn 0%

2208 90 57 --------- altre 0%

2208 90 69 ------ altre bevande contenenti alcole di
distillazione 0%

2208 90 71 ----- di frutta 0%

2208 90 74 ---- altre 0%

2208 90 78 ---- altre bevande contenenti alcole di
distillazione -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), siga-
retti e sigarette, di tabacco o di succeda-
nel del tabacco:

2402 10 00 - Sigari (compresi i sigari spuntati) e si-
garetti, contenenti tabacco 0%

2402 20 - Sigarette contenenti tabacco:

2402 20 10 -- contenenti garofano 0%

2402 20 90 -- altre 0%

2402 90 00 - altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco,
lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o
"ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco

2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente succe-
danei del tabacco in qualsiasi proporzione

2403 10 10 -- in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g 0%

2403 10 90 -- altri 0%

2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 0%

2403 99 -- altri

2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 0%

2403 99 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00 -- Glicerolo 0% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi
quelli detti "concreti" o "assoluti"; resi-
noidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni
concentrate di oli essenziali nei grassi,
negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti
analoghi, ottenute per "enfleurage" o mace-
razione; sottoprodotti terpenici residuali
della deterpenazione degli oli essenziali;
acque distillate aromatiche e soluzioni ac-
quose di oli essenziali:

3301 90 - altri:

3301 90 10 -- Sottoprodotti terpenici residuali della
deterpenazione degli oli essenziali 0%

-- Oleoresine d'estrazione

3301 90 21 --- di liquirizia e luppolo 0%

3301 90 30 --- altre 0%

3301 90 90 -- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli
(comprese le soluzioni alcoliche) a base di
una o piu' di tali sostanze, dei tipi uti-
lizzati come materie prime per l'industria
altre preparazioni a base di sostanze odo-
rifere dei tipi utilizzati per la fabbrica-
zione delle bevande:

3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie ali-
mentari o delle bevande

-- dei tipi utilizzati nelle industrie del-
le bevande:

3302 10 10 -- con titolo alcolometrico effettivo supe-
riore a 0,5 % vol 0%

3302 10 21 ---- non contenenti materie grasse prove-
nienti dal latte, ne' saccarosio, ne' iso-
glucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola,
o contenenti in peso meno di 1,5 % di mate-
rie grasse provenienti dal latte, meno di
5 %, di saccarosio o di isoglucosio, meno
di 5 % di glucosio o di amido o fecola 0% -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle
caseine; colle di caseina

3501 10 - Caseine:

3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre (1) tessili artificiali 0%

3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi
dalla fabbricazione di prodotti alimentari
o da foraggio

3501 10 90 - altre 0%

3501 90 -- altri 0%

3501 90 90 --- altri 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali;
oli acidi di raffinazione, alcoli grassi
industriali:

- Acidi grassi monocarbossilici industriali;
oli acidi di raffinazione:

3823 11 00 -- Acido stearico 0%

3823 1200 -- Acido oleico 0%

3823 13 00 -- Acidi grassi del tallolio 0%

3823 19 -- altri

3823 19 10 --- Acidi grassi distillati 0%

3823 19 30 --- Distillato d'acidi grassi 0%

3823 19 90 --- altri 0%

3823 70 00 - Alcoli grassi industriali 0% --------------------------------------------------------------------

1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi artico-
li da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissio-
ne (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche]
ELENCO 2

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi
applicabili
% ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulati,
iogurt, chefir e altri tipi di latte e
creme fermentati o acidificati, anche
concentrati o con aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti o con aggiunta di
aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10 Iogurt

-- non aromatizzati, ne' addizionati di
frutta o di cacao:

--- in polvere, in granuli o in altre for-
me solide, aventi tenore, in peso, di mate-
rie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0%

0403 10 53 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale
a 27% 0%

0403 10 59 ---- superiore a 27% 0%

--- altri, aventi tenore, in peso, di mate-
rie grasse:

0403 10 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0%

0403 10 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale
a 6% 0%

0403 10 99 ---- superiore a 6% 0%

0403 90 - altri:

-- aromatizzati o addizionati di frutta o
di cacao:

--- in polvere, in granuli o in altre forme
solide, aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:

0403 90 71 ---- inferiore o uguale a 1,5% 0%

0403 90 73 ---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale
a 27% 0%

0403 90 79 ---- superiore a 27% 0%

--- altri, aventi tenore, in peso, di
materie grasse:

0403 90 91 ---- inferiore o uguale a 3% 0%

0403 90 93 ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale
a 6% 0%

0403 90 99 ---- superiore a 6% 0% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti
dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20 Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie
grasse uguale o superiore a 39 % ed in-
feriore a 60% 0%

0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie
grasse uguale o superiore a 60% o ed in-
feriore o uguale a 75% 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco),
diversi dai prodotti della sottovoce
1704 90 10 0% -------------------------------------------------------------------- ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao, diverse dai prodotti della
sottovoce 1806 10 15 0% -------------------------------------------------------------------- 1904 90 10 0%

altre preparazioni alimentari ottenute da
cereali

1904 90 80 0% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pastic-
ceria o della biscotteria, anche con ag-
giunta di cacao; ostie, capsule vuote dei
tipi utilizzati per medicamenti, ostie per
sigilli, paste in sfoglie essiccate di fa-
rina, di amido o di fecola e prodotti simili 0% -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o
fiocchi 0% -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 Granturco, escluso il granturco dolce 0%

2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili
simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 0% -------------------------------------------------------------------- 2106 10 80 0%

2106 90 20 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove 0%

2106 90 98 0% --------------------------------------------------------------------
ELENCO 3

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Dazi
applicabili
% ==================================================================== 0710 40 00 Granturco dolce, anche cono, in acqua o
al vapore, congelato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato
(per esempio: mediante anidride solforosa
o in acqua salata, solforata o addizionata
di altre sostanze atte ad assicurarne tem-
poraneamente la conservazione), ma non at-
to per l'alimentazione nello stato in cui e'
presentato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimen-
tari di grassi o di oli animali o vegetali
o di frazioni di differenti grassi o oli
di questo capitolo, diversi dai grassi e
dagli oli alimentari e le loro frazioni
della voce 1516:

1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida,
avente tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte, superiore a 10 % ma
inferiore o uguale a 15 % 0% + E.A.

1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte, superiore a
10 % ma inferiore o uguale a 15 % -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari
di farine, semole, semolini, amidi, fecole
o, estratti di malto, non contenenti cacao
o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao
calcolato su una base completamente sgras-
sata, non nominate ne' comprese altrove:
preparazioni alimentari di prodotti delle
voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao
o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao
calcolato su una base completamente sgras-
sata, non nominate ne' comprese altrove,
esclusi quelli del codice NC 1901 90 91 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 1902 Paste alimentari, escluse le paste farcite
dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30;
cuscus, anche preparato 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a par-
tire da fecole, in forma di fiocchi, grumi,
granelli perlacei, scarti di setacciature o
forme simili 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura (per esempio: "corn
flakes"); cereali (diversi dal granturco) in
grani o in forma di fiocchi oppure di altri
grani lavorati (escluse le farine, le semole
e i semolini), precotti o altrimenti prepa-
rati, non nominati ne' compresi altrove, di-
versi dai prodotti del codice 1904 90 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti
commestibili di piante, preparati o conser-
vati nell'aceto o nell'acido acetico

2003 90 - altri 0% + E.A.

2001 90 30 - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 -- Ignami, patate dolci e parti commestibili
simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conser-
vati ma non nell'aceto o acido acetico, con-
gelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10 - Patate

-- altre

2004 10 91 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi 0% + E.A.

2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di or-
taggi e di legumi

2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe',
di te' o di mate e preparazioni a base di
questi prodotti

2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A.

2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate

2101 30 19 Altri succedanei torrefatti del caffe'

2101 30 99 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2202 90 91 altre bevande non alcoliche, esclusi i suc-
chi di frutta o di ortaggi della voce 2009,
contenenti materie grasse provenienti dai
prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% + E.A.

2202 90 95

2202 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche pre-
parati con piante o con sostanze aromatiche EA -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico uguale o superiore
a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti,
denaturati, di qualsiasi titolo EA -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia EA -------------------------------------------------------------------- 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol EA

2208 90 99 -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli;
altre preparazioni a base di sostanze
odorifere 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modifi-
cati, esclusi gli amidi e le fecole este-
rificati o eterificati del codice NC
3505 10 50 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di
destrina o di altri amidi o fecole
modificati 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acce-
leranti di tintura o di fissaggio di mate-
rie coloranti e altri prodotti e prepara-
zioni (per esempio: bozzime preparate e
preparazioni per la mordenzatura, dei tipi
utilizzati nelle industrie tessili, della
carta, del cuoio o in industrie simili, non
nominati ne' compresi altrove, a base di
sostanze amidacee 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo, diverso da quello della sotto-
voce 2905 44 0% + E.A. -------------------------------------------------------------------- 1) E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) 3448/93.

ALLEGATO 2

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL LIBANO DI
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITA'

====================================================================
A B C Codice Designazione Dazi riduzione Disposizioni doganale delle merci doganale del dazio specifiche libanese (1) attualmente doganale
applicato della
colonna
A (2) ==================================================================== 0403 Lanicello, latte
e crema coagulati,
iogurt, chefir e
altri tipi di lat-
te e creme fermen-
tati o acidificati,
anche concentrati o
con aggiunta di
zuccheri o di altri
dolcificanti o con
aggiunta di aroma-
tizzanti, di frutta
o cacao; -------------------------------------------------------------------- ex 0403 10 - Iogurt: 70% passa al Dazio minimo
40% 1000 LBP/kg
-- aromatizzati o semilordi +
addizionati di accisa 25
frutta o di cacao LBP/I -------------------------------------------------------------------- ex 0403 90 - altri:

-- aromatizzati o
addizionati di
frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- ex 0403 9090 --- altri 20% 30% accisa 25
LBP/I -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre mate-
rie grasse prove-
nienti dal latte;
paste da spalmare
lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0405 20 - Paste da spalmare 5% 100%
lattiere; -------------------------------------------------------------------- 0501 00 Capelli greggi, an- 5% 100%
che lavati o sgras-
sati; cascanti di
capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o
di cinghiale; peli
di tasso ed altri
peli per pennelli,
spazzole e simili;
cascanti di queste
setole o di questi
peli: -------------------------------------------------------------------- 0502 10 - Setole di maiale 0% gia' allo
o di cinghiale e 0%
cascanti di queste
setole -------------------------------------------------------------------- 0502 90 - altri 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 0503 00 Crini e cascanti di 0% gia' allo
crini, anche in 0%
strati, con o senza
supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti
di uccelli rivestite
delle loro piume o
della loro calugine,
piume, penne e loro
parti (anche rifila-
te), calugine, gregge
o semplicemente puli-
te, disinfettate o
trattare per assicu-
rarne la conserva-
zione; polveri e ca-
scanti di piume,
penne e loro parti; -------------------------------------------------------------------- 0505 10 - Piume e penne dei 0% gia' allo
tipi utilizzati per 0%
l'imbottitura;
calugine -------------------------------------------------------------------- 0505 90 - altri 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quel-
le interne delle cor-
na), gregge, sgras-
sate o semplicemente
preparate (ma non ta-
gliate in una forma
determinata), acidu-
late o degelatinate;
polveri e cascanti di
queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0506 10 - Osseina e ossa 0% gia' allo
acidulate 0% -------------------------------------------------------------------- 0506 90 - altre 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga,
fanoni (comprese le
barbe) di balena o
di altri mammiferi
marini, corna, pal-
chi, zoccoli, unghie,
artigli e becchi,
greggi o semplice-
mente preparati, ma
non tagliati in una
forma determinata:
polveri e cascami di
queste materie; -------------------------------------------------------------------- 0507 10 - Avorio: polveri e 5% 100%
cascanti d'avorio -------------------------------------------------------------------- 0507 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 0508 00 Corallo e materie 5% 100%
simili, greggi o
semplicemente pre-
parati, ma non altri-
menti lavorati; con-
chiglie e carapaci
di molluschi, di
crostacei o di echi-
nodermi e ossa di
seppie, greggi o
semplicemente pre-
parati, ma non ta-
gliati in una forma
determinata, loro
polveri e cascanti -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di 5% 100%
origine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 Ambra grigia, casto- 0% gia' allo
reo, zibetto e mu- 0%
schio; cantaridi;
bile, anche essic-
cata; ghiandole ed
altre sostanze di
origine animale uti-
lizzate per la pre-
parazione di pro-
dotti farmaceutici,
fresche, refrige-
rate, congelate o
altrimenti conser-
vate in modo prov-
visorio -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi,
anche cotti, in
acqua o al vapore,
congelati; -------------------------------------------------------------------- 0710 40 - Granturco dolce 35% passa al
20% -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi
temporaneamente
conservati (per
esempio: mediante
anidride solforosa
o in acqua salata,
solforata o addi-
zionata di altre
sostanze atte ad
assicurarne tempo-
raneamente la con-
servazione), ma non
atti per l'alimenta-
zione nello stato in
cui sono presentati; -------------------------------------------------------------------- ex 0711 90 - altri ortaggi o 5% un'unica
legumi; miscele di riduzione
ortaggi o legumi: del 100% il
quinto anno
- Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0903 00 Mate 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, bar-
babietole da zucchero
e canne da zucchero,
fresche, refrigerate,
congelate o secche,
anche polverizzate;
noccioli e mandorle
di frutti e altri
prodotti vegetali
(comprese le radici
di cicoria non tor-
refatte della varie-
ta' Cichorium intybus
sativum) impiegati
principalmente nel-
l'alimentazione uma-
na, non nominati ne'
compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1212 20 - Alghe 5% un'unica
riduzione
del 100%
il quinto
anno -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti
vegetali; sostanze
pectiche, pectinati
e pectati; agar-agar
ed altre mucillagini
ed ispessenti deri-
vati da vegetali,
anche modificati: --------------------------------------------------------------------
- Succhi ed estratti
vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1302 12 -- di liquirizia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 13 -- di luppolo 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1302 14 -- di piretro o di 5% 100%
radici delle piante
da rotenone -------------------------------------------------------------------- 1302 19 -- altri 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1302 20 - Sostanze pectiche, 0% gia' allo
pectinati e pectati 0% -------------------------------------------------------------------- 1302 31 -- Agar-agar 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1302 32 - Mucillagini ed 0% gia' allo
ispessenti di car- 0%
rube, di semi di
carrube o di semi
di guar, anche
modificati -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali
delle specie usate
principalmente in
lavori di intreccio,
da panieraio o da
stuoiaio (per esem-
pio: bambu', canne
d'India, canne,
giunchi, vimini, ra-
fia, paglia di ce-
reali pulita, im-
bianchita o tinta,
cortecce di tiglio); -------------------------------------------------------------------- 1401 10 - Bambu' 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1401 20 - Canne d'India 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 10 -- Rafia 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1401 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 Materie vegetali
delle specie usate
principalmente per
imbottitura (per
esempio: capoc,
crine vegetale;
crine marino),
anche in strati
con o senza sup-
porto di altre
materie; -------------------------------------------------------------------- 1402 00 10 --- capoc 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1402 00 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1403 00 Materie vegetali 0% gia' allo
delle specie usate 0%
principalmente nella
fabbricazione di
scope e di spazzole
(per esempio: sag-
gina, piassava,
trebbia, fibre di
istle), anche in
torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali,
non nominati ne' com-
presi altrove; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 - Materie prime
vegetali delle spe-
cie principalmente
usate per la tinta
o la concia; -------------------------------------------------------------------- 1404 10 10 --- Foglie di henna 5% 100%
o henna sono forma
di polvere -------------------------------------------------------------------- 1404 10 90 --- altre 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1404 20 - Linters di cotone 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1404 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1505 00 Grasso di lana e 0% gia' allo
sostanze grasse de- 0%
rivate, compresa la
lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 Altri grassi e oli 5% 100%
animali e loro fra-
zioni, anche raffi-
nati, ma non modici-
cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali
o vegetali e loro
frazioni, parzial-
mente o totalmente
idrogenati, intere-
sterificati, rieste-
rificati o elaidi-
nizzati, anche raf-
finati, ma non al-
trimenti preparati; -------------------------------------------------------------------- ex 1516 20 - Grassi e oli vege- 15% 30%
tali e loro frazioni:

-- Oli di ricino idro-
genato, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o
preparazioni alimen-
tari di grassi o di
oli animali o vege-
tali o di frazioni
di differenti grassi
o oli di questo capi-
tolo, diversi dai
grassi e dagli oli
alimentari e le loro
frazioni della voce
1516 -------------------------------------------------------------------- 1517 10 - Margarina, esclusa 15% 30%
la margarina liquida: -------------------------------------------------------------------- 1517 90 - altre 15% 30% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali
o vegetali cloro fra-
zioni, cotti, ossi-
dati, disidratati,
solforati, soffiati,
standolizzati o al-
trimenti modificati
chimicamente, esclusi
quelli della voce
1516; miscugli o
preparazioni non
alimentari di grassi
o di oli animali o
vegetali o frazioni
di differenti gras-
si o oli di questo
capitolo, non nomi-
nate ne' comprese
altrove -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 --- Oli epossidati 0% gia' allo
0% -------------------------------------------------------------------- 1518 00 90 --- altri: 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1520 00 Glicerolo (gliceri- 0% gia' allo
na) greggia; acque e 0%
liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (di-
verse dai triglice-
ridi), cere di api o
di altri insetti e
spermaceti, anche
raffinati o colorati; -------------------------------------------------------------------- 1521 10 - Cere vegetali 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1521 90 - altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; residui pro- 0% gia' allo
venienti dal trat- 0%
tamento delle so-
stanze grasse o del-
le cere animali o
vegetali; -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, com-
presi il lattosio,
il maltosio, il glu-
cosio e il fruttosio
(levulosio) chimica-
mente puri, allo
stato solido; sci-
roppi di zuccheri
senza aggiunta di
aromatizzanti o di
coloranti; succe-
danei del miele, an-
che mescolati con
miele naturale;
zuccheri e melassi
caramellati; -------------------------------------------------------------------- 1702 50 - Fruttosio chimica- 5% un'unica
mente puro del ridu-
zione del
100% il
quinto anno -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10 - altri, compreso lo 25% passa al
zucchero invertito: 15%

-- Miele artificiale,
anche misto con miele
naturale -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di
zuccheri non conte-
nenti cacao (com-
preso il cioccolato
bianco; -------------------------------------------------------------------- 1704 10 - Gomme da masticare 20% 30%
(chewing-gum), anche
rivestite di zucchero: -------------------------------------------------------------------- 1704 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche
sgrassata; -------------------------------------------------------------------- 1803 10 - non sgrassata 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1803 20 - completamente o 5% 100%
parzialmente sgras-
sata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 Burro, grasso e olio 0% gia' allo
di cacao 0% -------------------------------------------------------------------- 1805 00 Cacao in polvere, 5% 100%
senza aggiunta di
zuccheri o di altri
dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre pre-
parazioni alimentari
contenenti cacao: -------------------------------------------------------------------- 1806 10 - Cacao in polvere, 20% 30%
con aggiunta di zuc-
cheri o di altri
dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 20 - altre preparazioni 20% 30%
presentate in blocchi
o in barre di peso
superiore a 2 kg allo
stato liquido o pa-
stoso o in polveri,
granuli o forme simi-
li, in recipienti o
in imballaggi imme-
diati di contenuto
superiore a 2 kg; -------------------------------------------------------------------- 1806 31 -- ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 32 -- non ripiene 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1806 90 - altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto;
preparazioni ali-
mentari di farine,
semole, semolini,
amidi, fecole o
estratti di malto,
non contenenti ca-
cao o contenenti
meno di 40 %, in
peso, di cacao cal-
colato su una base
completamente sgras-
sata, non nominate
ne' comprese altro-
ve; preparazioni
alimentari di pro-
dotti delle voci
da 0401 a 0404, non
contenenti cacao o
contenenti meno di
5 %, in peso, di
cacao calcolato su
una base completa-
mente sgrassata,
non nominate ne'
comprese altrove; -------------------------------------------------------------------- 1901 10 - Preparazioni per 5% 100%
l'alimentazione dei
bambini, condizio-
nate per la vendita
al minuto -------------------------------------------------------------------- 1901 20 - Miscele e paste 10% 30%
per la preparazione
dei prodotti della
panetteria, della
pasticceria o della
biscotteria della
voce 1905 -------------------------------------------------------------------- 1901 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 - Paste alimentari,
anche cotte o farcite
(di carne o di altre
sostanze) oppure al-
trimenti preparate,
quali spaghetti,
maccheroni, taglia-
telle, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni: cuscus,
anche preparato: --------------------------------------------------------------------
- Paste alimentari
non cotte ne' far-
cite ne' altrimenti
preparate: -------------------------------------------------------------------- 1902 11 -- contenenti uova 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 19 -- altre: -------------------------------------------------------------------- 1902 19 10 --- Pasta di patate 5% 100%
modellata -------------------------------------------------------------------- 1902 19 90 --- altre 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 1902 20 - Paste alimentari, 5% 100%
anche non cotte o
altrimenti preparate -------------------------------------------------------------------- 1902 30 - altre pasta 5% 100%
alimentari -------------------------------------------------------------------- 1902 40 - Cuscus 5% 100% -------------------------------------------------------------------- l903 00 Tapioca e suoi suc- 5% 100%
cedanei preparati a
partire da fecole, in
forma di fiocchi,
grumi, granelli per-
lacei, scarti di se-
tacciature o forme
simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di
cereali ottenuti per
soffiatura o tosta-
tura (per esempio:
"corn, flakes");
cereali (diversi
dal granturco) in
grani o in forma di
fiocchi oppure di
altri grani lavorati
(escluse le farine,
le semole e i semo-
lini), precotti o
altrimenti prepa-
rati, non nominati
ne' compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 1904 10 - Prodotti a base di 10% 30%
cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura: -------------------------------------------------------------------- 1904 20 - Preparazioni ali- 10% 30%
mentari ottenute da
fiocchi di cereali
non tostati o da mi-
scugli di fiocchi di
cereali non tostati
e di fiocchi di
cereali tostati o
di cereali soffiati: -------------------------------------------------------------------- 1904 90 - altri 10% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panet-
teria, della pastic-
ceria o della biscot-
teria, anche con ag-
giunta di cacao;
ostie, capsule vuote
dei tipi utilizzati
per medicamenti,
ostie per sigilli,
paste in sfoglie es-
siccate di farina, di
amido o di fecola e
prodotti simili: -------------------------------------------------------------------- 1905 10 - Pane croccante 20% 30%
detto "Knackebrot" -------------------------------------------------------------------- 1905 20 Pane con spezie 20% 30%
(panpepato) -------------------------------------------------------------------- 1905 30 - Biscotti con ag-
giunta di dolcifi-
canti, cialde e
cialdini: -------------------------------------------------------------------- 1905 31 -- Biscotti con ag- 20% 30%
giunta di dolcificanti: -------------------------------------------------------------------- 1905 32 -- Cialde e cialdini 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 1905 40 - Fette biscottate, 20% 30%
pane tostato e pro-
dotti simili tostati -------------------------------------------------------------------- 1905 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 1905 90 10 --- Capsule vuote dei 0% gia' allo
tipi utilizzati per 0%
medicamenti -------------------------------------------------------------------- 1905 90 90 --- altri 20% 30% -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi,
frutta ed altre
parti commestibili
di piante, prepa-
rati o conservati
nell'aceto o nel-
l'acido acetico: -------------------------------------------------------------------- 2001 90 - altri:

ex 2001 90 90 -- Granturco dolce Dazio minimo
Zea mays var. 1000 LBP/kg
saccharata) lordi

-- Ignami, patate 70% 30%
dolci e pani com-
mestibili simili di
piante aventi tenore,
in peso, di amido o
di fecola uguale o
superiore a 5 %

-- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e le-
gumi preparati o
conservati ma non
nell'aceto o acido
acetico, congelati,
diversi dai prodotti
della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2004 10 - Patate: 70% passa al Dazio minimo
40% 1200 LBP/kg
lordi

-- altre

--- sotto forma di
farina, semolino o
fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e
legumi e miscugli di
ortaggi e di legumi: -------------------------------------------------------------------- ex 2004 90 90 - Granturco dolce 35% passa al
(Zea mays var. 20%
saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e le-
gumi preparati o
conservati ma non
nell'aceto o acido
acetico, non con-
gelati, diversi dai
prodotti della voce
2006 -------------------------------------------------------------------- ex 2005 20 - Patate: 70% passa al Dazio minimo
40% 1200 LBP/kg
lordi

- sotto forma di
farina, semolino o
fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80 - Granturco dolce 35% passa al
(Zea mays var. 20%
saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 - Frutta ed altre
parti commestibili
di piante, altri-
menti preparate o
conservate, con o
senza aggiunta di
zuccheri o di altri
dolcificanti o di
alcole, non nominate
ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- ex 2008 11 - Frutta a guscio, 30% passa al
arachidi ed altri 15%
semi, anche mesco-
lati tra loro:

--- Burro di arachidi -------------------------------------------------------------------- 2008 91 - Cuori di palma 30% passa al
15% -------------------------------------------------------------------- ex 2008 99 -- altri: 30% 30%

---- Granturco,
escluso il gran-
turco dolce (Zea
mays var. sac-
charata)

---- Ignami, patate
dolci e parti comme-
stibili simili di
piante aventi tenore,
in peso, di amido o
di fecola uguale o
superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e
concentrati di caf-
fe',di te' o di mate
e preparazioni a
base di questi pro-
dotti o a base di
caffe', te' o mate;
cicoria torrefatta
ed altri succedanei
torrefatti del caffe'
e loro estratti, as-
senze e concentrati:

- Estratti, essenze
e concentrati di
caffe' e prepara-
zioni a base di que-
sti estratti, essenze
o concentrati, o a
base di caffe':

2101 11 -- Estratti, essenze 5% 100%
e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2101 12 -- Preparazioni a base 5% 100%
di estratti, essenze o
concentrati, o a base
di caffe' -------------------------------------------------------------------- 2101 20 - Estratti,essenze e 5% 100%
concentrati di te' o
di mate e prepara-
zioni a base di que-
sti estratti, essenze
o concentrati, o a
base di te' o di mate -------------------------------------------------------------------- 2101 30 - Cicoria torrefatta 5% 100%
ed altri succedanei
torrefatti del caffe'
e loro estratti, es-
senze e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o
morti); altri mi-
crorganismi monocel-
lulari morti (esclusi
i vaccini della voce
3002); lieviti in
polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2102 10 - Lieviti vivi 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti; altri 5% 100%
microrganismi mono-
cellulari morti -------------------------------------------------------------------- 2102 30 - Lieviti in polvere 5% 100%
preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per
salse e salse pre-
parate; condimenti
composti: farina di
senapa e senapa
preparata; -------------------------------------------------------------------- 2103 10 - Salsa di soia 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2103 20 - Salsa "Ketchup" ed 35% passa al
altre salse al pomodoro 20% -------------------------------------------------------------------- 2103 30 - Farina di senapa e 5% 100%
senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90 - altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per
zuppe, minestre o
brodi; zuppe, mine-
stre o brodi, pre-
parati; preparazio-
ni alimentari compo-
ste omogeneizzate: -------------------------------------------------------------------- 2104 10 - Preparazioni per 5% 100%
zuppe, minestre o
brodi; zuppe, mine-
stre o brodi, pre-
parati -------------------------------------------------------------------- 2104 20 - Preparazioni ali- 5% 100%
mentari composte
omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche conte- 40% passa al
nenti cacao 2% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimen-
tari non nominate ne'
comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 2106 10 - Concentrati di 5% 100%
proteine e sostanze
proteiche testurizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 90 - altre: -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10 --- Preparazioni non 5% 100%
alcoliche dei tipi
utilizzati per la
fabbricazione di
bevande -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20 --- Sciroppi di zuc- 5% 100%
chero, aromatizzati
o colorati -------------------------------------------------------------------- 2106 90 90 -- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le
acque minerali natu-
rali o artificiali e
le acque gassate,
senza aggiunta di
zuccheri o di altri
dolcificanti ne' di
aromatizzanti;
ghiaccio e neve: -------------------------------------------------------------------- 2201 10 - Acque minerali e 25% passa al accisa 25
acque gassate 15% LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2201 90 - altre 25% passa al
15% -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le
acque minerali e le
acque gassate, con
aggiunta di zucchero
o di altri dolcifi-
canti o di aromatiz-
zanti, ed altre be-
vande non alcoliche,
esclusi i succhi di
frutta o di ortaggi
della voce 2009: -------------------------------------------------------------------- 2202 10 - Acque, comprese le 20% 30% accisa 25
acque minerali e le LBP/l
acque gassate, con
aggiunta di zucchero
o di altri dolcifi-
canti o aromatizzanti -------------------------------------------------------------------- 2202 90 - altre 20% 30% accisa 25
LBP/l -------------------------------------------------------------------- 2203 Birra di malto 40% passa al accisa LBP
25% 60/l -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini
di uve fresche prepa-
rati con piante o con
sostanze aromatiche: -------------------------------------------------------------------- 2205 10 - presentato in reci- 15% 100% accisa LBP
pienti di capacita' 200/l
inferiore o uguale a
2 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 90 - altri 15% 100% accisa LBP
200/l -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non
denaturato con titolo
alcolometrico volumico
uguale o superiore a
80 % vol; alcole eti-
lico ed acquaviti,
denaturati, di qual-
siasi titolo: -------------------------------------------------------------------- 2207 10 - Alcole etilico non 15% 100% accisa LBP
denaturato con titolo 200/l
alcolometrico volu-
mico uguale o supe-
riore a 80% vol -------------------------------------------------------------------- 2207 20 - Alcole etilico ed 15% 100% accisa LBP
acquaviti, denatu- 150/l
rati, di qualsiasi
titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non
denaturato con titolo
alcolometrico volu-
mico inferiore a
80 % vol; acquaviti,
liquori ed altre be-
vande contenenti al-
cole di distillazione: -------------------------------------------------------------------- 2208 20 - Acquaviti di vino o 15% 100% accisa LBP
di vinacce 200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 30 - Whisky: -------------------------------------------------------------------- 2208 30 10 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP
metrico uguale o su- 400/l
periore a 50 gradi,
condizionato per la
vendita al minuto in
bottiglie, fiaschette
e simili di capacita'
non superiore a 5 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 20 --- con titolo alcolo- 15% 100% accisa LBP
metrico uguale o su- 400/l
periore a 60 gradi
o more, presentato
in recipienti di
capacita' uguale o
superiore a 200 litri -------------------------------------------------------------------- 2208 30 90 --- altri 15% 100% accisa LBP
400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia 15% 100% accisa LBP
400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 50 - Gin ed acquavite 15% 100% accisa LBP
di ginepro (genievre) 400/l -------------------------------------------------------------------- 2208 60 - Vodka 15% 100% accisa LBP
400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 70 - Liquori 15% 100% accisa LBP
400/1 -------------------------------------------------------------------- 2208 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 2208 90 10 --- Alcole etilico 15% 100% accisa LBP
200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 20 --- Arak di uva 70% 30% accisa LBP
200/l -------------------------------------------------------------------- 2208 90 90 --- altri 15% 100% accisa LBP
400/l -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i
sigari spuntati),
sigaretti e siga-
rette, di tabacco o
di succedanei del
tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2402 10 - Sigari (compresi i 8% 0% accisa 48%
sigari spuntati) e
sigaretti, conte-
nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 20 - Sigarette conte- 90% 0% accisa 48%
nenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 90 - altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e suc-
cedanei del tabacco,
lavorati; tabacchi
"omogeneizzati" o
"ricostituiti";
estratti e sughi di
tabacco: -------------------------------------------------------------------- 2403 10 - Tabacco da fumo, 8% 0% accisa 48%
anche contenente
succedanei del ta-
bacco in qualsiasi
proporzione -------------------------------------------------------------------- 2403 91 -- altri tabacchi 90% 0% accisa 48%
"omogeneizzati" o
"ricostituiti" -------------------------------------------------------------------- 2403 99 -- altri 90% 0% accisa 48% -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e
loro derivati alo-
genati, solfonati,
nitrati o nitrosi: --------------------------------------------------------------------
- altri alcoli
poliidrici: -------------------------------------------------------------------- 2905 43 -- Mannitolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 2905 44 -- D-glucitolo 5% 100%
(sorbitolo) o -------------------------------------------------------------------- 2905 45 -- Glicerolo 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali
(deterpenati o no)
compresi quelli
detti "concreti"
o "assoluti"; resi-
noidi; oleoresine
d'estrazione; solu-
zioni concentrare di
oli essenziali nei
grassi, negli oli
fissi, nelle cere o
nei prodotti ana-
loghi, ottenute per
"enfleurage" o mace-
razione; sottopro-
dotti terpenici resi-
duali della deterpe-
nazione degli oli
essenziali; acque
distillate aromatiche
e soluzioni acquose
di oli essenziali: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3301 90 10 --- Sottoprodotti 0% e' gia'
terpenici residuali dello 0%
della deterpena-
zione degli oli
essenziali -------------------------------------------------------------------- 3301 90 20 --- Soluzioni con- 5% 100%
centrare di oli es-
senziali nei grassi,
negli oli fissi,
nelle cere o nei
prodotti analoghi,
ottenute per "enfleu-
rage" o macerazione -------------------------------------------------------------------- 3301 90 30 --- Acque distillare 70% 30% Dazio minimo
di rose e di fiori 5000 LBP/l
d'arancio -------------------------------------------------------------------- 3301 90 90 --- altri 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze
odorifere e miscugli
(comprese le soluzioni
alcoliche) a base di
una o piu' di tali
sostanze, dei tipi
utilizzati come ma-
terie prime per l'in-
dustria; altre prepa-
razioni a base di
sostanze odorifere
dei tipi utilizzati
per la fabbricazione
delle bevande: -------------------------------------------------------------------- 3302 10 - dei tipi utilizzati 5% 100%
nelle industrie
alimentari -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseina, caseinati ed
altri derivati delle
caseina; colle di
caseina: -------------------------------------------------------------------- 3501 10 - Caseine: 0% gia' allo
0%

3501 90 - altri: -------------------------------------------------------------------- 3501 90 10 --- Colle di caseina 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90 --- altri 0% e' gia'
dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri
amidi e fecola modi-
ficati (per esempio:
amidi e fecole, pre-
gelatinizzati od
esterificati); colle
a base di amidi o di
fecola, di destrina
o di altri amidi a
fecola modificati: -------------------------------------------------------------------- 3505 10 - Destrina ed altri 5% 100%
amidi e fecola modi-
ficati -------------------------------------------------------------------- 3505 20 - Colle 5% 100% -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura
o di finitura, accele-
ranti di tintura o di
fissaggio di materie
coloranti e altri pro-
dotti e preparazioni
(per esempio: bozzime
preparate e prepara-
zioni per la mordenza-
tura), dei tipi uti-
lizzati nelle indu-
strie tessili, dalla
carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne'
compresi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3809 10 - a base di sostanze 0% e' gia'
amidacee dello 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocar-
bossilici industriali:
oli acidi di raffina-
zione; alcoli grassi
industriali; --------------------------------------------------------------------
- Acidi grassi mono-
carbossilici indu-
striali; oli acidi di
raffinazione: -------------------------------------------------------------------- 3823 11 - Acido stearico 0% e' gia'
allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 12 -- Acido oleico 0% e' gia'
allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 13 -- Acidi grassi del 0% e' gia'
tallolio allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3823 19 -- altri: -------------------------------------------------------------------- 3823 19 10 --- altri acidi grassi 0% e' gia'
contenenti, in peso, allo 0%
85% o piu' di acido -------------------------------------------------------------------- 3823 19 20 --- Oli acidi di raf- 0% e' gia'
finazione, escluso allo 0%
l'olio d'oliva -------------------------------------------------------------------- 3823 19 90 --- altri 0% e' gia'
allo 0% -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per
forme o per anime da
fonderia prodotti
chimici e prepara-
zioni delle industrie
chimiche o delle in-
dustrie connessa
(comprese quelle co-
stituite da miscele
di prodotti naturali),
non nominati ne' com-
presi altrove: -------------------------------------------------------------------- 3824 60 - Sorbitolo, diverso 5% 100%
da quello della sotto-
voce 2905 44 --------------------------------------------------------------------

(1) Fatte salve la regole di applicazione della nomenclatura dogana-
le libanese, la designazione dei prodotti deve essere considera-
ta puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'ap-
plicabilita' del regime preferenziale e' determinata dalla por-
tata del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati co-
dici "ex", l'applicabilita' del regime preferenziale e' determi-
nata in base al codice e alla designazione corrispondente, con-
siderati congiuntamente. (2) La riduzione del dazio doganale A indicata nella colonna B non
si applica ne' al dazio minimo ne' all'accisa della colonna C.
 
PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2 Requisiti di carattere generale
Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine
Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o
trasformati
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10 Assortimenti
Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12 Principio della territorialita'
Articolo 13 Trasporto diretto
Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16 Requisiti di carattere generale
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR. 1
Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR. 1
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR. 1
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione
EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine
rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una
dichiarazione su fattura
Articolo 22 Esportatore autorizzato
Articolo 23 Validità della prova dell'origine
Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 27 Documenti giustificativi
Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e
dei documenti giustificativi
Articolo 29 Discordanze ed errori formali
Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31 Assistenza reciproca
Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
Articolo 33 Composizione delle controversie
Articolo 34 Sanzioni
Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Articolo 36 Applicazione del protocollo
Articolo 37 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Modifiche del protocollo
Articolo 39 Attuazione del protocollo
Articolo 40 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
essere sottoposti i materiali non originari affinche'
il prodotto trasformato possa avere il carattere di
prodotto originario ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
essere sottoposti i materiali non originari affinche'
il prodotto trasformato di cui all'articolo 6,
paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto
originario ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati
per capitoli e voci SA ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e
domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del
prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato
conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione
dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); F) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in
Libano - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Libano; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali
utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i
prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5
del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che
detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo.

ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano, Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 4
Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunita' e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Libano, si considerano originari della Comunita' o del Libano. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.
2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originali della Comunita' o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originali degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Libano.
3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.
4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Libano: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o del
Libano, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o il Libano
abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o
sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della
Comunita' o in Libano; b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o del
Libano; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di
Stati membri della Comunita' o del Libano, o ad una societa' la
cui sede principale e' situata in uno ditali Stati, di cui il
dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o del
Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di
persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri della Comunita' o del Libano; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini
di Stati membri della Comunita' o del Libano.

ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'allegato II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II(a).
Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative
al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione,
immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, sele-
zione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composi-
zione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura,
riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione
di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette,
borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone,
su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi-
zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distin-
tivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando
uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati ori-
ginali della Comunita' o del Libano; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un pro-
dotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere a)-f); h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo I, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' oin Libano su quel prodotto.

ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione

1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato. nell'applicare le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10
Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originali. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originali e non originali e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre
determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente
utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale dello stesso.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12
Principio della territorialita'

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Libano, fatto salvo l'articolo 4.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Libano, fatto salvo l'articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13
Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originali possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Libano.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:
i) una descrizione esatta dei prodotti,
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la
sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 14
Esposizioni

1. I prodotti originati diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal
Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario
nella Comunita' o in Libano; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.

2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali perla vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originati utilizzati nella fabbricazione di prodotti originali della Comunita' o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo il Libano puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originali, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato
viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il
dazio in vigore in Libano; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene
applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio
in vigore in Libano.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del presente accordo.

TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16
Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originali della Comunita' importati in Libano e i prodotti originali del Libano importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una
dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V,
rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di
consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso
denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in
questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originali ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati
di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sorto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulano del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o del Libano se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che' ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7. il certificato di circolazione EUR. 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
un certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non
e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"RILASCIATO A POSTERIORI"
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLICATO"
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una
prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originali sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Libano, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i
prodotti.

ARTICOLO 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore
totale non superi i 6.000 euro.

2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originali della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli ami requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro a in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni. purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 22
Esportatore autorizzato

1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dai valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23
Validita' della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo i possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 24
Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 26
Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari. senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27
Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per
esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano,
dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto
interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Libano,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano in conformita'
del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui
all'articolo, in conformita' di norme d'origine identiche alle
norme del presente protocollo.

ARTICOLO 28
Conservazione delle prove dell'origine
e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 29
Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 30
Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi Superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Libano vengono riveduti dai Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o del Libano. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMIMSTRATIVA

ARTICOLO 31
Assistenza reciproca

1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 32
Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti deI presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione dei trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 33
Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuano e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 34
Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 35
Zone franche

1. La Comunita' e il Libano prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EIJR. I se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 36
Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Malilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originati della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originati di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

ARTICOLO 37
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originati di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Cauta e Melilla nella cui
fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da
quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai
sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originati del Libano o
della Comunita', purche' siano stati oggetto
di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
lavorazioni o trasformazioni di cui all'arti-
colo 7, paragrafo 1;
2) prodotti originati del Libano:
a) i prodotti interamente ottenuti in Libano;
b) i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione
si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla
lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavora-
zioni o trasformazioni sufficienti ai sensi
dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originati di Ceuta e
Melilla o della Comunita' ai sensi del presente
protocollo e che siano stati oggetto di lavora-
zioni o trasformazioni superiori alle lavora-
zioni o trasformazioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le dicitura "Libano" o "Cauta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originati di Cauta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Cauta e Melilla.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38
Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 39
Applicazione del protocollo

La Comunita' e il Libano adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo.

ARTICOLO 40
Merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o del Libano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto.
La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del
sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione
delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad
ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una
regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura
nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le
regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di
voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o
il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei
prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci
del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi
prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta
la designazione della parte di voce cui si applicano le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 196 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne
corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4,
l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la
regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna
4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la
regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai
prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario
utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano
indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato
acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati
tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in
Libano.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuta nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se e' previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non e' possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. E' ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile', "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa, - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati
metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di
un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di
materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di
larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con
adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possano quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di
poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere,
anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro
consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di
un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di
polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita
mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la
tolleranza per tale nastro e' del 30%.

Nota 6:

6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura
nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente
nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere
e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella
colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano
classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro
valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non
classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali
tessili, possono essere utilizzati liberamente nella
fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico,
come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso
di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono
classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo,
anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del
valore dei materiali non originari incorporati si deve tener
conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli
50-63.

Nota 7:

7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a
2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti
operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilaziane; i) isomerizzazione.

7.2 I "trattamenti specifici' relativi alle voci 2710, 2711 e 2712
consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece
considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura
all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in
particolare lo scopo di migliorare il calore o la stabilita' (ad
esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D
86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta
frequenza; p) sola per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina,
dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina
contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712,
disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e
ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la
decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il
filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un
tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni
analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. E' per- tanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazione o trasformazione alla
delle merci quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per ottenere
il carattere di prodotti originari ====================================================================
(1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del capitolo 1
devono essere inte-
ramente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 2 Carni e frat- Fabbricazione in
taglie comme- cui tutti i mate-
stibili riali dei capitoli
1 e 2 utilizzati
sono interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitato 3 Pesci e crosta- Fabbricazione in cui
cei, molluschi tutti i materiali
e altri inverte- del capitolo 3 uti-
brati anquatici lizzati sono intera-
mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Latte e derivati Fabbricazione in cui capitolo 4 del latte; uova tutti i materiali
di volatili; del capitolo 4 uti-
miele naturale; lizzati sono intera-
prodotti comme- mente ottenuti
stibili di ori-
gine animale,
non nominati ne'
compresi altro-
ve, esclusi:

0403 Latticello, lat- Fabbricazione in cui:
te e crema coa-
gulati, iogurt, - tutti i materiali
chefir e altri del capitolo 4 uti-
tipi di latte e lizzati sono intera-
creme fermentati mente ottenuti,
o acidificati,
anche concen- - tutti i succhi di
trati o con ag- frutta (esclusi i
giunta di zuc- succhi di ananasso,
cheri o di altri di limetta e di pom-
dolcificanti o pelmo) della voce
con aggiunta di 2009 utilizzati
aromatizzanti, sono originari, e
di frutta o
cacao - il valore di tutti
i materiali del ca-
pitolo 17 utilizzati
non superi il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Altri prodotti Fabbricazione in cui capitato 5 di origine ani- tutti i materiali
male, non nomi- del capitolo 5 uti-
nati ne' com- lizzati sono inte-
presi altrove, ramente ottenuti
esclusi: Pulitura, disinfe-
zione, cernita e ex 0502 Setole di maiale raddrizzamento di
o di cinghiale, setole di maiale o
preparate di cinghiale -------------------------------------------------------------------- capitolo 6 Piante vive e Fabbricazione in
prodotti della cui:
floricoltura
- tutti i materiali
del capitolo 6 uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti, e

- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non superi il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 7 Ortaggi o legu- Fabbricazione in cui
mi, piante, ra- tutti i materiali
dici e tuberi del capitolo 7 uti-
mangerecci lizzati sono intera-
mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in
bili; scorze di cui:
agrumi o di
meloni - tutti i frutti
utilizzati sono
interamente otte-
nuti, e

- il valore di tutti
i materiali del ca-
pitolo 17 utilizzati
non superi il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', Fabbricazione in cui
mate e spezie, tutti i materiali
esclusi: del capitolo 9 uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti

0901 Caffe', anche Fabbricazione a
torrefatto o partire da materiali
decaffeiniz- di qualsiasi voce
zato; bucce e
pellicole di
caffe', succe-
danei del caf-
fe' contenenti
caffe' in qual-
siasi proporzione

0902 Te', anche aro- Fabbricazione a
matizzato partire da materiali
di qualsiasi voce

ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a
spezie partire da materiali
di qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 10 utiliz-
zati sono interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti della Fabbricazione in cui capitolo 11 macinazione; tutti i cereali, or-
malto; amidi taggi, legumi, radici
e fecole; inu- e tuberi della voce
lina; glutine 0714 o la frutta uti-
di frumento, lizzati sono intera-
esclusi mente ottenuti

ex 1106 Farine, semo- Essiccazione e maci-
lini e polveri nazione di legumi
dei legumi da della voce 0708
granella secchi
della voce 0713,
sgranati -------------------------------------------------------------------- capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in cui
oleosi; semi, tutti i materiali
sementi e frutti del capitolo 12 uti-
diversi; piante lizzati sono intera-
industriali o mente ottenuti
medicinali; pa-
glie e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; Fabbricazione in cui
gomme, resine, il valore di tutti i
gommo-resine materiali della voce
oleoresine (per 1301 utilizzati non
esempio: balsa- superi il 50 % del
mi), naturali prezzo franco fab-
brica del prodotto

1302 Succhi ed estrat-
ti vegetali; so-
stanze pectiche,
pectinati e pec-
tati; agar-agar
ed altre mucil-
lagini ed ispes-
senti derivati
da vegetali, an-
che modificati:

- mucillagini Fabbricazione a
ed ispessenti partire da mucil-
derivati da ve- lagini ed ispessen-
getali, modifi- ti non modificati
cati

- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 14 Materie da in- Fabbricazione in cui
treccio ed altri tutti i materiali
prodotti di ori- del capitolo 14 uti-
gine vegetale, lizzati sono intera-
non nominati ne' mente ottenuti
compresi altrove -------------------------------------------------------------------- ex Grassi e oli Fabbricazione a par- capitolo 15 animali o vege- tire da materiali
tali; prodotti di qualsiasi voce,
della loro scis- esclusi quelli del-
sione; grassi la stessa voce del
alimentari lavo- prodotto
rati; cere di
origine animale
o vegetale,
esclusi;

1501 Grassi di maiale
(compreso lo
strutto) e gras-
si di volatili,
diversi da quelli
dalle voci 0209
o 1503:

- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di ca- partire da mate-
scami riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li delle voci 0203,
0206 o 0207 oppure
da ossa della voce
0506

- altri Fabbricazione a
partire da carni o
frattaglie commesti-
bili di animali del-
la specie suina del-
le voci 0203 o 0206,
oppure da carni e
frattaglie commesti-
bili di pollame della
voce 0207

1502 Grassi di ani-
mali delle spe-
cie bovina,
ovina o caprina,
diversi da quel-
li della voce
1503:

- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di ca- partire da mate-
scami riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li delle voci 0201,
0202, 0204 o 0206
oppure da ossa del-
la voce 0506

- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
del capitolo 2 uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti

1504 Grassi ed oli e
loro frazioni,
di pesci o di
mammiferi mari-
ni, anche raf-
finati, ma non
modificati chi-
micamente:

- frazioni Fabbricazione a
solide partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1504

- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati sono in-
teramente ottenuti

ex 1505 Lanolina raf- Fabbricazione a
finata partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della voce
1505

1506 Altri grassi e
oli animali e
loro frazioni,
anche raffinati,
ma non modifica-
ti chimicamente:

- frazioni Fabbricazione a
solide partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, compresi gli
altri materiali
della voce 1506

- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
del capitolo 2 uti-
lizzati sono inte-
ramente ottenuti

da 1507 a Oli vegetali e 1515 loro frazioni:

- oli di soia, Fabbricazione a
di arachide, di partire da mate-
palma, di cocco riali di qualsiasi
(di copra), di voce, esclusi quel-
palmisti o di li della stessa voce
babassu', di del prodotto
tung (di abra-
sin), di oleo-
cocca e di oiti-
cica, cera di mi-
rica e cera del
Giappone, fra-
zioni di olio di
jojoba e oli de-
stinati ad usi
tecnici o indu-
striali diversi
dalla fabbrica-
zione di prodot-
ti per l'alimen-
tazione umana

- frazioni so- Fabbricazione a
lide, escluse partire da altri
quelle dell'olio materiali delle
di jojoba voci da 1507 a 1515

- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
vegetali utilizzati
sono interamente
ottenuti

1516 Grassi e oli Fabbricazione in
animali o vege- cui:
tali e loro
frazioni, par- - tutti i materiali
zialmente o to- del capitolo 2 uti-
talmente idro- lizzati sono intera-
genati, intere- mente ottenuti e
sterificati,
riesterificati - tutti i materiali
o elaidinizzati, vegetali utilizzati
anche raffinati, sono interamente
ma non altri- ottenuti. Tuttavia,
menti preparati possono essere uti-
lizzati materiali
delle voci 1507,
1508, 1511 e 1513

1517 Margarina mi- Fabbricazione in
scele o prepa- cui:
razioni alimen-
tari di grassi - tutti i materiali
o di oli animali dei capitoli 2 e 4
o vegetali o di utilizzati sono inte-
frazioni di dif- ramente ottenuti, e
ferenti grassi o
oli di questo - tutti i materiali
pitolo, diver- vegetali utilizzati
si dai grassi e sono interamente
dagli oli ali- ottenuti. Tuttavia,
mentari e le possono essere uti-
loro frazioni lizzati materiali
della voce 1516 delle voci 1507,
1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione:
carne, di pesci
o di crostacei, - a partire da ani-
di molluschi o mali del capitolo 1,
di altri inver- e/o
tebrati acquatici
- in cui tutti i ma-
teriali del capitolo
3 utilizzati sono
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Zuccheri e pro- Fabbricazione a capitolo 17 dotti a base partire da mate-
di zuccheri, riali di qualsiasi
esclusi: voce, esclusi quel-
li della stessa
voce del prodotto

ex 1701 Zuccheri di Fabbricazione in cui
canna o di bar- il valore di tutti i
babietola e sac- materiali del capi-
carosio chimica- tolo 17 utilizzati
mente puro, allo non superi il 30% del
stato solido, prezzo franco fab-
con aggiunta di brica del prodotto
aromatizzanti o
di coloranti -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri,
compresi il lat-
tosio, il malto-
sio, il glucosio
e il fruttosio
(levulosio) chi-
micamente puri,
allo stato soli-
do; sciroppi di
zuccheri senza
aggiunta di aro-
matizzanti o di
coloranti; succe-
danei del miele,
anche mescolati
con miele natura-
le; zuccheri e me-
lassi caramellati:

- maltosio o Fabbricazione a
fruttosio chi- partire da materiali
micamente puri di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della voce
1702

- altri zuc- Fabbricazione in cui
cheri, allo il valore di tutti i
stato solido, materiali del capi-
con aggiunta di tolo 17 utilizzati
aromatizzanti o non superi il 30 %
di coloranti del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono ori-
ginari

ex 1703 Melassi ottenu- Fabbricazione in cui
ti dall'estra- il valore di tutti i
zione o dalla materiali del capi-
raffinazione tolo 17 utilizzati
dello zucchero, non superi il 30% del
senza aggiunta prezzo franco fab-
di aromatizzanti brica del prodotto
o di coloranti

1704 Prodotti a base Fabbricazione:
di zuccheri non
contenenti cacao - a partire da mate-
(compreso il riali di qualsiasi
cioccolato bian- voce, esclusi quelli
co) della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 18 Cacao o sue Fabbricazione:
preparazioni
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di mal-
ta; preparazioni
alimentari di
farine, semole,
semolini, amidi,
fecole o estrat-
ti di malto, non
contenenti cacao
o contenenti meno
di 40%, in peso,
di cacao calco-
lato su una base
completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni ali-
mentari di pro-
dotti delle voci
da 0401 a 0404,
non contenenti
cacao o contenen-
ti meno di 5 %,
in posa, di cacao
calcolato su una
base completamen-
te sgrassata, non
nominate ne' com-
prese altrove:

- estratti di Fabbricazione a
malto partire da cereali
del capitolo 10

- altri Fabbricazione:

- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

1902 Paste alimen-
tari, anche cot-
te o farcita (di
carne o di altre
sostanze) oppure
altrimenti prepa-
rate, quali spa-
ghetti, macche-
roni, tagliatelle,
lasagne, gnocchi,
ravioli, cannel-
loni; cuscus, an-
che preparato:

- contenenti, in Fabbricazione in cui
peso, 20% a meno tutti i cereali e i
di carne, di loro derivati uti-
frattaglie, di lizzati (esclusi il
pesce, di cro- frumento duro e i
stacei o di mol- suoi derivati) sono
luschi interamente ottenuti

- contenenti, in Fabbricazione in
peso, piu' di cui:
20% di carne, di
frattaglie, di - tutti i cereali
pesce, di cro- e i loro derivati
stacei o di mol- utilizzati (esclusi
luschi il frumento duro e
i suoi derivati)
sono interamente
ottenuti, e

- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati sono in-
teramente ottenuti

1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a
succedanei pre- partire da materiali
parati a partire di qualsiasi voce,
da fecola, in esclusa la fecola di
farina di fioc- patate della voce 1108
chi, grumi, gra-
nelli perlacei,
scarti di setac-
ciature o forme
simili

1904 Prodotti a base Fabbricazione:
di cereali ot-
tenuti per sof- - a partire da mate-
fiatura o to- riali di qualsiasi
statura (per voce, esclusi quelli
esempio, "corn della voce 1806,
flakes"); cere- - in cui tutti i
ali (diversi dal cereali e la farina
granturco) in (esclusi il frumento
grani o in fari- duro e del granturco
na di fiocchi Zea indurata e i lo-
oppure di altri ro derivati) utiliz-
grani lavorati zati sono interamente
(escluse le fa- ottenuti, e
rine, le semole
e i semolini), - in cui il valore di
precotti o al- tutti i materiali del
trimenti prepa- capitolo 17 utilizzati
rati, non nomi- non superi il 30% del
nati ne' compre- prezzo franco fabbrica
si altrove del prodotto

1905 Prodotti della Fabbricazione a
panetteria, del- partire da materiali
la pasticceria di qualsiasi voce,
o della biscot- esclusi quelli del
teria, anche con capitolo 11
aggiunta di ca-
cao; ostie, cap-
sule vuote dei
tipi utilizzati
per medicamenti,
ostie per sigil-
li, paste in sfo-
glie essiccate
di farina, di
amido o di fecola
e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni di Fabbricazione in cui capitolo 20 ortaggi o di le- tutti gli ortaggi,
gumi, di frutta i legumi la frutta
o di altre par- utilizzati sono in-
ti di piante, teramente ottenuti
esclusi

ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione a
dolci e parti partire da materiali
commestibili si- di qualsiasi voce,
mili di piante esclusi quelli della
aventi tenore, stessa voce del pro-
in peso, di ami- dotto
do o di fecola
uguale o supe-
riore a 5 %, pre-
parati o conser-
vati nell'aceto o
nell'acido acetico

ex 2004 e Patate sotto Fabbricazione a ex 2005 forma di farine, partire da materiali
semolini o fioc- di qualsiasi voce,
chi, preparate esclusi quelli del-
o conservate ma la stessa voce del
non nell'aceto prodotto
o acido acetico

2006 Ortaggi e legu- Fabbricazione in cui
mi, frutta, il valore di tutti i
scorze di frut- materiali del capi-
ta ed altre par- tolo 17 utilizzati
ti di piante, non superi il 30%
cotte negli del prezzo franco
zuccheri o can- fabbrica del prodotto
dite (sgoccio-
late, diacciate
o cristallizzate)

2007 Confetture, ge- Fabbricazione:
latine, marmel- - a partire da mate-
late, puree e riali di qualsiasi
paste di frutta, voce, esclusi quelli
ottenute median- della stessa voce
te cottura, an- del prodotto, e
che con aggiunta
di zuccheri o di - in cui il valore
altri dolcifi- di tutti i materiali
canti del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 2008 Frutta a guscio, Fabbricazione in cui
senza aggiunta il valore di tutti
di zuccheri o la frutta a guscio e
di alcole semi oleosi originari
delle voci 0801, 0802
e da 1202 a 1207 uti-
lizzati superi il 60%
del prezzo fianco
fabbrica del prodotto

- Burro di ara- Fabbricazione a
chidi; miscugli partire da materiali
a base di cere- di qualsiasi voce,
ali; cuori di esclusi quelli del-
palma, granturco la stessa voce del
prodotto

- altre, esclu- Fabbricazione:
se le frutta
(comprese le - a partire da mate-
frutta a gu- riali di qualsiasi
scio), cotte ma voce, esclusi quelli
non in acqua o della stessa voce
al vapore, senza del prodotto, e
aggiunta di zuc-
cheri, congelate - in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta Fabbricazione:
(compresi i mo-
sti di uva) o di - a partire da mate-
ortaggi e legu- riali di qualsiasi
mi, non fermen- voce, esclusi quelli
tati, senza ag- della stessa voce
giunta di alco- del prodotto,
le, anche addi-
zionati di zuc- - in cui il valore
cheri o di altri di tutti i materiali
dolcificanti del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni Fabbricazione a capitolo 21 alimentari di- partire da mate-
verse, esclusi: riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li della stessa voce
del prodotto

2101 Estratti, essen- Fabbricazione:
ze e concentrati
di caffe', di - a partire da mate-
te' o di mate e riali di qualsiasi
preparazioni a voce, esclusi quelli
base di questi della stessa voce
prodotti o a ba- del prodotto, e
se di caffe',
te' o mate; ci- - in cui tutta la ci-
coria torrefatta coria utilizzata e'
ed altri succe- interamente ottenuta
danei torrefatti
del caffe' e lo-
ro estratti, es-
senze e concentrati

2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate; condi-
menti composti;
farina di senapa e
senapa preparata:

- preparazioni Fabbricazione a
per salse e sal- partire da mate-
se preparate; riali di qualsiasi
condimenti com- voce, esclusi quelli
posti della stessa voce
del prodotto. Tutta-
via, la farina di
senapa o la senapa
preparata possono
essere utilizzate

- farina di se- Fabbricazione a
napa e senapa partire da mate-
preparata riali di qualsiasi
voce

ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppe, minestre partire da mate-
o brodi; zuppe, riali di qualsiasi
minestre o bro- voce, esclusi gli
di, preparati ortaggi o legumi pre-
parati o conservati
delle voci da 2002 a
2005

2106 Preparazioni Fabbricazione:
alimentari non
nominate ne' - a partire da mate-
comprese altrove riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17 uti-
lizzati non superi
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Bevande, liquidi Fabbricazione: capitolo 22 alcolici e ace-
ti, esclusi: - a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui tutti l'uva
o i materiali deri-
vati dall'uva utiliz-
zati sono interamente
ottenuti

2202 Acque, comprese Fabbricazione:
le acque mine-
rali e le acque - a partire da mate-
gassate, con ag- riali di qualsiasi
giunta di zuc- voce, esclusi quelli
chero o di al- della stessa voce
tri dolcificanti del prodotto,
o di aromatiz-
zanti, ed altre - in cui il valore
bevande non al- di tutti i materiali
coliche, esclusi del capitolo 17 uti-
i succhi di lizzati non superi
frutta o di or- il 30% del prezzo
taggi della voce franco fabbrica del
2009 prodotto, e
- in cui tutti i
succhi di frutta uti-
lizzati (esclusi i
succhi di ananasso,
di limetta e di pom-
pelmo) sono originari

2207 Alcole etilico Fabbricazione:
non denaturato
con titolo alco- - a partire da mate-
lometrico volu- riali di qualsiasi
mico uguale o voce, esclusi quelli
superiore a 80 % delle voci 2207 o
vol; alcole eti- 2208, e
lico ed acqua-
viti, denatura- - in cui tutti l'uva
ti, di qualsiasi o i materiali deri-
titolo vati dall'uva utiliz-
zati sono interamente
ottenuti o in cui, se
tutti gli altri mate-
riali utilizzati sono
gia' originari, l'arak
puo' essere utiliz-
zato in proporzione
non superiore al 5%
in volume

2208 Alcole etilico Fabbricazione:
non denaturato,
con titolo al- - a partire da mate-
colometrico vo- riali di qualsiasi
lumico inferiore voce, esclusi quelli
a 80% vol; ac- delle voci 2207 o
quaviti, liquori 2208, e
ed altre bevande
contenente al- - in cui tutti l'uva
cole di distil- o i materiali deri-
lazione vati dall'uva uti-
lizzati sono intera-
mente ottenuti o in
cui, se tutti gli
altri materiali uti-
lizzati sono gia'
originari, l'arak
puo' essere utiliz-
zato in proporzione
non superiore al 5 %
in volume -------------------------------------------------------------------- ex Residui e casca- Fabbricazione a capitolo 23 mi delle indu- partire da mate-
strie alimen- riali di qualsiasi
tari; alimenti voce, esclusi quelli
preparati per della stessa voce
gli animali, del prodotto
esclusi:

ex 2301 Farine di bale- Fabbricazione in cui
ne; farine, pol- tutti i materiali dei
veri e agglome- capitali 2 e 3 uti-
rati in forma di lizzati sono intera-
pellets, di pe- mente ottenuti
sci o di cro-
stacei, di mol-
luschi o di al-
tri invertebrati
acquatici, non
adatti all'ali-
mentazione umana

ex 2303 Residui della Fabbricazione in cui
fabbricazione tutto il granturco
de gli amidi di utilizzato e' inte-
granturco ramente ottenute
(escluse le ac-
que di macera-
zione concentra-
te), avente te-
nore di proteine,
calcolato sulla
sostanza secca,
superiore al 40%
in peso

ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in cui
residui solidi tutti le olive uti-
dell'estrazione lizzate sono inte-
dell'olio d'oli- ramente ottenute
va, aventi te-
nore, in peso,
di olio d'oliva
superiore a 3 %

2309 Preparazioni dei Fabbricazione in
tipi utilizzati cui:
per l'alimen-
tazione degli - tutti i cereali,
animali lo zucchero, i me-
lassi, le carni e
il latte utilizzati
sono originari, e

- tutti i materiali
del capitolo 3 uti-
lizzati sono intera-
mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Tabacchi e suc- Fabbricazione in cui capitolo 24 cedanei del ta- tutti i materiali
bacco lavorati, del capitolo 24 uti-
esclusi: lizzati sono intera-
mente ottenuti

2402 Sigari (compresi Fabbricazione in cui
i sigari spunta- almeno il 70% in peso
ti), sigaretti del tabacco non lavo-
e sigarette, di rato o dei cascami di
tabacco o di tabacco della voce
succedanei del 2401 utilizzati sono
tabacco originari

ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui
almeno il 70% in peso
del tabacco non lavo-
rato o dei cascami
del tabacco della
voce 2401 utilizzati
sono originari -------------------------------------------------------------------- ex Sale; zolfo; Fabbricazione a par- capitolo 25 terre e pietre; tire da materiali di
gessi, calce qualsiasi voce, esclu-
e cementi, si quelli della stes-
esclusi: sa voce del prodotto

ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, ar- contenuto di carbo-
ricchita di car- nio,purificazione e
bonio, purifica- frantumazione della
ta e frantumata grafite cristallina
greggia

ex 2515 Marmi semplice- Segamento, o altra
mente segati o operazione di taglio,
altrimenti ta- di marmi (anche pre-
gliati in bloc- cedentemente segati)
chi o in lastre di forma quadrata o
di spessore rettangolare, di
uguale o infe- spessore superiore
riore a 25 cm a 25 cm

ex 2516 Granito, porfi- Segamento, o altra
do, basalto, operazione di taglio,
arenaria ed al- di pietre (anche pre-
tre pietre da cedentemente segate)
taglio o da co- di spessore superiore
struzione, sem- a 25 cm
plicemepte sega-
ti o altrimenti
tagliati, in
blocchi o in la-
stre di forma
quadrata o ret-
tangolare, di
spessore uguale
o inferiore a
25 cm

ex 2518 Dolomite calci- Calcinazione della
nata dolomite non calci-
nata

ex 2519 Carbonato di ma- Fabbricazione a
gnesio naturale partire da mate-
(magnetite), ma- riali di qualsiasi
cinato, riposto voce, esclusi quelli
in recipienti della stessa voce
ermetici e ossi- del prodotto. Tutta-
do di magnesio, via, il carbonato
anche puro, di- di magnesio naturale
verso dalla ma- (magnetite) puo' es-
gnesia fusa sere utilizzato
elettricamente
o dalla magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata)

ex 2520 Gessi special- Fabbricazione in cui
mente preparati il valore di tutti i
per l'odonto- materiali utilizzati
iatria non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
partire da minerale
di amianto (concen-
trato di asbesto)

ex 2525 Mica in polvere Trittiraziane della
mica a dei residui
di mica

ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o tri-
calcinate o pol- turazione di terre
verizzane coloranti -------------------------------------------------------------------- capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione a par-
e ceneri tire da materiali di
qualsiasi voce, esclu-
si quelli della stes-
sa voce del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Combustibili mi- Fabbricazione a par- capitolo 27 nerali, oli mi- tire da materiali di
nerali e prodot- qualsiasi voce, esclu-
ti della loro si quelli della stes-
distillazione; sa voce del prodotto
sostanze bitu-
minose; cere mi-
nerali, esclusi:

ex 2707 Oli in cui i - Operazioni di raf-
costituenti aro- finazione e/o uno o
matici superano, diversi trattamenti
in peso, i co- specifici (I tratta-
stituenti non menti specifici sono
aromatici, trat- asposti nelle note
tandosi di pro- introduttive 7.1 e 7.3)
dotti analoghi
agli oli di mi- o
nerali prove-
nienti dalla di- Altre operazioni in
stillazione dei cui tutti i materiali
catrami di car- utilizzati sono clas-
bon fossile ot- sificati in una voce
tenuti ad alta diversa da quella del
temperatura di- prodotto. Tuttavia,
stillanti piu' materiali della
del 65 % del lo- stessa voce del pro-
ro volume fino dotto possono essere
a 250 gradi cen- utilizzati a condi-
tigradi (compre- zione che il loro
se le miscele di valore totale non
benzine e di ben- superi il 50% del
zolo), destinati prezzo franco fab-
ad essere utiliz- brica del prodotto
zati come carbu-
ranti o come com-
bustibili

ex 2709 Oli greggi di Distillazione piroge-
minerali bitumi- nica dei minerali bi-
nosi tuminosi

2710 Oli di petrolio Operazioni di raffi-
o di minerali nazione e/o uno o
bituminosi, di- diversi trattamenti
versi dagli oli specifici (I trat-
greggi; prepara- tamenti specifici so-
zioni non nomi- no esposti nella nota
nate ne' compre- introduttiva 7.2)
se altrove, con-
tenenti, in pe- o
so, 70 % o piu'
di oli di petro- Altre operazioni in
lio e di mine- cui tutti i materiali
rali bituminosi utilizzati sono clas-
e delle quali sificati in una voce
tali oli costi- diversa da quella del
tuiscono il com- prodotto. Tuttavia,
ponente base; materiali della stes-
residui di oli sa voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

2711 Gas di petrolio Operazioni di raffi-
ed altri idro- nazione e/o uno o di-
carburi gassosi versi trattamenti
specifici (I trat-
tamenti specifici so-
no esposti nella nota
introduttiva 7.2)

o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto. Tuttavia,
materiali della stes-
sa voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

2712 Vaselina; paraf- Operazioni di raffi-
fina, cera di nazione e/o uno o
petrolio micro- diversi trattamenti
cristallina, specifici (I trat-
"slack wax", tamenti specifici
ozocerite, cera sono esposti nella
di lignite, cera nota 7.2)
di torba, altre
cere minerali e o
prodotti simili
ottenuti per Altre operazioni in
sintesi o con cui tuoi i materiali
altri procedi- utilizzati sono clas-
menti, anche sificati in una voce
colorati diversa da quella del
prodotto. Tuttavia,
materiali della stes-
sa voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

2713 Coke di petro- Operazioni di raffi-
lio, bitume di nazione e/o uno o
petrolio ed al- diversi trattamenti
tri residui de- specifici (I tratta-
gli oli di pe- menti specifici sono
trolio o di mi- esposti nelle note in-
nerali bitu- troduttive 7.1 e 7.3)
minosi
o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
differente da quella
del prodotto. Tutta-
via, materiali della
stessa voce del pro-
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2714 Bitumi ed Operazioni di raffi-
asfalti, natu- nazione e/o uno o
rali; scisti e diversi trattamenti
sabbie bitumi- specifici (I tratta-
nosi; asfaltiti menti specifici sono
e rocce asfal- esposti nelle note in-
tiche troduttive 7.1 e 7.3)

o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella del
prodotto. Tuttavia,
materiali della stes-
sa voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

2715 Miscele bitumi- Operazioni di raffi-
nose a base di nazione e/ o uno o
asfalto o di bi- diversi trattamenti
tume naturali, specifici (I tratta-
di bitume di pe- menti specifici sono
trolio, di ca- esposti nelle note in-
trame minerale troduttive 7.1 e 7.3)
o di pece di ca-
trame minerale o
(per esempio:
mastici bitumi- Altre operazioni in
nosi, "cut- cui tutti i materiali
backs") utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella
del prodotto. Tutta-
via, materiali della
stessa voce del pro-
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro va-
lore totale non su-
peri il 50% del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimici Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 28 inorganici; com- tire da materiali cui il valore di
posti inorgani- di qualsiasi voce, tutti i materia-
ci od organici esclusi quelli della li utilizzati
di metalli pre- stessa voce del non superi il
ziosi, di ele- prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo
menti radioat- materiali della franco fabbrica
tivi, di metalli stessa voce del del prodotto
delle terre rare prodotto possono
o di isotopi, essere utilizzati
esclusi: a condizione che
il loro valore to-
tale non superi il
20% del prezzo fran-
co fabbrica del pro-
dotto

ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termico
o elettrolitico in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2811 Triossido di Fabbricazione a par- Fabbricazione in
zolfo tire da diossido di cui il valore di
zolfo tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 2833 Solfato di allu- Fabbricazione in cui
minio il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto

ex 2840 Perborato di Fabbricazione a par- Fabbricazione in
sodio tire da tetraborato cui il valore di
bisodico pentaidrato tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimi- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 29 ci organici, tire da materiali cui il valore di
esclusi: di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli del- li utilizzati
stessa voce del non superi il
prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo
materiali della franco fabbrica
stessa voce del del prodotto
prodotto possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto

ex 2901 Idrocarburi aci- Operazioni di raffi-
clici utilizzati nazione e/o uno o
come carburanti diversi trattamenti
o come combusti- specifici (I tratta-
bili menti specifici sono
esposti nelle note
introduttive 7.1 e 7.3)

o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
differente da quella
del prodotto. Tutta-
via, materiali della
stessa voce del pro-
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro va-
lore totale non su-
peri il 50% del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto

ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di raffi-
e cicloolefinici nazione e/o uno o
(diversi dal- diversi trattamenti
l'azulene), ben- specifici (I tratta-
zene, toluene e menti specifici sono
xileni, desti- esposti nelle note
nati ad essere 7.1 e 7.3)
utilizzati come
carburanti o o
come combusti-
bili Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati sono clas-
sificati in una voce
differente da quella
del prodotto. Tutta-
via, materiali della
stessa voce del pro-
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro va-
lore totale non su-
peri il 50% del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto

ex 2905 Alcolati metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
lici di questa tire da materiali cui il valore di
voce e di eta- di qualsiasi voce, tutti i materia-
nolo compresi gli altri li utilizzati
materiali della voce non superi il
2905. Tuttavia, gli 40% del prezzo
alcolati metallici franco fabbrica
di questa voce pos- del prodotto
sono essere utiliz-
zati a condizione
che il loro valore
totale non superi
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

2915 Acidi monocar- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
bossilici aci- tire da materiali di cui il valore di
clici saturi e qualsiasi voce. Tut- tutti i materia-
loro anidridi, tavia, il valore li utilizzati
alogenuri, pe- di tutti i mate- non superi il
rossidi e peros- riali delle voci 40 % del prezzo
siacidi; loro 2915 e 2916 utiliz- franco fabbrica
derivati aloge- zati non deve ecce- del prodotto
nati, solfonati, dere il 20 % del
nitrati o prezzo franco fab-
nitrosi brica del prodotto

ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a par- Fabbricazione in
e loro derivati tire da materiali cui il valore di
alogenati, sol- di qualsiasi voce. tutti i materia-
fonati, nitrati Tuttavia, il valo- li utilizzati
o nitrosi re di tutti i ma- non superi il
teriali della voce 40% del prezzo
2909 utilizzati non franco fabbrica
deve eccedere il del prodotto
20 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- Acetali cicli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
ci ed emiacetali tire da materiali cui il valore di
interni; loro di qualsiasi voce tutti i materia-
derivati aloge- li utilizzati
nati, solfonati, non superi il
nitrati o 40% del prezzo
nitrosi franco fabbrica
del prodotto

2933 Composti etero- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
ciclici con uno tire da materiali cui il valore di
o piu' eteroato- di qualsiasi voce. tutti i materia-
mi di solo azoto Tuttavia, il valo- li utilizzati
re di tutti i ma- non superi il
teriali delle voci 40% del prezzo
2932 e 2933 utiliz- franco fabbrica
zati non deve ec- del prodotto
cedere il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

2934 Acidi nucleici Fabbricazione a par- Fabbricazione in
e loro sali, di tire da materiali cui il valore di
costituzione di qualsiasi voce. tutti i materia-
chimica definita Tuttavia, il valore li utilizzati
o no; altri com- di tutti i materiali non superi il
posti eteroci- delle voci 2932, 40% del prezzo
clici 2933 e 2934 utiliz- franco fabbrica
zati non deve ec- del prodotto
cedere il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 2939 Concentrati di Fabbricazione in
paglia di papa- cui il valore di
vero contenenti, tutti i materiali
in peso, 50 % o utilizzati non su-
piu di alcaloidi peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti farma- Fabbricazione a par- capitolo 30 ceutici, tire da materiali
esclusi: di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto. Tuttavia, ma-
teriali della stessa
voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3002 Sangue umano;
sangue animale
preparato per
usi terapeutici,
profilattici o
diagnostici;
sieri specifici,
altre frazioni
del sangue, pro-
dotti immunolo-
gici modificati,
anche ottenuti
mediante proce-
dimenti biotec-
nologici; vac-
cini, tossine,
colture di mi-
croorganismi
(esclusi i lie-
viti) e prodotti
simili:

- Prodotti com- Fabbricazione a par-
posti da due o tire da materiali di
piu elementi me- qualsiasi voce, com-
scolati per uso presi gli altri ma-
terapeutico o teriali della voce
profilattico op- 3002. Tuttavia, ma-
pure da prodotti teriali corrispon-
non mescolati denti alla presente
per la stessa descrizione possono
utilizzazione, essere utilizzati
presentati sotto a condizione che il
forma di dosi o loro valore totale
condizionati per non superi il 20 %
la vendita al del prezzo franco
minuto fabbrica del prodotto

- altri:

- Sangue umano Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce, com-
presi gli altri ma-
teriali della voce
3002. Tuttavia, ma-
teriali corrispon-
denti alla presente
descrizione possono
essere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- Sangue animale Fabbricazione a par-
preparato per tire da materiali di
usi terapeutici qualsiasi voce, com-
o profilattici presi gli altri ma-
teriali della voce
3002. Tuttavia, ma-
teriali corrispon-
denti alla presente
descrizione possono
essere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- Frazioni di Fabbricazione a par-
sangue diverse tire da materiali di
da antisieri, qualsiasi voce, com-
emoglobina, glo- presi gli altri ma-
buline del san- teriali della voce
gue e siero-glo- 3002. Tuttavia, ma-
buline teriali corrispon-
denti alla presente
descrizione possono
essere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- Emoglobina, Fabbricazione a par-
globuline del tire da materiali di
sangue e siero- qualsiasi voce, com-
globuline presi gli altri ma-
teriali della voce
3002. Tuttavia, ma-
teriali corrispon-
denti alla presente
descrizione possono
essere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali di



NOTE

1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. 4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



 
qualsiasi voce, com-
presi gli altri ma-
teriali della voce
3002. Tuttavia, ma-
teriali corrispon-
denti alla presente
descrizione possono
essere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i pro-
dotti delle voci
3002, 3005 o
3006):

- ottenuti a Fabbricazione a par-
partire da ami- tire da materiali di
cacina della qualsiasi voce,
voce 2941 esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione:

- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
materiali delle voci
3003 o 3004 possono
essere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 3006 Rifiuti farma- L'origine del prodotto
ceutici elencati nella sua classifica-
nella nota 4 k) zione iniziale e' man-
di questa capi- tenuta
tolo -------------------------------------------------------------------- ex Concimi; Fabbricazione a par Fabbricazione in capitolo 31 esclusi: tire da materiali cui il valore di
di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli del- li utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo
materiali della franco fabbrica
stessa voce del pro- del prodotto
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione: Fabbricazione in
o chimici conte- cui il valore di
nenti due o tre - a partire da mate- tutti i materia-
degli elementi riali di qualsiasi li utilizzati
fertilizzanti: voce, esclusi quelli non superi il
azoto, fosforo della stessa voce 40% del prezzo
e potassio; al- del prodotto. Tutta- franco fabbrica
tri concimi; via, materiali del- del prodotto
prodotti di la stessa voce del
questo capitolo prodotto possono es-
presentati sia sere utilizzati a
in tavolette o condizione che il
forme simili, loro valore totale
sia in imbal- non superi il 20 %
laggi di un peso del prezzo franco
lordo inferiore fabbrica del pro-
o uguale a 10 dotto, e
kg, esclusi i
seguenti pro-
dotti:

- nitrato di - in cui il valore di
sodio tutti i materiali
- calciocianam- utilizzati non superi
mide il 50 % del prezzo
- solfato di po- franco fabbrica
tassio del prodotto
- solfato di
magnesio e di
potassio -------------------------------------------------------------------- ex Estratti per Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 32 concia o per tire da materiali di cui il valore di
tinta, tannini qualsiasi voce, tutti i materia-
e loro derivati; esclusi quelli della li utilizzati
pigmenti ed al- stessa voce del pro- non superi il
tre sostanze co- dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
loranti; pitture teriali della stes- franco fabbrica
e vernici; ma- sa voce del prodot- del prodotto
stici; inchio- to possono essere
stri, esclusi: utilizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione in
sali, eteri, partire da estratti cui il valore di
esteri e altri per concia di ori- tutti i materia-
derivati gine vegetale li utilizzati
non superi il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

3205 Lacche colo- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
ranti; prepara- tire da materiali di cui il valore di
zioni a base di qualsiasi voce, tutti i materia-
lacche coloran- esclusi quelli delle li utilizzati
ti, previste voci 3203, 3204 e non superi il
nella nota 3 di 3205. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
questo capitolo teriali della voce franco fabbrica
(La nota 3 del 3205possono essere del prodotto
capitolo 32 pre- uti lizzati a condi-
cisa che si zione che il loro
tratta di pre- valore totale non
parazioni del superi il 20 % del
tipo utilizzato prezzo franco fab-
per colorare brica del prodotto
qualsiasi mate-
riale, o di pre-
parazioni uti-
lizzate quali
ingredienti nel-
la fabbricazione
di coloranti,
purche' non siano
classificate in
un'altra voce
del capitolo 32) ------------------------------------------------------------------- ex Oli essenziali e Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 33 resinoidi; pro- tire da materiali di cui il valore di
dotti per profu- qualsiasi voce, tutti i materia-
meria o per to- esclusi quelli della li utilizzati
letta preparati stessa voce del pro- non superi il
e preparazioni dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
cosmetiche, teriali della stessa franco fabbrica
esclusi: voce del prodotto del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3301 Oli essenziali Fabbricazione a par- Fabbricazione in
(deterpenati o tire da materiali di cui il valore di
no) compresi qualsiasi voce, com- tutti i materia-
quelli detti presi materiali di li utilizzati
"concreti" o un "gruppo" (Per non superi il
"assoluti"; re- "gruppo" si intende 40% del prezzo
sinoidi; oleo- una parte della de- franco fabbrica
resine d'estra- scrizione della voce del prodotto
zione; soluzioni separata dal resto
concentrate di da un punto e vir-
oli essenziali gola) diverso di
nei grassi, ne- questa stessa voce.
gli oli fissi, Tuttavia, materiali
nelle cere o nei dello stesso gruppo
prodotti analo- del prodotto possono
ghi, ottenute essere utilizzati a
per "enfleurage" condizione che il
o macerazione; loro valore totale
sottoprodotti non superi il 20 %
terpenici resi- del prezzo franco fab-
duali della de- brica del prodotto
terpenazione de-
gli oli essen-
ziali; acque di-
stillate aroma-
tiche e solu-
zioni acquose di
oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex Saponi, agenti Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 34 organici di su- tire da materiali cui il valore di
perficie, prepa- di qualsiasi voce, tutti i materia-
razioni per li- esclusi quelli della li utilizzati
scivie, prepara- stessa voce del pro- non superi il
zioni lubrifi- dotto. Tuttavia, ma- 40% del prezzo
canti, cere ar- teriali della stessa franco fabbrica
tificiali, cere voce del prodotto del prodotto
preparate, pro- possono essere uti-
dotti per pulire lizzati a condizione
e lucidare, can- che il loro valore
dele e prodotti totale non superi il
simili, paste 20% del prezzo franco
per modelli; fabbrica del prodotto
"cere per
l'odontoiatria"
e composizioni
per l'odontoia-
tria a base di
gesso, esclusi:

ex 3403 Preparazioni lu- Operazioni di raffi-
brificanti con- nazione e/o uno o
tenenti meno del diversi trattamenti
70 % in peso di specifici (I tratta-
oli di petrolio menti specifici sono
o di minerali esposti nelle note
bituminosi introduttive 7.1 e
7.3)

o

Altre operazioni in
cui tutti i materiali
utilizzati devono es-
sere classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali
della stessa voce del
prodotto possono es-
sere utilizzati a
condizione che il lo-
ro valore totale non
superi il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto

3404 Cere artificiali
e cere preparate:

- a base di pa- Fabbricazione a par-
raffine, di cere tire da materiali di
di petrolio o di qualsiasi voce,
minerali bitumi- esclusi quelli della
nosi, di residui stessa voce del pro-
paraffinici dotto. Tuttavia, ma-
teriali della stessa
voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in
tire da materiali di cui il valore di
qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi: li utilizzati
non superi il
- gli oli idrogenati 40% del prezzo
aventi il carattere franco fabbrica
delle cere della vo- del prodotto
ce 1516,

- gli acidi grassi
non definiti chimi-
camente o gli alcoli
grassi industriali
della voce 3823, e

- i materiali della
voce 3404

Tuttavia, questi ma-
teriali possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Sostanze albumi- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 35 noidi; prodotti tire da materiali cui il valore di
a base di amidi di qualsiasi voce, tutti i materia-
o di fecole mo- esclusi quelli del- li utilizzati
dificati; colle; la stessa voce del non superi il
enzimi, esclusi: prodotto. Tuttavia, 40% del prezzo
materiali della franco fabbrica
stessa voce del del prodotto
prodotto possono
essere utilizzati
a condizione che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3505 Destrina ed al-
tri amidi e fe-
cole modificati
(per esempio:
amidi e fecole,
pregelatinizzati
od esterificati);
colle a base di
amidi o di feco-
le, di destina o
di altri amidi o
fecole modificati:

- eteri ed este- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
ri di amidi o di tire da materiali di cui il valore di
fecole qualsiasi voce, com- tutti i materia-
presi gli altri ma- li utilizzati
teriali della voce non superi il
3505 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in
tire da materiali di cui il valore di
qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli della li utilizzati
voce 1108 non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in cui
non nominati ne' il valore di tutti i
compresi altrove materiali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 36 Polveri ed Fabbricazione a par- Fabbricazione in
esplosivi; ar- tire da materiali cui il valore di
ticoli pirotec- di qualsiasi voce, tutti i materia-
nici; fiammife- esclusi quelli della li utilizzati
ri; leghe piro- stessa voce del pro- non superi il
foriche; sostan- dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo
ze infiammabili teriali della stes- franco fabbrica
sa voce del prodotto del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti per la Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 37 fotografia o per tire da materiali di cui il valore
la cinematogra- qualsiasi voce, di tutti i mate-
fia, esclusi: esclusi quelli del- riali utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo
materiali della franco fabbrica
stessa voce del del prodotto
prodotto possono
estere utilizzati a
condizioni che il
loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3701 Lastre e pelli-
cole fotografi-
che piane, sen-
sibilizzate, non
impressionate, di
materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili; pelli-
cole fotografiche
piane a sviluppo
e stampa istanta-
nei, sensibiliz-
zate, non impres-
sionate, anche in
cancatori:

- pellicole a Fabbricazione a par- Fabbricazione in
colori per appa- tire da materiali di cui il valore di
recchi fotogra- qualsiasi voce, tutti i materia-
fici a sviluppo esclusi quelli delle li utilizzati
istantaneo, in voci 3701 e 3202. non superi il
caricatori Tuttavia, materiali 40 % del prezzo
della voce 3702 pos- franco fabbrica
sono essere utiliz- del prodotto
zati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
30 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a par- Fabbricazione in
tire da materiali di cui il valore di
qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli delle li utilizzati
voci 3701 a 3702. non superi il
Tuttavia, materiali 40 % del prezzo
delle voci 3701 e franco fabbrica
3702 possono essere del prodotto
utilizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

3702 Pellicole foto- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
grafiche sensi- tire da materiali di cui il valore di
bilizzate, non qualsiasi voce, tutti i materia-
impressionate, esclusi quelli delle li utilizzati
in rotoli, di voci 3701 o 3702 non superi il
materie diverse 40 % del prezzo
dalla carta, dal franco fabbrica
cartone o dai del prodotto
tessili; pelli-
cole fotografi-
che a sviluppo e
a stampa istan-
tanei, in rotoli,
sensibilizzate,
non impressionate

3704 Lastre, pelli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
cole, carte, tire da materiali cui il valore di
cartoni e tes- di qualsiasi voce, tutti i materia-
sili, fotogra- esclusi quelli delle li utilizzati
fici, impressio- voci da 3701 a 3704 non superi il
nati ma non svi- 40 % del prezzo
luppati franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti vari Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 38 delle industrie tire da materiali cui il valore di
chimiche, di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi: esclusi quelli del- li utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo
materiali della franco fabbrica
stessa voce del pro- del prodotto
dotto possono essere
utilizzati a condi-
zione che il loro
valore totale non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3801 - Grafite collo- Fabbricazione in cui
idale in sospen- il valore di tutti i
sione nell'olio materiali utilizzati
e grafite semi- non superi il 50 %
colloidale; pa- del prezzo franco
sta di carbonio fabbrica del prodotto
per elettrodi

- Grafite in Fabbricazione in cui Fabbricazione in
forma di pasta, il valore di tutti i cui il valore di
costituite da materiali della voce tutti i materia-
una miscela di utilizzati non supe- li utilizzati
piu' del 30 %, ri il 20 % del prez- non superi il
in peso, di gra- zo franco fabbrica 40 % del prezzo
fite, e di oli del prodotto franco fabbrica
minerali 3403 del prodotto

ex 3803 Talloi raffinato Raffinazione di Fabbricazione in
talloi greggio cui il valore di
tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3805 Essenza di tre- Depurazione consi- Fabbricazione in
mentina al sol- stente nella distil- cui il valore di
fato, depurata lazione o nella raf- tutti i materia-
finazione dell'es- li utilizzati
senza di trementina non superi il
al solfato, greggia 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3806 "Gomme-esteri" Fabbricazione a Fabbricazione in
partire da acidi cui il valore di
resinici tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 3807 Pece nera (pece Distillazione del Fabbricazione in
di catrame catrame di legno cui il valore di
vegetale) tutti i materia-
li utilizzati
non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

3808 Insetticidi, ro- Fabbricazione in cui
denticidi, fun- il valore di tutti i
gicidi, erbici- materiali utilizzati
di, inibitori di non superi il 50 %
germinazione e del prezzo franco
regolatori di fabbrica del prodotto
crescite per
piante, disinfet-
tanti e prodotti
simili presentati
in forme o in im-
ballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato
di preparazioni
o in forma di og-
getti quali nastri
stoppini e candele
solforati e carte
moschicide

3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in cui
tatura o di fi- il valore di tutti i
nitura, accele- materiali utilizzati
ranti di tintura non superi il 50 %
o di fissaggio del prezzo franco
di materie co- fabbrica del prodotto
loranti e altri
prodotti e pre-
parazioni (per
esempio: bozzime
preparate e pre-
parazioni per la
mordenzatura),
dei tipi utiliz-
zati nelle indu-
strie tessili,
della carta, del
cuoio o in indu-
strie simili, non
nominati ne' com-
presi altrove

3810 Preparazioni per Fabbricazione in cui
il decapaggio il valore di tutti i
dei metalli; materiali utilizzati
preparazioni di- non superi il 50 %
sossidanti per del prezzo franco
saldare o bra- fabbrica del prodotto
sare ed altre
preparazioni au-
siliarie per la
saldatura o la
brasatura dei
metalli; paste e
polveri per sal-
dare o brasare,
composte di me-
tallo e di altri
prodotti; prepa-
razioni dei tipi
utilizzati per il
rivestimento o il
riempimento di
elettrodi o di
bacchette per
saldatura

3811 Preparazioni an-
tidetonanti, ini-
bitori di ossida-
zione, additivi
peptizzanti, pre-
parazioni per mi-
gliorare la vi-
scosita', addi-
tivi contro la
corrosione ed al-
tri additivi pre-
parati, per oli
minerali (compre-
sa la benzina) o
per altri liquidi
adoperati per gli
stessi scopi de-
gli oli minerali:

- additivi pre- Fabbricazione in cui
parati per oli il valore di tutti i
lubrificanti, materiali utilizzati
contenenti oli della voce 3811 non
di petrolio o di superi il 50 % del
minerali bitu- prezzo franco fab-
minosi brica del prodotto

- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3812 Preparazioni Fabbricazione in cui
dette "accele- il valore di tutti i
ranti di vulca- materiali utilizzati
nizzazione"; non superi il 50 %
plastificanti del prezzo franco
composti per fabbrica del prodotto
gomma o materie
plastiche, non
nominati ne'
compresi altrove;
preparazioni an-
tiossidanti ed
altri stabiliz-
zanti composti
per gomma o ma-
terie plastiche

3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui
cariche per ap- il valore di tutti i
parecchi estin- materiali utilizzati
tori; granate e non superi il 50 %
bombe estintrici del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3814 Solventi e di- Fabbricazione in cui
luenti organici il valore di tutti i
composti, non materiali utilizzati
nominati ne' non superi il 50 %
compresi altro- del prezzo franco
ve; preparazioni fabbrica del prodotto
per togliere
pitture o vernici

3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui
drogati per es- il valore di tutti i
sere utilizzati materiali utilizzati
in elettronica, non superi il 50 %
in forma di di- del prezzo franco
schi, piastrine fabbrica del prodotto
o forme analoghe;
composti chimici
drogati per es-
sere utilizzati
in elettronica

3819 Liquidi per fre- Fabbricazione in cui
ni idraulici ed il valore di tutti i
altri liquidi materiali utilizzati
preparati per non superi il 50 %
trasmissioni del prezzo franco
idrauliche, non fabbrica del prodotto
contenenti o
contenenti meno
di 70 %, in peso,
di oli di petro-
lio o di mine-
rali bituminosi

3820 Preparazioni an- Fabbricazione in cui
tigelo e liquidi il valore di tutti i
preparati per lo materiali utilizzati
sbrinamento non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

3822 Reattivi per Fabbricazione in cui
diagnostica o il valore di tutti i
da laboratorio materiali utilizzati
su qualsiasi non superi il 50 %
supporto e reat- del prezzo franco
tivi per diagno- fabbrica del prodotto
stica a da labo-
ratorio prepa-
rati, anche pre-
sentati su sup-
porto, diversi da
quelli delle voci
3002 o 3006; ma-
teriali di rife-
rimento certifi-
cati

3823 Acidi grassi
monocarbossi-
lici industriali;
oli acidi di
raffinazione;
alcoli grassi
industriali:

- acidi grassi Fabbricazione a par-
monocarbossilici tire da materiali di
industriali; oli qualsiasi voce,
acidi di raffi- esclusi quelli del-
nazione la stessa voce del
prodotto

- alcoli grassi Fabbricazione a par-
industriali tire da materiali di
qualsiasi voce, com-
presi gli altri mate-
riali della voce 3823

3824 Leganti prepa-
rati per forme o
per anime da fon-
deria, prodotti
chimici e prepa-
razioni delle in-
dustrie chimiche
o delle industrie
connesse (compre-
se quelle costi-
tuite da miscele
di prodotti natu-
rali), non nomi-
nati ne' compresi
altrove:

- i seguenti Fabbricazione a par- Fabbricazione in
prodotti della tire da materiali di cui il valore di
presente voce: qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli della li utilizzati
- leganti prepa- stessa voce del pro- non superi il
rati per forme dotto. Tuttavia, ma- 40 % del prezzo
o per anime da teriali della stessa franco fobbrica
fonderia, a par- voce del prodotto del prodotto
tire da prodotti possono essere uti-
resinosi natu- lizzati a condizione
rali che il loro valore
totale non superi il
- acidi nafte- 20 % del prezzo franco
nici, loro sali fabbrica del prodotto
insolubili in
acqua e loro
esteri

- sorbitolo di-
verso da quello
della voce 2905

- solfonati di
petrolio, esclusi
i solfonati di
petrolio di me-
talli alcalini,
d'ammonio o
d'etanolammine;
acidi solfonici
di oli minerali
bituminosi, tio-
fenici, e loro
sali

- scambiatori di
ioni

- composizioni as-
sorbenti per com-
pletare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche

- ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione
del gas

- acque ammonia-
cali e masse de-
pissanti esaurite
provenienti dalla
depurazione del
gas illuminante

- acidi solfonaf-
tenici e loro sa-
li insolubili in
acqua e loro
esteri

- oli di flemma e
di Dippel

- miscele di sali
aventi differenti
anioni

- paste da copia-
tura a base gela-
tinosa, anche su
supporto di carta
o di tessuto

- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a Materie plasti- 3915 che in forme
primarie:
cascanti, rita-
gli e rottami di
plastica esclusi
i prodotti delle
voci ex 3907 e
3912 per i quali
la relativa re-
gola e' specifi-
cata in appresso:

- prodotti addi- Fabbricazione in Fabbricazione in
zionali omopoli- cui: cui il valore di
merizzati nei tutti i materia-
quali la parte - il valore di tutti li utilizzati
di un monomero i materiali utiliz- non superi il
rappresenta ol- zati non superi il 25 % del prezzo
tre il 99%, in 50 % del prezzo franco fabbrica
peso, del tenore franco fabbrica del prodotto
totale del po- del prodotto, e
limero
- entro il predetto
limite, il valore
di tutti i materiali
del capitolo 39 uti-
lizzati non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)

- altri Fabbricazione in cui Fabbricazione in
il valore di tutti cui il valore di
i materiali del ca- tutti i materia-
pitolo 39 utilizzati li utilizzati
non superi il 20 % non superi il
del prezzo franco 25 % del prezzo
fabbrica del pro- franco fabbrica
dotto (Nel caso del prodotto
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)

ex 3907 - Copolimeri, Fabbricazione a par-
ottenuti da po- tire da materiali
licartionati e di qualsiasi voce,
copolimeri acri- esclusi quelli della
lonitrile-buta- stessa voce del pro-
diene-stirene dotto. Tuttavia, ma-
(ABS) teriali della stessa
voce del prodotto
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
50 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto
(Nel caso di prodotti
composti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)

- Poliestere Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali del capi-
tolo 39 utilizzati
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodot-
to e/o fabbricazione
a partire da poli-
carbonato di tetra-
bromo (bisfenolo A)

3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in cui
derivati chimi- il valore di tutti i
ci, non nominati materiali della stes-
ne' compresi al- sa voce del prodotto
trove, in forme utilizzati non superi
primarie il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

da 3916 a Semilavorati e 3921 lavori di pla-
stica, esclusi
quelli delle
voci ex 3916,
ex 3917, ex 3920
e ex 3921, per i
quali le relative
regole sono spe-
cificate in ap-
presso:

- prodotti piat- Fabbricazione in cui Fabbricazione in
ti, non solamen- il valore di tutti i cui il valore di
te lavorati in materiali del capi- tutti i materia-
superficie o ta- tolo 39 utilizzati li utilizzati
gliati in forma non superi il 50 % non superi il
diversa da quel- del prezzo franco 25 % del prezzo
la quadrata o fabbrica del pro- franco fabbrica
rettangolare; dotto del prodotto
altri prodotti,
non semplicemen-
te lavorati in
superficie

- altri

-- prodotti ad- Fabbricazione in Fabbricazione in
dizionali omopo- cui: cui il valore di
limerizzati nei tutti i materia-
quali la parte - il valore di tutti li utilizzati
di un monomero i materiali utiliz- non superi il
rappresenta ol- zati non superi il 25 % del prezzo
tre il 90 % in 50 % del prezzo franco fabbrica
peso, del tenore franco fabbrica del del prodotto
totale del poli- prodotto, e
mero
- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39 uti-
lizzati non superi
il 20 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)

-- altri Fabbricazione in cui Fabbricazione in
il valore di tutti cui il valore di
i materiali del ca- tutti i materia-
pitolo 39 utilizzati li utilizzati
non superi il 20% non superi il
del prezzo franco 25 % del prezzo
fabbrica del pro- franco fabbrica
dotto (Nel caso di del prodotto
prodotti compo-
sti di materiali
delle voci da 3901
a 3906, da un lato
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la re-
strizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)

ex 3916 e Profilati e tubi Fabbricazione in Fabbricazione in ex 3917 cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tut- li utilizzati
ti i materiali uti- non superi il
lizzati non superi 25 % del prezzo
il 50% del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite il valore di
tutti i materiali
della stessa voce
del prodotto utiliz-
zati non superi il
20 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 3920 - Fogli e pelli- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
licole di iono- tire da un sale par- cui il valore di
meri ziale di termopla- tutti i materia-
stica, che e' un co- li utilizzati
polimero d'etilene e non superi il
dell'acido metacri- 25 % del prezzo
lico parzialmente franco fabbrica
neutralizzato con del prodotto
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio

- Fogli di cel- Fabbricazione in cui
lulosa rigene- il valore di tutti
rata, di poliam- i materiali della
midi o di polie- stessa voce del pro-
tilene dotto utilizzati non
superi il 20 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 3921 Fogli di pla- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
stica, metalliz- tire da fogli di po- cui il valore di
zati liestere altamente tutti i materia-
trasparenti di spes- li utilizzati
sore inferiore a non superi il
23 micron (Sono con- 25 % del prezzo
siderati altamente franco fabbrica
trasparenti i fogli del prodotto
il cui assorbimento
ottico - misurato
secondo l'ASTM-D
1003-16 dal trasmis-
sometro di Gardner
(fattore di opacita')
- e' infariore al 2%)

da 3922 a Articoli di Fabbricazione in cui 3926 plastica il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Gomma e lavori Fabbricazione a par- capitolo 40 di gomma, tire da materiali di
esclusi: qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto

ex 4001 Lastre "crepe" Laminazione di fogli
di gomma per "crepe" di gomma
suole naturale

4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui
non vulcanizza- il valore di tutti
ta, in forme i materiali utiliz-
primarie o in zati, esclusa la gom-
lastre, fogli o ma naturale, non su-
nastri peri il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

4012 Pneumatici ri-
generati o usati
di gomma, gomme
piene o semipie-
ne, battistrada
per pneumatici
e protettori
("flaps"), di
gomma:

- pneumatici, Rigenerazione di
gomme piene o pneumatici usati o
semipiene, rige- di gomme piene o
nerate, di gomma semipiene usate

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 4011 e 4012

ex 4017 Lavori di gomma Fabbricazione a par-
indurita tire da gomma indurita -------------------------------------------------------------------- ex Pelli (diverse Fabbricazione a par- capitolo 41 da quelle per tire da materiali
pellicceria) e di qualsiasi voce,
cuoio, esclusi: esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli di
ovini, senza ovini
vello

da 4104 a Cuoi e pelli de- Riconciatura di 4106 pilate e pelli cuoio e pelli pre-
di animali senza conciati
peli, conciato o
in crosta, anche o
spaccati, ma non
altrimenti pre- Fabbricazione a par-
pararti tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto

4107, 4112 e Cuoi preparati Fabbricazione a par- 4113 dopo la concia tire da materiali
o dopo l'essic- di qualsiasi voce,
cazione e cuoi esclusi quelli delle
e pelli pergame- voci da 4104 a 4113
nati, depilati,
e cuoi preparati
dopo la concia e
cuoi e pelli per-
gamenati, di ani-
mali senza peli,
anche spaccati,
diversi da quelli
della voce 4114

ex 4114 Cuoi e pelli, Fabbricazione a par-
verniciati o tire da cuoio e pelli
laccati: cuoi delle voci da 4104 a
e pelli, metal- 4106, a condizione
lizzali che il loro valore
totale non superi il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 42 Lavori di cuoio Fabbricazione a par-
o di pelli; og- tire da materiali
getti di selle- di qualsiasi voce,
ria e finimenti; esclusi quelli della
oggetti da viag- stessa voce del
gio, borse, bor- prodotto
sette e simili
contenitori; la-
vori di budella -------------------------------------------------------------------- ex Pelli da pel- Fabbricazione a par- capitolo 43 licceria e loro tire da materiali
lavori; pellicce di qualsiasi voce,
artificiali, esclusi quelli del-
esclusi: la stessa voce del
prodotto

ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate
o preparate,
riunite:

- tavole, croci Imbianchimento o
e manufatti tintura, oltre al
simili taglio ed alla con-
fezione di pelli da
pellicceria conciate
o preparate

- altri Fabbricazione a par-
tire da pelli da pel-
licceria conciate o
preparate, non cucite

4303 Indumenti, ac- Fabbricazione a par-
cessori di ab- tire da pelli da pel-
bigliamento ed licceria conciate o
altri oggetti preparate, non cucite,
di pelli da pel- della voce 4302
licceria -------------------------------------------------------------------- ex Legno, carbone Fabbricazione a par- capitolo 44 di legna e la- tire da materiali
vori di legno, di qualsiasi voce,
esclusi: esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 4403 Legno semplice- Fabbricaziotte a
mente squadrato partire da legno
grezzo, anche scor-
tecciato o sempli-
cemente sgrossato

ex 4407 Legno segato o Piallatura, leviga-
tagliato per il tura o incollatura
lungo, tranciato con giunture di
o sfogliato, testa
piallato, levi-
gato o incollato
con giunture di
testa, di spes-
sore superiore a
6 mm

ex 4408 Fogli da impial- Assemblatura in pa-
lacciarura (com- rallelo, piallatura,
presi quelli ot- levigatura o incol-
tenuti mediante latura con giunture
tranciatura di di testa
legno stratifi-
cato) e fogli
per compensati,
di spessore in-
feriore o uguale
a 6 mm, assem-
blati in paral-
lelo, ed altro
legno segato per
il lungo, tran-
ciato o sfoglia-
to, di spessore
inferiore o ugua-
le a 6 mm, pial-
lati, levigati
o incollati con
giuntrare di testa

ex 4409 Legno, profilato,
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o incol-
lato con giunture
di testa:

- levigato o Levigatura o incol-
incollato con latura con giunture
giunture di di testa
testa

- liste e moda- Fabbricazione di
nature liste o modanature

da ex 4410 a Liste e modana- Fabbricazione di ex 4413 ture, per cor- liste o modanature
nici, per la de-
corazione interna
di costruzioni,
per impianti
elettrici, e
simili

ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a par-
gabbie, cilindri tire da tavole non
ed imballaggi tagliate per un uso
simili, di legno determinato

ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a par-
tini, mastelli tire da legname da
ed altri lavori bottaio, segato sul-
da bottaio, e le due facce princi-
loro parti, di pali, ma non altri-
legno menti lavorato

ex 4418 - Lavori di fa- Fabbricazione a par-
legnameria e la- tire da materiali
vori di carpen- di qualsiasi voce,
teria per co- esclusi quelli della
struzioni, di stessa voce del pro-
legno dotto. Tuttavia, pos-
sono essere utiliz-
zati pannelli cellu-
lari o tavole di co-
pertura ("shingles"
e "shakes) di legno

- Liste e moda- Fabbricazione di
nature liste e modanature

ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a par-
per fiammiferi; tire da legno di qual-
zeppe di legno siasi voce, escluso
per calzature il legno in fuscelli
della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex Sughero e lavori Fabbricazione a par- capitolo 45 di sughero, tire da materiali
esclusi: di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

4503 Lavori in su- Fabbricazione a par-
ghero naturale tire da sughero na-
turale della voce 4501 -------------------------------------------------------------------- capitolo 46 Lavori di in- Fabbricazione a par-
treccio, da pa- tire da materiali
nieraio o da di qualsiasi voce,
stuoiaio esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 47 Paste di legno Fabbricazione a par-
o di altre ma- tire da materiali
terie fibrose di qualsiasi voce,
cellulosiche; esclusi quelli del-
carta o cartone la stessa voce del
da riciclare prodotto
(avanzi o rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex Carta e cartone; Fabbricazione a par- capitolo 48 lavori di pasta tire da materiali
di cellulosa, di di qualsiasi voce,
carta o di car- esclusi quelli del-
tone, esclusi: la stessa voce del
prodotto

ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a par-
semplicemente tire da materiali
rigati, lineati per la fabbricazione
o quadrettati della carta del
capitolo 47

4816 Carta carbone, Fabbricazione a par-
carta detta tire da materiali
"autocopiante" per la fabbricazione
e altra carta della carta del
per riproduzione capitolo 47
di copie (diver-
se da quelle
della voce 4809),
matrici complete
per duplicatori
e lastre offset,
di carta, anche
condizionate in
scatole

4817 Buste, biglietti Fabbricazione:
postali, carto-
line postali non - a partire da mate-
illustrate e riali di qualsiasi
cartoncini per voce, esclusi quelli
corrispondenza, della stessa voce
di carta o di del prodotto, e
cartone; sca-
tole, involucri - in cui il valore
a busta e simi- di tutti i materiali
li, di carta o utilizzati non superi
di cartone, con- il 50 % del prezzo
tenenti un as- franco fabbrica
sortimento di del prodotto
prodotti carto-
tecnici per cor-
rispondenza

ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a par-
tire da materiali
per la fabbricazione
della carta del
capitolo 47

ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione:
sacchetti, car-
tocci ed altri - a partire da mate-
imballaggi di riali di qualsiasi
carta, di carto- voce, esclusi quelli
ne, di ovatta di della stessa voce
cellulosa o di del prodotto, e
strati di fibre
di cellulosa - in cui il valore
di tuoi i materiali
utilizzati non su-
peri il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 4820 Blocchi di car- Fabbricazione in cui
ta da lettere il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non superi il
50% del prezzo,
franco fabbrica del
prodotto

ex 4823 Altra carta, Fabbricazione a par-
altro cartone, tire da materiali
altra ovatta di per la fabbricazione
cellulosa e al- della carta del
tri strati di capitolo 47
fibre di cellu-
losa, tagliati
a misura -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti del- Fabbricazione a par- capitolo 49 l'editoria, tire da materiali
della stampa o di qualsiasi voce,
delle altre in- esclusi quelli della
dustrie grafi- stessa voce del pro-
che; testi mano- dotto
scritti o dat-
tiloscritti e
piani, esclusi:

4909 Cartoline po- Fabbricazione a par-
stali stampate tire da materiali
o illustrare; di qualsiasi voce,
cartoline stam- esclusi quelli delle
pate con auguri voci 4909 e 4911
o comunicazioni
personali, anche
illustrate, con
o senza busta,
guarnizioni od
applicazioni

4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i bloc-
chi di calendari
da sfogliare:

- calendari del Fabbricazione:
genere "perpe-
tuo", o muniti - a partire da mate-
di blocchi di riali di qualsiasi
fogli sostitui- voce, esclusi quelli
bili, montati della stessa voce del
su aupporti di prodotto, e
materia diversa
dalla carta o - in cui il valore
dal cartone di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 4909 e 4911 -------------------------------------------------------------------- ex Seta, esclusi: Fabbricazione a par- capitolo 50 tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto

ex 5003 Cascanti di seta Cardatura o pettina-
(compresi i boz- tura dei cascami di
zoli non atti seta
alla trattura,
i cascami di
filatura e gli
sfilacciati),
cardati o pet-
tinati

da 5004 a Filati di seta Fabbricazione a par ex 5006 e filati di ca- tire da (Per le con-
scami di seta dizioni speciali re-
lative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scami di seta car-
dati, pettinati o
altrimenti preparati
per la filatura,

- altre fibre natu-
rali, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

5007 Tessuti di seta
o di cascami di
seta:

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura

- materiali chimici
o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita' di-
mensionale, finis-
saggio antipiega,
decatissaggio, im-
pregnazione super-
ficiale, rammendo
e slappolatura), a
condizione che il
valore dei tessili
non stampati utiliz-
zati non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Lana, peli fini Fabbricazione a par- capitolo 51 o grossolani, tire da materiali
filati e tes- di qualsiasi voce,
suti di crine, esclusi quelli della
esclusi: stessa voce del
prodotto

da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a par- 5110 di peli fini o tire da (Per le con-
grossolani o di dizioni speciali re-
crine lative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scami di seta car-
dati, pettinati o
altrimenti preparati
per la filatura,

- fibre naturali, non
cardate, ne' petti-
nate, ne' altrimenti
preparate per la fi-
latura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5111 a Tessuti di lana, 5113 di peli fini o
grossolani o di
crine:

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessili non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Cotone, esclusi Fabbricazione a par- capitolo 52 tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto

da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a par- 5207 tire da (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scami di seta car-
dati, pettinati o al-
trimenti preparati
per la filatura,

- fibre naturali,
non cardate, ne'
pettinate, ne' al-
trimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5208 a Tessuti di 5212 cotone:

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finsiasaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessili non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Altre fibre tes- Fabbricazione a par- capitolo 53 sili vegetali; tire da materiali
filati di carta di qualsiasi voce,
e tessuti di fi- esclusi quelli della
lati di carta, stessa voce del
esclusi: prodotto

da 5306 a Filati di altre Fabbricazione a par- 5308 fibre tessili tire da (Per le con-
vegetali; filati dizioni speciali rela-
di carta tive a prodotti costi-
tuiti da materie tes-
sili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scami di seta car-
dati, pettinati o al-
trimenti preparati
per la filatura,

- fibre naturali, non
cardate, ne' petti-
nate, ne' altrimenti
preparate per la fi-
latura,

- materiali chimici o
paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5309 a Tessuti di altre 5311 fibre tessili
vegetali; tes-
suti di filati
di carta:

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le condi-
zioni speciali rela-
tive a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- filati di iuta,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili,

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessili non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a Filati, monofi- Fabbricazione a par- 5406 lamenti e fili tire da (Per le con-
di filamenti dizioni speciali re-
sintetici o ar- lative a prodotti co-
tificiali stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scanti di seta car-
dati, pettinati o
altrimenti preparati
per la filatura,

- fibre naturali, non
cardate, ne' petti-
nate, ne' altrimenti
preparate per la fi-
latura,

- materiali chimici o
paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

5407 e Tessuti di fi- Fabbricazione a par- 5408 lati di fila- tire da filati sem-
menti sintetici plici (Per le con-
o artificiali: dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessili non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a Fibre sintetiche Fabbricazione a par- 5507 o artificiali in tire da materiali
fiocco chimici a paste
tessili

da 5508 a Filati e filati Fabbricazione a par- 5511 per cucire tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- seta greggia o ca-
scami di seta car-
dati, pettinati o
altrimenti preparati
per la filatura,

- fibre naturali, non
cardate, ne' petti-
nate, ne' altrimenti
preparate per la
filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

da 5512 a Tessuti di fibre 5516 sintetiche o ar-
tificiali in
fiocco:

- contenenti fi- Fabbricazione a par-
li di gomma tire da filati sem-
plici (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-:
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate ne' al-
trimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici
o paste tessili, o

- carta

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio
antipiega, decatis-
saggio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessili non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a par- capitolo 56 stoffe non tes- tire da (Per le con-
sute; filati dizioni speciali re-
speciali; spago, lative a prodotti co-
corde e funi; stituiti da materie
manufatti di tessili miste, cfr la
corderia, nota introduttiva 5):
esclusi:
- fibre naturali,

- filati di cocco,

- materiali chimici o
paste tessili,

- materiali per la
fabbricazione della
carta

5602 Feltri, anche
impregnati,
spalmati, rico-
perti o stra-
tificati:

- feltri all'ago Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali, o

- materiali chimici
o paste tessili

Tuttavia:

- il filato di poli-
propilene della voce
5402,

- le fibre di polipro-
pilene delle voci 5503
o 5506, o

- i fasci di fibre di
polipropilene della
voce 5501, nei quali
la denominazione di
un singolo filamento
o di una singola fi-
bra e' comunque in-
feriore a 9 decitex,
possono essere uti-
lizzati a condizione
che il loro valore
totale non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o

- materiali chimici o
paste tessili

5604 Fili e corde di
gomma, ricoperti
di materie tes-
sili; filati tes-
sili, lamelle o
forme simili del-
le voci 5404 o
5405, impregnati,
spalmati, rico-
perti o rivestiti
di gomma o di ma-
teria plastica:

- fili e corde Fabbricazione a par-
di gomma, rico- tire da fili o corde
perti di materie di gomma non ricoper-
tessili ti di materie tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali, non
cardate, ne' petti-
nate, ne' altrimenti
preparate per la fi-
latura,

- materiali chimici o
paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta

5605 Filati metallici Fabbricazione a par-
e filati metal- tire da (Per le con-
lizzati, anche dizioni speciali re-
spiralati (ver- lative a prodotti co-
golinati), co- stituiti da materie
stituiti da fi- tessili miste, cfr la
lati tessili, nota introduttiva 5):
lamelle o forme
simili delle - fibre naturali,
voci 5404 o
5405, combinati - fibre sintetiche o
con metallo in artificiali discon-
forma di fili, tinue, non cardate,
di lamelle o di ne' pettinate, ne'
polveri, oppure altrimenti preparate
ricoperti di per la filatura,
metallo
- materiali chimici
o paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione dalla
carta

5606 Filati spiralati Fabbricazione a par-
(vergolinati) tire da (Per le con-:
lamelle o forme dizioni speciali re-
simili delle vo- lative a prodotti co-
ci 5404 o 5405 stituiti da materie
rivestite (spi- tessili miste, cfr la
ralate), diversi nota introduttiva 5):
da quelle della
voce 5605 e dai - fibre naturali,
filati di crine
rivestiti (spi- - fibre sintetiche o
ralati); filati artificiali discon-
di ciniglia, tinue, non cardate,
filati detti "a ne' pettinate, ne'
catenella" altrimenti preparate
per la filatura,

- materiali chimici o
paste tessili, o

- materiali per la
fabbricazione della
carta -------------------------------------------------------------------- capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:

- di feltro al- Fabbricazione a par-
l'ago tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali, o

- materiali chimici o
paste tessili

Tuttavia:

- i filati di poli-
propilene della voce
5402,

- le fibre di poli-
propilene delle voci
5503 e 5506, o

- i fasci di fibre di
polipropilene della
voce 5501,

nei quali la denomi-
nazione di un singolo
filamento o di una
singola fibra e' co-
munque inferiore a 9
decitex, possono es-
sere utilizzati a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
Il tessuto di iuta
puo' essere utiliz-
zato come supporto

- di altri Fabbricazione a par-
feltri tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali, non
cardate, ne' pettinate,
ne' altrimenti prepa-
rate per la filatura,
o

- materiali chimici o
paste tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco o
di iuta,

- filati di filamenti
sintetici o artifi-
ciali,

- fibre naturali, o

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura

Il tessuto di iuta
puo' essere utiliz-
zato come supporto -------------------------------------------------------------------- ex Tessuti spe- capitolo 58 ciali; super-
fici tessili
"tufted'; piz-
zi; arazzi;
passamaneria;
ricami, esclusi:

- elastici, co- Fabbricazione a par-
stituiti da fili tire da filati sem-
tessili associa- plici (Per le con-
ti a fili di dizioni speciali re-
gomma lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici o
paste tessili

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio an-
tipiega, decarissag-
gio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore dei tessuti non
stampati utilizzati
non superi il 47,5 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

5805 Arazzi tessuti Fabbricazione a par-
a mano (tipo tire da materiali
Gobelins, Fian- di qualsiasi voce,
dra, Aubusson, esclusi quelli della
Beauvais e si- stessa voce del
mili) od arazzi prodotto
fatti all'ago
(per esempio a
piccolo punto,
a punto a cro-
ce), anche con-
fezionati

5810 Ricami in pezza, Fabbricazione:
in strisce o in
motivi - a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a par-
di colla o di tire da filati
sostanze amida-
cee, dei tipi
utilizzati in
legatoria, per
cartonaggi, nel-
la fabbricazione
di astucci o
per usi simili;
tele per decalco
e trasparenti
per il disegno;
tele preparate
per la pittura,
bugrane e tessuti
simili rigidi dei
tipi utilizzati
per cappelleria

5902 Nappe a trama per
pneumatici otte-
nute da filati ad
alta tenacita' di
nylon o di altre
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon viscosa:

- contenenti, in Fabbricazione a par-
peso, non piu' tire da filati
del 90 % di ma-
terie tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali
chimici o parte
tessili

5903 Tessuti impre- Fabbricazione a par-
gnati, spalmati tire da filati
o ricoperti di
materia plastica o
o stratificati
con materia pla- Stampa accompagnata
stica, diversi da almeno due delle
da quelli della operazioni prepara-
voce 5902 torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita' di-
mensionale, finissag-
gio antipiega, deca-
tissaggio, impregna-
zione superficiale,
rammendo e slappola-
tura), a condizione
che il valore dei
tessuti non stampati
utilizzati non superi
il 47,5 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

5904 Linoleum, anche Fabbricazione a par-
tagliati; rive- tire da filati (Per
stimenti del le condizioni speciali
suolo costituiti relative a prodotti
da una spalma- costituiti da materie
tura o da una tessili miste, cfr la
ricopertura ap- nota introduttiva 5):
plicata su un
supporto tessi-
le, anche ta-
gliati

5905 Rivestimenti mu-
rali di materie
tessili:

- impregnati, Fabbricazione a par-
spalmati, rico- tire da filati
perti o strati-
ficati con gom-
ma, materie pla-
stiche o altre
materie

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici
o paste tessili

o

Stampa accompagnata
da almeno due delle
operazioni prepara-
torie di finissaggio
(quali purga, sbian-
ca, mercerizzo, ter-
mofissaggio, solle-
vamento del pelo, ca-
landratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio an-
tipiega, decatissag-
gio, impregnazione
superficiale, ram-
mendo e slappola-
tura), a condizione
che il valore dei
tessuti non stampati
utilizzati non superi
il 47,5 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

5906 Tessuti gommati,
diversi da quel-
li della voce
5902:

- tessuti a Fabbricazione a par-
maglia tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici
o paste tessili

- altri tessuti Fabbricazione a par-
di filati sinte- da materiali chimici
tici contenenti,
in peso, piu'
del 90% di mate-
rie tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da filati

5907 Altri tessuti Fabbricazione a par-
impregnati, tire da filati
spalmati o ri-
coperti; tele o
dipinte per sce-
nari di teatri, Stampa accompagnata
per sfondi di da almeno due delle
studi o per usi operazioni prepara-
simili torie o di finissag-
gio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, trat-
tamento per impar-
tire stabilita' di-
mensionale, finissag-
gio antipiega, deca-
tissaggio, impregna-
zione superficiale,
rammendo e slappola-
tura), a condizione
che il valore dei
tessuti non stampati
utilizzati non superi
il 47,5% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

5908 Lucignoli tes-
suti, intrec-
ciati o a maglia,
di materie tes-
sili, per lam-
pade, fornelli,
accendini, can-
dele o simili;
reticelle ad in-
candescenza e
stoffe tubolari
a maglia occor-
renti per la loro
fabbricazione,
anche impregnate:

- reticelle ad Fabbricazione a par-
incandescenza, tire da stoffe tubo-
impregnate lari a maglia

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto

da 5909 a Manufatti tes- 5911 sili per usi
industriali:

- dischi e coro- Fabbricazione a par-
ne per lucidare, tire da filati o da
diversi da quel- cascami di tessuti o
li di feltro da stracci della voce
della voce 5911 6310

- tessuti fel- Fabbricazione a par-
trati o non, dei tire da(Per le con-
tipi comunemente dizioni speciali re-
utilizzati nelle lative a prodotti co-
macchine per stituiti da materie
cartiere o per tessili miste, cfr la
altri usi tecni- nota introduttiva 5):
ci, anche impre-
gnati o spalma- - filati di cocco,
ti, tubolari o
senza fine, a - i materiali seguenti:
catene e/o a
trame semplici -- filati di polite-
o multiple, o a trafluoroetilene
tessitura piana, (L'uso di questo pro-
a catene e/o a dotto e' limitato al-
trame multiple la fabbricazione di
della voce 5911 tessuti del tipo uti-
lizzato nelle macchi-
ne per cartiere),

-- filati di poliam-
mide, ritorti e
spalmati, impregnati
o coperti di resina
fenolica,

-- filati di poliam-
mide aromatica otte-
nuta per policonden-
sazione di metafeni-
lendiammina e di aci-
do isoftalico,

- monofilati di poli-
tetrafluoroetilene
(L'uso di questo pro-
dotto e' limitato al-
la fabbricazione di
tessuti del tipo uti-
lizzato nelle macchi-
ne per cartiere),

-- filati di fibre
tessili sintetiche in
poli(p-fenilenteref-
talammide),

-- filati di fibre di
vetro, spalmati di re-
sina fenolica e spi-
ralati di filati
acrilici (L'uso di
questo prodotto e'
limitato alla fabbri-
cazione di tessuti
del tipo utilizzato
nelle macchine per
cartiere),

- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido tere-
ftalico, di 1,4- ci-
cloesandietanolo e di
acido isoftalico,

-- fibre naturali,

-- fibre sintetiche o
artificiali, discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

-- materiali chimici
o paste tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali, discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici o
paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali, discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici o
paste tessili -------------------------------------------------------------------- capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento,
a maglia:

- ottenuti riu- Fabbricazione a par-
nendo mediante tire da filati (Per
cucitura, o al- le condizioni speciali
trimenti confe- relative a prodotti
zionati, due o costituiti da materie
piu' parti di tessili miste, cfr la
stoffa a maglia, nota introduttiva 5):
tagliate o rea- (Cfr la nota intro-
lizzate diretta- duttiva 6)
mente nella for-
ma voluta

- altri Fabbricazione a par-
tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali, discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici o
paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex Indumenti ed ac- Fabbricazione a par- capitolo 62 cessori di abbi- tire da filati (Per
gliamento, di- le condizioni specia-
versi da quelli li relative a prodot-
maglia, esclusi: ti costituiti da ma-
terie tessili miste,
cfr la nota introdut-
tiva 5)(Cfr la nota
introduttiva 6)

ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a par- ex 6204, donna, ragazza tire da filati (Cfr ex 6206, e bambini pic- la nota introduttiva ex 6209 e coli (bebes) ed 6) ex 6211 altri accessori
per vestiario, o
confezionati per
bambini piccoli Fabbricazione a par-
(bebes), rica- tire da tessuti non
mati ricamati, a condizione
che il loro valore non
superi il 40 % del
prezzo franco fabbrica
del prodotto (Cfr la
nota introduttiva 6)

ex 6210 e Equipaggiamenti Fabbricazione a par- ex 6216 ignifughi in tire da filati (Cfr
tessuto rico- la nota introduttiva
perto di un fo- 6)
glio di polie-
stere alluminiz- o
zato
Fabbricazione a par-
tire da tessuti non
spalmati, a condi-
zione che il loro va-
lore non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto
(Cfr la nota introdut-
tiva 6)

6213 e 6214 Fazzoletti da
naso o da ta-
schino; scial-
li, sciarpe,
foulards, faz-
zoletti da collo,
sciarpette, man-
tiglie, veli e
velette e manu-
fatti simili:

- ricamati Fabbricazione a par-
tire da filati sem-
plici, greggi (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da mate-
rie tessili miste,
cfr la nota introdut-
tiva 6) (Cfr la nota
introduttiva 6)

o

Fabbricazione a par-
tire da tessuti non
ricamati, a condi-
zione che il loro va-
lore non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotti
(Cfr la nota introdut-
tiva 6)

- altri Fabbricazione a par-
tire da filati sem-
plici, greggi (Per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da mate-
rie tessili miste,
cfr la nota introdut-
tiva 6) (Cfr la nota
introduttiva 6)

o

Confezione seguita da
una stampa accompa-
gnata da almeno due
delle operazioni pre-
paratorie o di finis-
saggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sol-
levamento del pelo,
calandratura, tratta-
mento per impartire
stabilita' dimensio-
nale, finissaggio an-
tipiega, decatissag-
gio, impregnazione
superficiale, rammen-
do e slappolatura), a
condizione che il va-
lore di tutti i merci
non stampate delle
voci 6213 e 6214 uti-
lizzate non superi il
47,5 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati;
parti di indumen-
ti ed accessori
di abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212

- ricamati Fabbricazione a par-
tire da filati (Cfr
la nota introduttiva
6)

o

Fabbricazione a par-
tire da tessuti non
ricamati, a condi-
zione che il loro va-
lore non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto
(Cfr la nota introdut-
tiva 6)

- equipaggiamen- Fabbricazione a par-
ti ignifughi in tire da filati (Cfr
tessuto ricoper- la nota introduttiva
to di un foglio 6)
di poliestere
alluminizzato o

Fabbricazione a par-
tire da tessuti non
spalmati, a condi-
zione che il loro va-
lore non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto
(Cfr la nota introdut-
tiva 6)

- tessuti di Fabbricazione:
rinforzo per
colletti e pol- - a partire da mate-
sini, tagliati riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da filati (Cfr
la nota introduttiva
6) -------------------------------------------------------------------- ex Altri manufatti Fabbricazione a par-
 
capitolo 63 tessili confe- tire da materiali
zionati; assor- di qualsiasi voce,
timenti; ogget- esclusi quelli della
ti da rigattiere stessa voce del pro-
e stracci, dotto
esclusi:

da 6301 a Coperte; bian- 6304 cheria da letto,
ecc; tende, ten-
dine, ecc; altri
manufatti per
l'arredamento:

- in feltro, non Fabbricazione a par-
tessuti tire da (Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituiti da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 6)

- fibre naturali, o

- materiali chimici o
paste tessili

- altri:

- ricamati Fabbricazione da fi-
lati semplici, grezzi
(Cfr la nota intro-
dutiva 6), (Per gli
articoli a maglia non
elastici ne' gommati,
ottenuti cucendo o
assemblando pezze di
tessuto a maglia (ta-
gliate o lavorate a
maglia direttamente
nella forma voluta),
cfr la nota introdut-
tiva 6)

o

Fabbricazione a par-
tire da tessuti non
ricamati (ad esclu-
sione di quelli a ma-
glia e ad uncinetto),
a condizione che il
valore del tessuto
non ricamato utiliz-
zato non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da filati sem-
plici, grezzi (Cfr
la nota introdutiva
6), (Per gli articoli
a maglia non elastici
ne' gommati, ottenuti
cucendo o assemblando
pezze di tessuto a
maglia (tagliate o
lavorate a maglia
direttamente nella
forma voluta), cfr
la nota introduttiva
6)

6305 Sacchi e sac- Fabbricazione a par-
chetti da im- tire da (Per le con-
ballaggio dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituite da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o
artificiali, discon-
tinue, non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura, o

- materiali chimici o
paste tessili

6306 Copertoni e ten-
de per l'ester-
no; tende: vele
per imbarcazio-
ni, per tavole
a vela o carri
a vela, oggetti
per campeggio:

- non tessuti Fabbricazione a par-
tire da(Per le con-
dizioni speciali re-
lative a prodotti co-
stituite da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)
(Cfr la nota intro-
duttiva 6)

- fibre naturali, o

- materiali chimici
o paste tessili

- altri Fabbricazione a par-
tire da filati sem-
plici, greggi (Per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituite da materie
tessili miste, cfr la
nota introduttiva 5)
(Cfr la nota introdut-
tiva 6)

6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui
confezionati, il valore di tutti
compresi i mo- i materiali utiliz-
delli di vestiti zati non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

6308 Assortimenti co- Ciascun articolo in-
stituiti da pez- corporato nell'assor-
zi di tessuto e timento deve rispet-
di filati, anche tare le regole appli-
con accessori, cabili qualora non
per la confezio- fosse presentato in
ne di tappeti, assortimento. Tutta-
di arazzi, di via, articoli non
tovaglie o di originari possono es-
tovaglioli rica- sere incorporati, a
mati, o di manu- condizione che il
fatti tessili loro valore totale
simili, in im- non superi il 15 %
ballaggi per del prezzo franco
la vendita al fabbrica dell'assor-
minuto timenio -------------------------------------------------------------------- ex Calzature, ghet- Fabbricazione a par- capitolo 64 te ed oggetti tire da materiali
simili; parti di qualsiasi voce,
di questi ogget- escluse le calzature
ti, esclusi: incomplete formate
da tomaie fissate al-
le suole primarie o
ad altre parti infe-
riori della voce 6406

6406 Parti di calza- Fabbricazione a par-
ture (comprese tire da materiali
le tomaie fis- di qualsiasi voce,
sate a suole di- esclusi quelli del-
verse dalle suo- la stessa voce del
le esterne); prodotto
suole interne
amovibili, tal-
lonetti ed og-
getti simili
amovibili; ghet-
te, gambali ed
oggetti simili,
e loro parti ---------------------------------------------------------------- ex Cappelli, copri- Fabbricazione a par- capitolo 65 capo ed altre tire da materiali
acconciature; di qualsiasi voce,
loro parti, esclusi quelli del-
esclusi: la stessa voce del
prodotto

6503 Cappelli, copri- Fabbricazione a par-
capo ed altre tire da filati o da
acconciature, di fibre tessili (Cfr
feltro, fabbri- la nota introduttiva
cati con le cam- 6)
pane o con i di-
schi o piatti
della voce 6501,
anche guarniti

6505 Cappelli, copri- Fabbricazione a par-
capo ed altre tire da filati o da
acconciature a fibre tessili (Cfr la
a maglia, o con- nota introduttiva 6)
fezionati con
pizzi, feltro o
altri prodotti
tessili, in pez-
zi (ma non in
strisce), anche
guarniti; retine
per capelli di
qualsiasi materia,
anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex Ombrelli (da Fabbricazione a par- capitolo 66 pioggia o da so- tire da materiali
le), ombrelloni, di qualsiasi voce,
bastoni, basto- esclusi quelli del-
ni-sedile, fru- la stessa voce del
ste, frustini e prodotto
loro parti,
esclusi:

6601 Ombrelli (da Fabbricazione in cui
pioggia o da so- il valore di tutti
le), ombrelloni i materiali utiliz-
(compresi gli zati non superi il
ombrelli-basto- 50% del prezzo franco
ni, gli ombrel- fabbrica del prodotto
loni da giardino
e simili) -------------------------------------------------------------------- capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione a par-
preparate e og- tire da materiali
getti di piume di qualsiasi voce,
e di calugine; esclusi quelli del-
fiori artificia- la stessa voce del
li; lavori di prodotto
capelli -------------------------------------------------------------------- ex Lavori di pie- Fabbricazione a par- capitolo 68 tre, gesso, ce- tire da materiali
mento, amianto, di qualsiasi voce,
mica o materie esclusi quelli del-
simili, esclusi: la stessa voce del
prodotto

ex 6803 Lavori di arde- Fabbricazione a par-
sia naturale o tire dall'ardesia
agglomerata lavorata

ex 6812 Lavori di amian- Fabbricazione a par-
to, lavori di tire da materiali
miscele a base di qualsiasi voce
di amianto o a
base di amianto
e carbonato di
magnesio

ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a par-
compresa la mica tire da mica lavorata
agglomerata o (compresa la mica ag-
ricostituita, glomerata o ricosti-
anche su sup- tuita)
porto di carta,
di cartone o di
altri materiali

capitolo 69 Prodotti cera- Fabbricazione a par-
mici tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Vetro e lavori Fabbricazione a par- capitolo 70 di vetro, tire da materiali
esclusi: di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 7003, ex Vetro con strati Fabbricazione a par- 7004 e non riflettenti tire da materiali del- ex 7005 la voce 7001

7006 Vetro delle voci
7003, 7004 o
7005, curvato,
smussato, inci-
so, forato,
smaltato o al-
trinscnti lavo-
rato, ma non
incorniciato ne'
combinato con
altre materie:

- lastre di ve- Fabbricazioni a par-
tro (substrati), tire da lastre di
ricoperte da uno vetro (substrati)
strato di metal- della voce 7006
lo dielettrico,
semiconduttrici
secondo gli stan-
dard del SEMII
(SEMII-Semicon-
ductor Equipment
and Materials
Institute
Icorporated)

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali
della voce 7001

7007 Vetro di sicu- Fabbricazione a par-
rezza, costi- tire da materiali
tuito da vetri della voce 7001
temperati o for-
mati da fogli
aderenti fra
loro

7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a par-
pareti multiple tire da materiali
della voce 7001

7009 Specchi di ve- Fabbricazione a par-
tro, anche in- tire da materiali
corniciati, com- della voce 7001
presi gli spec-
chi retrovisivi

7010 Damigiane, bot- Fabbricazione a par-
tiglie, boccet- tire da materiali
te, barattoli, di qualsiasi voce,
vasi, imballaggi esclusi quelli del-
tubolari, ampol- la stessa voce del
le ed altri re- prodotto
cipienti per
il trasporto o o
l'imballaggio,
di vetro; barat- Sfaccettatura di og-
toli per conser- getti di vetro, a
ve, di vetro; condizione che il va-
tappi, coperchi lore totale dell'og-
e altri disposi- getto di vetro non
tivi di chiusu- sfaccettato non supe-
ra, di vetro ri il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7013 Oggetti di vetro Fabbricazione a par-
per la tavola, tire da materiali
la cucina, la di qualsiasi voce,
toletta, l'uffi- esclusi quelli del-
cio, la decora- la stessa voce del
zione degli ap- prodotto
partamenti o per
usi simili, di- o
versi dagli og-
getti delle voci Sfaccettature di og-
7010 o 7018 getti di vetro, a
condizione che il
valore totale del-
l'oggetto di vetro
non sfaccettato non
superi il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

o

Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano, a
condizione che il
valore totale del-
l'oggetto di vetro
soffiato a mano non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a par-
di vetro, diver- tire da:
si dai filati
- stoppini greggi,
filati accoppiati in
parallelo senza tor-
sione (roving), e

- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex Perle fini o Fabbricazione a par- capitolo 71 coltivate, pie- tire da materiali
tre preziose di qualsiasi voce,
(gemme), pietre esclusi quelli del-
semipreziose la stessa voce del
(fini) o simili, prodotto
metalli preziosi,
metalli placcati
o ricoperti di
metalli preziosi
e lavori di que-
ste materie; mi-
nuterie di fan-
tasia; monete,
esclusi:

ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in cui
coltivate, as- il valore di tutti
sortite e infi- i materiali utiliz-
late temporanea- zati non superi il
mente per como- 50 % del prezzo franco
dita' di tra- fabbrica del prodotto
sporto

ex 7102, ex Pietre preziose Fabbricazione a par- 7103 e ex (gemme), semi- tire da pietre pre- 7104 preziose (fini), ziose (gemme), o se-
naturali, sinte- mipreziose (fini),
tiche o ricosti- non lavorate
tuite, lavorate

7106, 7108 Metalli preziosi: e 7110
- greggi Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettro-
litica, termica o
chimica di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di le-
ghe di metalli pre-
ziosi delle voci 7106,
7108 o 7110 tra di
loro o con metalli
comuni

- semilavorati Fabbricazione a par-
o in polvere tire da metalli pre-
ziosi, greggi

ex 7107, ex Metalli comuni Fabbricazione a par- 7109 e ex ricoperti di me- tire da metalli comuni 7111 talli preziosi, ricoperti di metalli
semilavorati preziosi, greggi

7116 Lavori di perle Fabbricazione in cui
fini o colti- il valore di tutti
vate, di pietre i materiali utilizzati
preziose (gem- non superi il 50 % del
me), di pietre prezzo franco fabbrica
semipreziose del prodotto
(fini) o di pie-
tre sintetiche
o ricostituite

7117 Minuterie di Fabbricazione a par-
fantasia tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

o

Fabbricazione a par-
tire da parti in me-
talli comuni, non
placcati o ricoperti
di metalli preziosi,
a condizione che il
valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Ghisa, ferro Fabbricazione a par- capitolo 72 e acciaio, tire da materiali di
esclusi: qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

7207 Semiprodotti di Fabbricazione a par-
ferro o di ac- tire da materiali
ciai non legati delle voci 7201, 7202,
7203, 7204 e 7205

da 7208 a Prodotti lami- Fabbricazione a par- 7216 nati piatti, tire da lingotti o
vergella o bor- altre forme primarie
dione, barre, della voce 7206
profilati di
ferro o di ac-
ciai non legati

7217 Fili di ferro o Fabbricazione a par-
di acciai non tire da semiprodotti
legati della voce 7207

ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a par- 7219 a 7222 prodotti lami- tire da lingotti o
nati piatti, altre forme primarie
barre, profilati della voce 7218
di acciai inos-
sidabili

7223 Fili di acciai Fabbricazione a par-
inossidabili tire da semiprodotti
della voce 7218

ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a par- 7225 a 7228 prodotti lami- tire da lingotti o
nati piatti e altre forme primarie
vergella o bor- delle voci 7206, 7218
dione, barre e o 7224
profilati in al-
tri acciai lega-
ti, barre forate
per la perfora-
zione, di acciai
legati o non
legati

7229 Fili di altri Fabbricazione a par-
acciai legati tire da semiprodotti
della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex Lavori di ghisa, Fabbricazione a par- capitolo 73 ferro o acciaio, tire da materiali
esclusi: di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 7301 Palancole Fabbricazione a par-
tire da materiali
della voce 7206

7302 Elementi per la Fabbricazione a par-
costruzione di tire da materiali
strade ferrate, della voce 7206
di ghisa, di
ferro o di ac-
ciaio; rotaie,
controrotaie e
rotaie a crema-
gliera, aghi,
cuori, tiranti
per aghi ed al-
tri elementi per
incroci o scambi,
traverse, stecche
(ganasce), cusci-
netti, cunei,
piastre di appog-
gio, piastre di
fissaggio, pia-
stre e barre di
scartamento ed
altri pezzi spe-
cialmente costru-
iti per la posa,
la congiunzione
o il fissaggio
delle rotaie

7304, 7305 e Tubi e profilati Fabbricazione a par- 7306 cavi, di ferro tire da materiali
o di acciaio delle voci 7206,
7207, 7218 o 7224

ex 7307 Accessori per Tornitura, trapana-
tubi di acciai tura, alesatura, fi-
inossidabili lettatura, sbavatura
(ISO n X5CrNiMo e sabbiatura di ab-
1712), composti bozzi fucinati, a
di piu' parti condizione che il lo-
ro valore non superi
il 35 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7308 Costruzioni e Fabbricazione a par-
parti di costru- tire da materiali
zioni (per esem- di qualsiasi voce,
pio: ponti ed esclusi quelli del-
elementi di pon- la stessa voce del
ti, porte di ca- prodotto. Tuttavia,
riche o chiuse, i profilati ottenuti
torri, piloni, per saldatura della
pilastri, colon- voce 7301 non possono
ne, ossature, essere utilizzati
impalcature, tet-
toie, porte e
finestre e loro
intelaiature,
stipiti e so-
glie, serrande di
chiusura, balau-
strate) di ghisa,
ferro o acciaio,
escluse le co-
struzioni pre-
fabbricate della
voce 9406; lamie-
re, barre, pro-
filati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni

ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in cui
sdrucciolevoli il valore di tutti i
materiali della voce
7315 utilizzati non
superi il 50 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Rame e lavori di Fabbricazione: capitolo 74 rame, esclusi:
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7401 Metalline cupri- Fabbricazione a par-
fere; rame da tire da materiali
cementazione di qualsiasi voce,
(precipitato di esclusi quelli del-
rame) la stessa voce del
prodotto

7402 Rame non raffi- Fabbricazione a par-
nato; anodi di tire da materiali
rame per affina- di qualsiasi voce,
zione elettro- esclusi quelli del-
litica la stessa voce del
prodotto

7403 Rame raffinato
e leghe di rame,
greggio:

- rame raffinato Fabbricazione a par-
tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

- leghe di rame Fabbricazione a par-
e rame raffinato tire da rame raffi-
contenente altri nato, grezzo, o da
elementi cascami e rottami di
rame

7404 Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
zi di rame tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto

7405 Leghe madri di Fabbricazione a par-
rame tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Nichel e lavori Fabbricazione: capitolo 75 di nichel,
esclusi: - a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

da 7501 a Metalline di Fabbricazione a par- 7503 nichel, "sin- tire da materiali
ters" di ossidi di qualsiasi voce,
di nichel ed esclusi quelli del-
altri prodotti la stessa voce del
intermedi della prodotto
metallurgia del
nichel; nichel
greggio; casca-
mi ed avanzi di
nichel -------------------------------------------------------------------- ex Alluminio e la- Fabbricazione: capitolo 76 vori di alluminio,
esclusi: - a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7601 Alluminio Fabbricazione:
greggio
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

o

Fabbricazione tramite
trattamento termico o
elettrolitico a par-
tire da alluminio non
legato o cascami e
rottami di alluminio

7602 Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
zi di alluminio tire da materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 7616 Lavori di allu- Fabbricazione:
minio diversi - a partire da mate-
dalle tele me- riali di qualsiasi
talliche (com- voce, esclusi quelli
prese le tele della stessa voce del
continue o sen- prodotto. Tuttavia,
za fine), reti le tele metalliche
e griglie, di (comprese le tele
fili di allumi- continue o senza
nio e lamiere o fine), le reti e le
nastri spiegati griglie, di fili di
di alluminio alluminio e le lamie-
re o nastri spiegati
di alluminio possono
essere utilizzati, e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 77 Riservato a un
eventuale uso
futuro nel si-
stema armonizzato -------------------------------------------------------------------- ex Piombo e lavori Fabbricazione: capitolo 78 di piombo, esclusi:
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7801 Piombo greggio:

- piombo raffi- Fabbricazione a par-
nato tire da piombo
d'opera

- altro Fabbricazione a par-
tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto. Tuttavia, i
cascami e i rottami
di piombo della voce
7802 non possono es-
sere utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7802 Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
zi di piombo tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Zinco e lavori Fabbricazione: capitolo 79 di zinco, esclusi:
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce del
prodotto e

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

7901 Zinco greggio Fabbricazione a par-
tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
i cascami e i rotta-
mi di zinco della
voce 7902 non possono
essere utilizzati

7902 Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
zi di zinco tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Stagno e lavori Fabbricazione: capitolo 80 di stagno, esclusi:
- a partire da mate-
riali di qualsiasi
voce, esclusi quel-
li della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8001 Stagno greggio Fabbricazione a par-
tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
i materiali della vo-
ce 8002 non posso-
no essere utilizzati

8002 e 8007 Cascami ed avan- Fabbricazione a par-
zi di stagno; tire da materiali
altri lavori di di qualsiasi voce,
stagno esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 81 Altri metalli
comuni; cermet;
lavori di queste
materie:

- altri metalli Fabbricazione in cui
comuni, lavo- il valore di tutti i
rati; lavori di materiali della stes-
queste materie sa voce del prodotto
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione a par-
tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Utensili e uten- Fabbricazione a par- capitolo 82 sileria oggetti tire da materiali
di coltelleria di qualsiasi voce,
e posateria da esclusi quelli del-
tavola, di me- la stessa voce del
talli comuni; prodotto
parti di questi
oggetti di me-
talli comuni,
esclusi:

8206 Utensili com- Fabbricazione a par-
presi in almeno tire da materiali
due delle voci di qualsiasi voce,
da 8202 a 8205, esclusi quelli del-
condizionati in le voci da 8202 a
assortimenti per 8205. Tuttavia, uten-
la vendita al sili delle voci da
minuto 8202 a 8205 possono
essere incorporati,
a condizione che il
loro valore totale
non superi il 15 %
del prezzo franco
fabbrica dell'as-
sortimento

8207 Utensili inter- Fabbricazione:
cambiabili per
utensileria a - a partire da mate-
mano, anche mec- riali di qualsiasi
canica o per voce, esclusi quelli
macchine utenti- della stessa voce
li (per esempio: del prodotto, e
per imbutire,
stampare, pun- - in cui il valore
zonare, maschia- di tutti i materiali
re, filettare, utilizzati non superi
forare, alesare, il 40 % del prezzo
scanalare, fre- franco fabbrica del
sare, tornire, prodotto
avvitare) com-
prese le filiere
per trafilare o
estrudere i me-
talli, nonche'
gli utensili di
perforazione o
di sondaggio

8208 Coltelli e lame Fabbricazione:
trancianti per
macchine o appa- - a partire da mate-
recchi meccanici riali di qualaiasi
voce, esclusi quelli
della stessa voce
del prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 8211 Coltelli (diver- Fabbricazione a par-
si da quelli tire da materiali
della voce di qualsiasi voce,
8208), a lama esclusi quelli del-
tranciante o la stessa voce del
dentata, com- prodotto. Tuttavia,
presi i roncoli le lame di coltello
chiudibili ed i manici di metal-
li comuni possono
essere utilizzati

8214 Altri oggetti di Fabbricazione a par-
coltelleria (per tire da materiali
esempio: tosa- di qualsiasi voce,
trici, fenditoi, esclusi quelli del-
coltellacci, la stessa voce del
scuri da macel- prodotto. Tuttavia,
laio o da cucina i manici di metalli
e tagliacarte); comuni possono essere
utensili ed as- utilizzati
sortimenti di
utensili per ma-
nicure o pedicu-
re (comprese le
lime da unghie)

8215 Cucchiai, for- Fabbricazione a par-
chette, mestoli, tire da materiali
schiumarole, pa- di qualsiasi voce,
lette da torta, esclusi quelli del-
coltelli specie- la stessa voce del
li da pesce o da prodotto. Tuttavia,
burro, pinze da i manici di metalli
zucchero e og- comuni possono essere
getti simili utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex Lavori diversi Fabbricazione a par- capitolo 83 di metalli co- tire da materiali
muni esclusi: di qualsiasi voce,
esclusi quelli del-
la stessa voce del
prodotto

ex 8302 Altre guarnizio- Fabbricazione a par-
ni, ferramenta tire da materiali
ed oggetti si- di qualsiasi voce,
mili per edi- esclusi quelli del-
fici, e conge- la stessa voce del
gni di chiusura prodotto. Tuttavia,
automatica per gli altri materiali
porte della voce 8302 pos-
sono essere utiliz-
zati a condizione che
il loro valore totale
non superi il 20 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

ex 8306 Statuette ed al- Fabbricazione a par-
tri oggetti di tire da materiali
ornamento per di qualsiasi voce,
interni, di me- esclusi quelli del-
talli comuni la stessa voce del
prodotto. Tuttavia,
gli altri materiali
della voce 8306 pos-
sono essere utiliz-
zati a condizione che
il loro valore totale
non superi il 30 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Reattori nuclea- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 84 ri, caldaie, cui il valore di
macchine, appa- - a partire da mate- tutti i materia-
recchi e conge- riali di qualsiasi li utilizzati
gni meccanici; voce, esclusi quelli non superi il
parti di queste della stessa voce 30 % del prezzo
macchine o appa- del prodotto, e franco fabbrica
recchi, esclusi: del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 8401 Elementi combu- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
stibili per re- tire da materiali cui il valore di
attori nucleari di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli del- li utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto (Questa 30 % del prezzo
regola e' applica- franco fabbrica
bile fino al 31. del prodotto
12.2005)

8402 Caldaie a vapore Fabbricazione: Fabbricazione in
(generatori di cui il valore di
vapore), diverse - a partire da mate- tutti i materia-
dalle caldaie riali di qualsiasi li utilizzati
per il riscalda- voce, esclusi quelli non superi il
mento centrale della stessa voce 25 % del prezzo
costruite per del prodotto, e franco fabbrica
produrre contem- del prodotto
poraneamente ac- - in cui il valore
qua calda e va- di tutti i materiali
pore a bassa utilizzati non superi
pressione; cal- il 40% del prezzo
daie dette "ad franco fabbrica del
acqua surri- prodotto
scaldata"

8403 e ex Caldaie per il Fabbricazione a par- Fabbricazione in 8404 riscaldamento tire da materiali cui il valore di
centrale, diver- di qualsiasi voce, tutti i materia-
se da quelle esclusi quelli delle li utilizzati
della voce 8402 8403 e 8404 non superi il
e apparecchi au- 40 % del prezzo
siliari per cal- franco fabbrica
daie per il ri- del prodotto
scaldamento voci

8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8407 Motori a pistone Fabbricazione in cui
alternativo o il valore di tutti i
rotativo, con materiali utilizzati
accensione a non superi il 40 %
scintilla (mo- del prezzo franco
tori a scoppio) fabbrica del prodotto

8408 Motori a pisto- Fabbricazione in cui
ne, con accen- il valore di tutti
sione per com- i materiali utiliz-
pressione (mo- zati non superi il
tori diesel o 40 % del prezzo
semidiesel) franco fabbrica del
prodotto

8409 Parti riconosci- Fabbricazione in cui
bili come desti- il valore di tutti
nate, esclusiva- i materiali utiliz-
mente o trinci- zati non superi il
palmente, ai mo- 40 % del prezzo
tori delle voci franco fabbrica del
8407 o 8408 prodotto

8411 Turboreattori, Fabbricazione: Fabbricazione in
turbopropulsori cui il valore di
e altre turbine - a partire da mate- tutti i materia-
a gas riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa vo- 25 % del prezzo
ce del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8412 Altri motori e Fabbricazione in cui
macchine motrici il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

ex 8413 Pompe volumetri- Fabbricazione: Fabbricazione in
che rotative cui il valore di
- a partire da mate- tutti i materia-
riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa vo- 25 % del prezzo
ce del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione: Fabbricazione in
simili, per usi cui il valore di
industriali - a partire da mate- tutti i materia-
riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa voce 25 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non supe-
ri il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8415 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi per il il valore di tutti i
condizionamento materiali utilizzati
dell'aria, com- non superi il 40 %
prendenti un del prezzo franco
ventilatore a fabbrica del prodotto
motore e dei di-
spositivi atti
a modificare la
temperatura e
l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente

8418 Frigoriferi, Fabbricazione: Fabbricazione in
congelatori-con- cui il valore di
servatori ed al- - a partire da mate- tutti i materia-
tro materiale, riali di qualsiasi li utilizzati
altre macchine voce, esclusi quelli non superi il
ed apparecchi della stessa voce 25 % del prezzo
per la produ- del prodotto, franco fabbrica
zione del fred- del prodotto
do, con attrez- - in cui il valore
zatura elettrica di tutti i materiali
o di altre spe- utilizzati non superi
cie; pompe di il 40 % del prezzo
calore diverse franco fabbrica del
dalle macchine prodotto, e
ed apparecchi
per il condi- - in cui il valore
zionamento del- di tutti i materiali
l'aria della non originari uti-
voce 8415 lizzati non superi
il valore di tutti
i materiali origi-
nari utilizzati

ex 8419 Macchine per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'industria del cui: cui il valore di
legno, della tutti i materia-
pasta per carta, - il valore di tutti li utilizzati
della carta e i materiali utiliz- non superi il
del cartone zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della stessa voce
del prodotto utiliz-
zati non superi il
25 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8420 Calandre e lami- Fabbricazione in Fabbricazione in
natoi, diversi cui: cui il valore di
da quelli per i tutti i materia-
metalli o per il - il valore di tutti li utilizzati
vetro, e cilin- i materiali utiliz- non superi il
dri per dette zati non superi il 30 % del prezzo
macchine 40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della stessa voce del
prodotto utilizzati
non superi il 25 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8423 Apparecchi e Fabbricazione: Fabbricazione in
strumenti per cui il valore di
pesare, compre- - a partire da mate- tutti i materia-
se le basculle e riali di qualsiasi li utilizzati
le bilance per voce, esclusi quelli non superi il
verificate i pez- della stessa voce 25 % del prezzo
zi fabbricati, del prodotto, e franco fabbrica
ma escluse le bi- del prodotto
lance sensibili - in cui il valore
ad un peso di 5 di tutti i materiali
cg o meno; pesi utilizzati non superi
per qualsiasi il 40% del prezzo
bilancia franco fabbrica del
prodotto

da 8425 a Macchine ed ap- Fabbricazione in Fabbricazione in 8428 parecchi di sol- cui: cui il valore di
levamento, di tutti i materia-
movimentazione, - il valore di tutti li utilizzati
di carico o di i materiali utiliz- non superi il
scarico zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della voce 8431 uti-
lizzati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8429 Apripista (bul-
ldozers, angle-
dozers), livel-
latrici, ruspe,
spianatrici, pa-
le meccaniche,
escavatori, ca-
ricatori e cari-
catrici-spala-
trici, compatta-
tori e rulli
compressori,
semoventi:

- rulli compres- Fabbricazione in cui
sori il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della voce 8431 uti-
lizzati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8430 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in
ed apparecchi cui: cui il valore di
per lo sterra- tutti i materia-
mento, il livel- - il valore di tutti li utilizzati
lamento, lo i materiali utiliz- non superi il
spianamento, la zati non superi il 30 % del prezzo
escavazione, per 40 % del prezzo franco fabbrica
rendere compatto franco fabbrica del del prodotto
il terreno, l'e- prodotto, e
strazione o la
perforazione - entro il predetto
della terra, limite, il valore
dei minerali o di tutti i materiali
dei minerali della voce 8431 uti-
metalliferi, lizzati non superi
battipali e mac- il 10 % del prezzo
chine per l'e- franco fabbrica del
strazione dei prodotto
pali, spazzaneve

ex 8431 Parti riconosci- Fabbricazione in cui
bili come desti- il valore di tutti
nate esclusiva- i materiali utiliz-
mente o trinci- zati non superi il
palmente, ai 40 % del prezzo
rulli compres- franco fabbrica del
sori prodotto

8439 Macchine ed ap- Fabbricazione in Fabbricazione in
parecchi per la cui: cui il valore di
fabbricazione tutti i materia-
della pasta di - il valore di tutti li utilizzati
materie fibrose i materiali utiliz- non superi il
cellulosiche o zati non superi il 30 % del prezzo
per la fabbrica- 40 % del prezzo franco fabbrica
zione o la fini- franco fabbrica del del prodotto
tura della carta prodotto, e
o del cartone
- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della stessa voce del
prodotto utilizzati
non superi il 25 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8441 Altre macchine Fabbricazione in Fabbricazione in
ed apparecchi cui: cui il valore di
per la lavora- tutti i materia-
zione della pa- - il valore di tutti li utilizzati
sta per carta, i materiali utiliz- non superi il
della carta o zati non superi il 30 % del prezzo
del cartone, 40 % del prezzo franco fabbrica
comprese le ta- franco fabbrica del del prodotto
gliatrici di prodotto, e
ogni tipo
- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della stessa voce del
prodotto utilizzati
non superi il 25 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

da 8444 a Macchine per Fabbricazione in cui 8447 l'industria tes- il valore di tutti
sile delle voci i materiali utiliz-
da 8444 a 8447 zati non superi il
40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

ex 8448 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi ausi- il valore di tutti
liari per le i materiali utiliz-
macchine delle zati non superi il
voci 8444 e 8445 40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8452 Macchine per cu-
cire, escluse le
macchine per cu-
cire i fogli
della voce 8440;
mobili, supporti
e coperchi co-
struiti apposi-
tamente per mac-
chine per cuci-
re; aghi per mac-
chine per cucire:

- macchine per Fabbricazione in
cucire unica- cui:
mente con punto
annodato la cui - il valore di tutti
testa pesa al i materiali utiliz-
massimo 16 kg zati non superi il
senza motore o 40 % del prezzo
17 kg con il franco fabbrica del
motore prodotto,

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati per
il montaggio della
testa (senza motore)
non deve eccedere il
valore di tutti i ma-
teriali originari
utilizzati, e

- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo del-
l'uncinetto ed il
meccanismo zig-zag
sono originari

- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto

da 8456 a Macchine uten- Fabbricazione in cui 8466 sili, apparecchi il valore di tutti
(loro parti di i materiali utiliz-
ricambio ed ac- zati non superi il
cessori) delle 40 % del prezzo
voci da 8456 a franco fabbrica del
8466 prodotto

da 8469 a Macchine per uf- Fabbricazione in cui 8472 ficio (ad esem- il valore di tutti
pio, macchine da i materiali utiliz-
scrivere, mac- zati non superi il
chine calcola- 40 % del prezzo franco
trici, macchine fabbrica del prodotto
automatiche per
l'elaborazione
di dati, dupli-
catori, cucitri-
ci meccaniche)

8480 Staffe per fon- Fabbricazione in cui
deria, piastre il valore di tutti
di fondo per i materiali utiliz-
forme, modelli zati non superi il
per forme; forme 50 % del prezzo franco
per i metalli fabbrica del prodotto
(diversi dalle
lingotterie), i
carburi metalli-
ci, il vetro, le
materie minerali,
la gomma o le ma-
terie plastiche

8482 Cuscinetti a ro- Fabbricazione: Fabbricazione in
tolamento, a cui il valore di
sfere, a cilin- - a partire da mate- tutti i materia-
dri, a rulli o riali di qualsiasi li utilizzati
ad aghi (a rul- voce, esclusi quel- non superi il
lini) li della stessa voce 25 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto

- in cui il va-
lore di tutti i
materiali uti-
lizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8484 Guarnizioni me- Fabbricazione in cui
talloplastiche; il valore di tutti
serie o assorti- i materiali utiliz-
menti di guarni- zati non superi il
zioni di compo- 40 % del prezzo franco
sizione diversa, fabbrica del prodotto
presentati in
involucri, bu-
ste o imballaggi
simili; giunti
di tenuta sta-
gna meccanici

8485 Parti di macchi- Fabbricazione in cui
ne o di apparec- il valore di tutti
chi non nominate i materiali utiliz-
ne' comprese al- zati non superi il
trove in questo 40 % del prezzo franco
capitolo, non fabbrica del prodotto
aventi congiun-
zioni elettri-
che, parti iso-
late elettrica-
mente, avvolgi-
menti, contatti
o altre caratte-
ristiche elet-
triche -------------------------------------------------------------------- ex Macchine elet- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 85 triche, apparec- cui il valore di
chi e materiale - a partire da mate- tutti i materia-
elettrico e loro riali di qualsiasi li utilizzati
parti; apparec- voce, esclusi quelli non superi il
chi per la re- della stessa voce 30 % del prezzo
gistrazione o del prodotto, e franco fabbrica
la riproduzione del prodotto
del suono, ap- - in cui il valore
parecchi per la di tutti i materiali
registrazione o utilizzati non superi
la riproduzione il 40 % del prezzo
delle immagini franco fabbrica del
e del suono per prodotto
la televisione,
e parti ed ac-
cessori di que-
sti apparecchi,
esclusi:

8501 Motori e genera- Fabbricazione in Fabbricazione in
tori elettrici, cui: cui il valore di
esclusi i grup- tutti i materia-
pi elettrogeni - il valore di tutti li utilizzati
materiali utilizzati non superi il
non superi il 40 % 30 % del prezzo
del prezzo franco franco fabbrica
fabbrica del pro- del prodotto
dotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della voce 8503 uti-
lizzati non superi il
10 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto

8502 Gruppi elettro- Fabbricazione in Fabbricazione in
geni e converti- cui: cui il valore di
tori rotanti tutti i materia-
elettrici - il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valere di
tutti i materiali
delle voci 8501 e
8503 utilizzati non
superi il 10 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

ex 8504 Unita' di ali- Fabbricazione in cui
mentazione elet- il valore di tutti
trica del tipo i materiali utiliz-
utilizzato con zati non superi il
le macchine au- 40 % del prezzo franco
tomatiche per fabbrica del prodotto
l'elaborazione
del'informazione

ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in Fabbricazione in
supporti; alto- cui: cui il valore di
parlanti, anche tutti i materia-
montati nelle - il valore di tutti li utilizzati
loro casse acu- i materiali utiliz- non superi il
stiche; ampli- zati non superi il 25 % del prezzo
ficatori elet- 40 % del prezzo franco fabbrica
trici ad audio- franco fabbrica del del prodotto
frequenza; appa- prodotto, e
recchi elettrici
di amplificazio- - il valore di tutti
ne del suono i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

8519 Giradischi, Fabbricazione in Fabbricazione in
elettrofoni, cui: cui il valore di
lettori di cas- tutti i materia-
sette ed altri - il valore di tutti li utilizzati
apparecchi per i materiali utiliz- non superi il
la riproduzione zati non superi il 30 % del prezzo
del suono senza 40 % del prezzo franco fabbrica
dispositivo in- franco fabbrica del del prodotto
corporato per prodotto, e
la registrazione
del suono - il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

8320 Magnetofoni ed Fabbricazione in Fabbricazione in
altri apparecchi cui: cui il valore di
per la registra- tutti i materia-
zione del suono, - il valore di tutti li utilizzati
anche con dispo- i materiali utiliz- non superi il
sitivo incorpo- zati non superi il 30 % del prezzo
rato per la ri- 40 % del prezzo franco fabbrica
produzione del franco fabbrica del del prodotto
suono prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

8521 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
la videoregi- cui: cui il valore di
strazione o la tutti i materia-
videoriprodu- - il valore di tutti li utilizzati
zione, anche i materiali utiliz- non superi il
incorporanti un zati non superi il 30 % del prezzo
ricevitore di 40 % del prezzo franco fabbrica
segnali video- franco fabbrica del del prodotto
fonici prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

8522 Parti ed acces- Fabbricazione in cui
sori riconosci- il valore di tutti
bili come desti- i materiali utiliz-
nati, esclusiva- zati non superi il
mente o princi- 40 % del prezzo
palmente, agli franco fabbrica del
apparecchi delle prodotto
voci da 8519 a
8521

8523 Supporti prepa- Fabbricazione in cui
rati per la re- il valore di tutti
gistrazione del i materiali utiliz-
suono o per si- zati non superi il
mili registra- 40 % del prezzo
zioni, ma non franco fabbrica del
registrati, di- prodotto
versi dai pro-
dotti del capi-
tolo 37

8524 Dischi, nastri
ed altri suppor-
ti per la regi-
strazione del
suono o per si-
mili registra-
zioni, registra-
ti, comprese le
matrici e le
forme galvaniche
per la fabbrica-
zione di dischi,
esclusi i pro-
dotti del capi-
tolo 37:

- matrici e for- Fabbricazione in cui
me galvaniche il valore di tutti
per la fabbri- i materiali utiliz-
cazione di zati non superi il
dischi 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 30% del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del prodotto
del prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore
di tutti i mate-
riali della voce
8523 utilizzati non
superi il 10 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8525 Apparecchi tra- Fabbricazione in Fabbricazione in
smittenti per la cui: cui il valore di
radiotelefonia, tutti i materia-
la radiotele- - il valore di tutti li utilizzati
grafia la radio- i materiali utiliz- non superi il
diffussione o la zati non superi il 25 % del prezzo
televisione, an- 40 % del prezzo franco fabbrica
che muniti di un franco fabbrica del prodotto
apparecchio ri- del prodotto, e
cevente o di un
apparecchio per - il valore di tutti
la registrazione i materiali non ori-
o la riproduzio- ginari utilizzati
ne del suono; non superi il valore
telecamere; vi- di tutti i materiali
deoapparecchi originari utilizzati
per la presa di
immagini fisse e
altri "camesco-
pes"; apparecchi
fotografici nu-
merici

8526 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in
radiorilevamento cui: cui il valore di
e di radioscan- tutti i materia-
daglio (radar), - il valore di tutti li utilizzati
apparecchi di i materiali utiliz- non superi il
radionavigazione zati non superi il 25 % del prezzo
ed apparecchi di 40 % del prezzo franco fabbrica
radiotelecomando franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

8527 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la ra- cui: cui il valore di
diotelefonia, la tutti i materia-
radiotelegrafia - il valore di tutti li utilizzati
o la radiodiffu- i materiali utiliz- non superi il
sione, anche zati non superi il 25 % del prezzo
combinati, in 40 % del prezzo franco fabbrica
uno stesso invo- franco fabbrica del del prodotto
lucro, con un prodotto, e
apparecchio per
la registrazione - il valore di tutti
o la riproduzio- i materiali non ori-
ne del suono o ginari utilizzati
con un apparec- non superi il valore
chio orologeria di tutti i materiali
originari utilizzati

8528 Apparecchi rice- Fabbricazione in Fabbricazione in
venti per la te- cui: cui il valore di
levisione; anche tutti i materia-
incorporanti un - il valore di tutti li utilizzati
apparecchio ri- i materiali utiliz- non superi il
cevente per la zati non superi il 25 % del prezzo
radiodiffusione 40 % del prezzo franco fabbrica
o la registra- franco fabbrica del del prodotto
zione o la ri- prodotto, e
produzione del
suono o di im- - il valore di tutti
magini; televi- i materiali non ori-
sori a circuito ginari utilizzati
chiuso (videomo- non superi il valore
nitor e video- di tutti i materiali
proiettori) originari utilizzati

8529 Parti riconosci-
bili come desti-
nate esclusiva-
mente o princi-
palmente agli
apparecchi delle
voci da 8525 a
8528:

- riconoscibili Fabbricazione in cui
come destinate il valore di tutti i
esclusivamente materiali utilizzati
o principalmente non superi il 40 %
agli apparecchi del prezzo franco
per la registra- fabbrica del prodotto
zione o la ripro-
duzione video-
fonici

- altre Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 25 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in Fabbricazione in
l'interruzione, cui: cui il valore di
sezionamento, tutti i materia-
la protezione, - il valore di tutti li utilizzati
la diramazione, i materiali utiliz- non superi il
l'allacciamento zati non superi il 30 % del prezzo
o il superi col- 40 % del prezzo franco fabbrica
legamento dei franco fabbrica del del prodotto
circuiti elet- prodotto, e
trici prodotto,
- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
della voce 8538 uti-
lizzati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8537 Quadri, pannel- Fabbricazione in Fabbricazione in
li, mensole, cui: cui il valore di
banchi, armadi tutti i materia-
ed altri suppor- - il valore di tutti li utilizzati
ti provvisti di i materiali utiliz- non superi il
vari apparecchi zati non superi il 30 % del prezzo
delle voci 8535 40 % del prezzo franco fabbrica
o 8536 per co- franco fabbrica del del prodotto
mando o la di- prodotto, e
stribuzione
elettrica,anche - entro il predetto
incorporanti limite, il valore di
strumenti o ap- tutti i materiali
parecchi del ca- della voce 8538 uti-
pitolo 90, e ap- lizzati non superi
parecchi di co- il 10 % del prezzo
mando numerico, franco fabbrica del
diversi dagli prodotto
apparecchi di
commutazione
della voce 8517

ex 8541 Diodi, transi- Fabbricazione: Fabbricazione in
stori e simili cui il valore di
dispositivi a - a partire da mate- tutti i materia-
semiconduttore, riali di qualsiasi li utilizzati
esclusi i dischi voce, esclusi quelli non superi il
(wafers) non an- della stessa voce 25 % del prezzo
cora tagliati in del prodotto, e franco fabbrica
microplacchette del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8542 Circuiti integrati
e microassiemaggi
elettronici;

- circuiti inte- Fabbricazione in Fabbricazione in
grati monolitici cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 25 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
delle voci 8541 e
8542 utilizzati non
superi il 10 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

o

Operazione di

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 25 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- entro il predetto
limite, il valore di
tutti i materiali
delle voci 8541 e
8542 utilizzati non
superi il 10 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in cui
presi i cavi co- il valore di tutti
assiali), ed al- i materiali utiliz-
tri conduttori zati non superi il
isolati per 40 % del prezzo
l'elettricita' franco fabbrica del
(anche laccati prodotto
od ossidati ano-
dicamente), mu-
niti o meno di
pezzi di congiun-
zione; cavi di
fibre ottiche,
costituiti di
fibre rivestite
individualmente
anche dotati di
conduttori elet-
trici o muniti di
pezzi di congiun-
zione

8545 Elettrodi di Fabbricazione in cui
carbone, spaz- il valore di tutti
zole di carbone, i materiali utiliz-
carboni per lam- zati non superi il
pade o per pile 40 % del prezzo
ed altri oggetti franco fabbrica del
di grafite o di prodotto
altro carbonio,
con o senza me-
tallo, per usi
elettrici

8546 Isolatori per Fabbricazione in cui
l'elettricita', il valore di tutti
di qualsiasi i materiali utiliz-
maceria zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in cui
interamente di il valore di tutti
materie isolanti i materiali utiliz-
o con semplici zati non superi il
parti metalliche 40 % del prezzo
di congiunzione franco fabbrica del
(per esempio; prodotto
boccole a vite)
annegate nella
massa, per mac-
chine, apparecchi
o impianti elet-
trici, diversi
dagli isolatori
della voce 8546;
rubi isolanti e
loro raccordi, di
metalli comuni,
isolati interna-
mente

8548 Cascami ed avan- Fabbricazione in cui
zi di pile, di il valore di tutti
batterie di pile i materiali utiliz-
e di accumula- zati non superi il
tori elettrici; 40 % del prezzo
pile e batterie franco fabbrica del
di pile elettri- prodotto
che fuori uso e
accumulatori
elettrici fuori
uso; parti elet-
triche di mac-
chine o di appa-
recchi, non no-
minate ne' com-
prese altrove in
questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex Veicoli e mate- Fabbricazione in cui capitolo 86 riale per strade il valore di tutti
ferrate o simili i materiali utiliz-
e loro parti; zati non superi il
apparecchi mec- 40 % del prezzo
canici (compresi franco fabbrica del
quelli elettro- prodotto
meccanici) di
segnalazione per
vie di comunica-
zione, esclusi;

8608 Materiale fisso Fabbricazione: Fabbricazione in
per strade fer- cui il valore di
rate o simili; - a partire da mate- tutti i materia-
apparecchi mec- riali di qualsiasi li utilizzati
canici (compresi voce, esclusi quelli non superi il
quelli elettro- della stessa voce 30 % del prezzo
meccanici) di del prodotto, e franco fabbrica
segnalazione, di del prodotto
sicurezza, di - in cui il valore
controllo o di di tutti i materia-
comando per li utilizzati non
strade ferrate superi il 40 % del
o simili, reti prezzo franco fab-
stradali o flu- brica del prodotto
viali, aree di
parcheggio, in-
stallazioni por-
tuali o aerodro-
mi; loro parti -------------------------------------------------------------------- ex Vetture automo- Fabbricazione in cui capitolo 87 bili, trattori, il valore di tutti
velocipedi, mo- i materiali utiliz-
tocicli ed altri zati non superi il
veicoli terre- 40 % del prezzo
stri, loro par- franco fabbrica del
ti ed accessori, prodotto
esclusi;

8709 Autocarrelli non Fabbricazione: Fabbricazione in
muniti di un di- cui il valore di
spositivo di - a partire da mate- tutti i materia-
sollevamento, riali di qualsiasi li utilizzati
dei tipi utiliz- voce, esclusi quelli non superi il
zati negli sta- della stessa voce 30 % del prezzo
bilimenti, nei del prodotto, e franco fabbrica
depositi, nei del prodotto
porti o negli - in cui il valore
aeroporti, per di tutti i materia-
il trasporto di li utilizzati non
merci su brevi superi il 40 % del
distanze; car- prezzo franco fab-
relli-trattori brica del prodotto
dei tipi utiliz-
zati nelle sta-
zioni; loro pasti

8710 Carri da combat- Fabbricazione: Fabbricazione in
timento e auto- cui il valore di
blinde, anche - a partire da mate- tutti i materia-
armati; loro riali di qualsiasi li utilizzati
parti voce, esclusi quelli non superi il
della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8711 Motocicli (com-
presi i ciclomo-
tori) e veloci-
pedi con motore
ausiliario, an-
che con carroz-
zini laterali;
carrozzini late-
rali ("side car");

- con motore a
pistone alterna-
tivo di cilin-
drata:

- inferiore o Fabbricazione in Fabbricazione in
uguale a 50 cm3 cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 20 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

- superiore a Fabbricazione in Fabbricazione in
50 cmc cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 25 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a par- Fabbricazione in
cuscinetti a tire da materiali cui il valore di
sfere di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli della li utilizzati
voce 8714 non superi il
30 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8715 Carrozzine, pas- Fabbricazione: Fabbricazione in
seggini e veico- cui il valore di
li simili per il - a partire da mate- tutti i materia-
trasporto dei riali di qualsiasi li utilizzati
bambini, e loro voce, esclusi quelli non superi il
parti della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto

8716 Rimorchi e semi- Fabbricazione: Fabbricazione in
rimorchi per cui il valore di
qualsiasi veico- - a partire da mate- tutti i materia-
lo; altri veico- riali di qualsiasi li utilizzati
li non automobi- voce, esclusi quelli non superi il
li; loro parti della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non su-
peri il 40 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ------------------------------------------------------------------- ex Navigazione ae- Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 88 rea o spaziale, tire da materiali cui il valore di
esclusi; di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli del- li utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a par- Fabbricazione in
tire da materiali di cui il valore di
qualsiasi voce, com- tutti i materia-
presi gli altri ma- li utilizzati
teriali della voce non superi il
8804 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

8805 Apparecchi e di- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
spositivi per il tire da materiali cui il valore di
lancio di veico- di qualsiasi voce, tutti i materia-
li aerei; appa- esclusi quelli del- li utilizzati
recchi e dispo- la stessa voce del non superi il
sitivi per l'ap- prodotto 30 % del prezzo
pontaggio di franco fabbrica
veicoli aerei del prodotto
e apparecchi e
dispositivi si-
mili; apparecchi
al suolo di al-
lenamento al vo-
lo; loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 89 Navigazione ma- Fabbricazione a par- Fabbricazione in
rittima o flu- tire da materiali cui il valore di
viale di qualsiasi voce, tutti i materia-
esclusi quelli del- li utilizzati
la stessa voce del non superi il
prodotto. Tuttavia, 40 % del prezzo
gli scafi della voce franco fabbrica
8906 non possono del prodotto
essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex Strumenti ed ap- Fabbricazione: Fabbricazione in capitolo 90 parecchi di ot- cui il valore di
tica, per foto- - a partire da mate- tutti i materia-
grafia e per ci- riali di qualsiasi li utilizzati
nematografia, voce, esclusi quelli non superi il
di misura, di della stessa voce 30 % del prezzo
controllo o di del prodotto, e franco fabbrica
precisione; del prodotto
strumenti ed - in cui il valore
apparecchi medi- di tutti i materiali
chirurgici; par- utilizzati non superi
ti ed accessori il 40 % del prezzo
di questi stru- franco fabbrica del
menti o apparec- prodotto
chi, esclusi:

9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in cui
fasci di fibre il valore di tutti
ottiche; cavi i materiali utiliz-
di fibre ottiche zati non superi il
diversi da quel- 40 % del prezzo
li della voce franco fabbrica del
8544; materie prodotto
polarizzanti in
fogli o in la-
stre; lenti
(comprese le
lenti oftalmi-
che a contatto),
prismi, specchi
od altri elemen-
ti di ottica, di
qualsiasi mate-
ria, non montati,
diversi da quelli
di vetro non la-
vorato ottica-
mente

9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in cui
specchi ed altri il valore di tutti
elementi di ot- i materiali utiliz-
tica di qualsia- zati non superi il
si materia, mon- 40 % del prezzo
tati, per stru- franco fabbrica del
menti o apparec- prodotto
chi, diversi da
quelli di vetro
non lavorato ot-
ticamente

9004 Occhiali (cor- Fabbricazione in cui
rettivi, protet- il valore di tutti
tivi a altri) ed i materiali utiliz-
oggetti simili zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 9005 Binocoli, can- Fabbricazione: Fabbricazione in
nocchiali, tele- cui il valore di
scopi ottici e - a partire da mate- tutti i materia-
loro sostegni riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quelli non superi il
della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materia-
li non originari
utilizzati non superi
il valore di tutti i
materiali originari
utilizzati

ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione: Fabbricazione in
grafici; appa- cui il valore di
recchi e dispo- - a partire da mate- tutti i materia-
sitivi, compresi riali di qualsiasi li utilizzati
le lampade e tu- voce, esclusi quelli non superi il
bi, per la pro- della stessa voce 30 % del prezzo
duzione di lampi del prodotto, e franco fabbrica
di luce in foto- del prodotto
grafia, esclusi - in cui il valore
le lampade e tu- di tutti i materiali
bi a sistema utilizzati non superi
elettrico di ac- il 40 % del prezzo
censione franco fabbrica del
prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materia-
li non originari
utilizzati non superi
il valore di tutti i
materiali originari
utilizzati
9007 Cineprese e pro- Fabbricazione: Fabbricazione in
iettori cinema- cui il valore di
tografici, an- - a partire da mate- tutti i materia-
che muniti di riali di qualsiasi li utilizzati
dispositivi per voce, esclusi quelli non superi il
la registrazione della stessa voce 30 % del prezzo
o la riproduzio- del prodotto, franco fabbrica
ne del suono del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materia-
li non originari
utilizzati non superi
il valore di tutti i
materiali originari
utilizzati

9011 Microscopi ot- Fabbricazione: Fabbricazione in
tici, compresi cui il valore di
quelli per la - a partire da mate- tutti i materia-
fotomicrografia, riali di qualsiasi li utilizzati
la cinefotomi- voce, esclusi quelli non superi il
crografia o la della stessa voce 30 % del prezzo
microproiezione del prodotto, franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto, e

- in cui il valore
di tutti i materia-
li non originari
utilizzati non superi
il valore di tutti i
materiali originari
utilizzati

ex 9014 Altri strumenti Fabricazione in cui
ed apparecchi di il valore di tutti
navigazione i materiali utiliz-
zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9015 Strumenti ed ap- Fabricazione in cui
parecchi di geo- il valore di tutti
desia, topogra- i materiali utiliz-
fia, agrimensu- zati non superi il
ra, livellazio- 40 % del prezzo
ne, fotogramme- franco fabbrica del
tria, idrogra- prodotto
fia, oceanogra-
fia, idrologia,
meteorologia o
geofisica, esclu-
se le bussole;
telemetri

9016 Bilance sensi- Fabbricazione in cui
bili ad un peso il valore di tutti
di 5 cg o meno, i materiali utitiz-
con o senza pesi zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9017 Strumenti da di- Fabbricazione in cui
segno, per trac- il valore di tutti
ciare o per cal- i materiali utitiz-
colo (per esem- zati non superi il
pio; macchine 40 % del prezzo
per disegnare, franco fabbrica del
pantografi, rap- prodotto
portatori, sca-
tole di compas-
si, regoli e
cerchi calcola-
tori); strumenti
di misura di lun-
ghezze, per l'im-
piego manuale
(per esempio:
metri, microme-
tri, noni e ca-
libri) non nomi-
nati ne' compresi
altrove in questo
capitolo

9018 Strumenti ed ap-
parecchi per la
medicina, la
chirurgia,
l'odontoiatria e
la veterinaria,
compresi gli ap-
parecchi di scin-
tigrafia ed altri
apparecchi elet-
tromedicali, non-
che' gli apparec-
chi per controlli
oftalmici:

- poltrone per Fabbricazione a par- Fabbricazione in
gabinetti da tire da materiali cui il valore di
dentista, muni- di qualsiasi voce, tutti i materia-
nite di strumen- compresi gli altri li utilizzati
ti o di sputac- materiali della non superi il
chiera voce 9018 40 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto

- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
cui il valore di
- a partire da mate- tutti i materia-
riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa vo- 25 % del prezzo
ce del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9019 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione in
meccanoterapia, cui il valore di
apparecchi per - a partire da mate- tutti i materia-
massaggio; ap- riali di qualsiasi li utilizzati
parecchi di psi- voce, esclusi quel- non superi il
cotecnica, ap- li della stessa vo- 25 % del prezzo
parecchi di ozo- ce del prodotto, e franco fabbrica
noterapia, di del prodotto
ossigenoterapia, - in cui il valore
di aerosoltera- di tutti i materiali
pia, apparecchi utilizzati non superi
respiratori di il 40 % del prezzo
rianimazione ed franco fabbrica del
altri apparecchi prodotto
di terapia re-
spiratoria

9020 Altri apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in
respiratori e cui il valore di
maschere anti- - a partire da mate- tutti i materia-
gas, escluse le riali di qualsiasi li utilizzati
maschere di pro- voce, esclusi quel- non superi il
tezione prive li della stessa vo- 25 % del prezzo
del meccanismo ce del prodotto, e franco fabbrica
e dell'elemento del prodotto
filtrante amo- - in cui il valore
vibile di tutti i materiali
utilizzati non superi
il 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9024 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi per il valore di tutti
prove di durez- i materiali utitiz-
za, di trazione, zati non superi il
di compressione, 40 % del prezzo
di elasticita' franco fabbrica del
o di altre pro- prodotto
prieta' meccani-
che dei mate-
riali (per esem-
pio; metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche)

9025 Densimetri, ae- Fabbricazione in cui
rometri, pesa- il valore di tutti
liquidi e stru- i materiali utitiz-
menti simili a zati non superi il
galleggiamento, 40 % del prezzo
termometri, pi- franco fabbrica del
rometri, barome- prodotto
tri, igrometri
e psicometri,
regittratori o
non, anche com-
binati fra loro

9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi di mi- il valore di tutti
sura o di con- i materiali utitiz-
trollo della zati non superi il
portata, del li- 40 % del prezzo
vello, della franco fabbrica del
pressione o di prodotto
altre caratteri-
stiche variabili
dei liquidi o dei
gas (per esempio;
misuratori di
portata, indica-
tori di livello,
manometri, con-
tatori di calore)
esclusi gli stru-
menti ed apparec-
chi delle voci
9014, 9015, 9022
o 9032

9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi per il valore di tutti
analisi fisiche i materiali utitiz-
o chimiche (per zati non superi il
esempio; polari- 40 % del prezzo
metri, rifratto- franco fabbrica del
metri, spettro- prodotto
metri, analiz-
zatori di gas o
di fumi); stru-
menti ed appa-
recchi per prove
di viscosita',
di porosita', di
dilatazione, di
tensione super-
ficiale o simili,
o per misure ca-
lorimetriche,
acustiche o foto-
metriche (compre-
si gli indicatori
dei tempi di po-
sa); microtomi

9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita',
compresi i con-
tatori per la
loro taratura:

- parti ed Fabbricazione in cui
accessori il valore di tutti
i materiali utitiz-
zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui: cui il valore di
tutti i materia-
- il valore di tutti li utilizzati
i materiali utiliz- non superi il
zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati
non superi il valore
di tutti i materiali
originari utilizzati

9029 Altri contatori Fabbricazione in cui
(per esempio: il valore di tutti
contagiri, con- i materiali utitiz-
tatori di produ- zati non superi il
zione, tassame- 40 % del prezzo
tri totalizza- franco fabbrica del
tore del cammino prodotto
percorso (conta-
chilometri), pe-
dometri); indi-
catori di velo-
cita' e tachime-
tri, divrirsi da
quelli delle vo-
ci 9014 o 9015;
stroboscopi

9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in cui
analizzatori di il valore di tutti
spettro ed altri i materiali utitiz-
strumenti ed ap- zati non superi il
parecchi per la 40 % del prezzo
misura o il con- franco fabbrica del
trollo di gran- prodotto
dezze elettri-
che; strumenti
ed apparecchi
per la misura o
la rilevazione
delle radiazioni
alfa, beta, gam-
ma, x, cosmiche
o di altre ra-
diazioni ioniz-
zanti

9031 Strumenti, appa- Fabbricazione in cui
recchi e macchi- il valore di tutti
ne di misura o i materiali utitiz-
di controllo, zati non superi il
non nominati ne' 40 % del prezzo
compresi altrove franco fabbrica del
in questo capi- prodotto
tolo; proiettori
di profili

9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui
parecchi di re- il valore di tutti
golazione o di i materiali utitiz-
controllo auto- zati non superi il
matici 40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9033 Parti ed acces- Fabbricazione in cui
sori non nomi- il valore di tutti
nati ne' compre- i materiali utitiz-
si altrove in zati non superi il
questo capitolo, 40 % del prezzo
di macchine, ap- franco fabbrica del
parecchi, stru- prodotto
menti od oggetti
del capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex Articoli di Fabbricazione in cui capitolo 91 orologeria, il valore di tutti
esclusi: i materiali utitiz-
zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9105 Sveglie, pendo- Fabbricazione in Fabbricazione in
le, orologi e cui: cui il valore di
simili apparec- tutti i materia-
chi di orologe- - il valore di tutti li utilizzati
ria, con movi- i materiali utiliz- non superi il
mento diverso zati non superi il 30 % del prezzo
da quello degli 40 % del prezzo franco fabbrica
orologi tasta- franco fabbrica del del prodotto
bili prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

9109 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in
orologeria, com- cui: cui il valore di
pleti e montati, tutti i materia-
diversi da quel- - il valore di tutti li utilizzati
li degli orologi i materiali utiliz- non superi il
tascabili zati non superi il 30 % del prezzo
40 % del prezzo franco fabbrica
franco fabbrica del del prodotto
prodotto, e

- il valore di tutti
i materiali non ori-
ginari utilizzati non
superi il valore di
tutti i materiali
originari utilizzati

9110 Movimenti di Fabbricazione in Fabbricazione in
orologeria com- cui: cui il valore di
pleti, non mon- tutti i materia-
tati o parzial- - il valore di tutti li utilizzati
mente montati i materiali utiliz- non superi il
(chablons); mo- zati non superi il 30 % del prezzo
vimenti di oro- 40 % del prezzo franco fabbrica
logeria incom- franco fabbrica del del prodotto
pleti, montati, prodotto, e
sbozzi di movi-
menti di orolo- - entro il predetto
geria limite, il valore di
tutti i materiali
della voce 9114 uti-
lizzati non superi
il 10 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

9111 Casse per oro- Fabbricazione: Fabbricazione in
logi delle voci cui il valore di
9101 o 9102 e - a partire da mate- tutti i materia-
loro parti riali di qualsiasi li utilizzati
voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non supe-
ri il 40 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto

9112 Casse e gabbie Fabbricazione: Fabbricazione in
e simili, per cui il valore di
apparecchi di - a partire da mate- tutti i materia-
orologeria e riali di qualsiasi li utilizzati
loro parti voce, esclusi quel- non superi il
li della stessa voce 30 % del prezzo
del prodotto, e franco fabbrica
del prodotto
- in cui il valore
di tutti i materiali
utilizzati non supe-
ri il 40 % del prez-
zo franco fabbrica
del prodotto

9113 Cinturini e
braccialetti per
orologi e loro
parti:

- di metalli co- Fabbricazione in cui
muni, anche do- il valore di tutti
rati o argen- i materiali utitiz-
tati, o di me- zati non superi il
talli placcati 40 % del prezzo
o ricoperti di franco fabbrica del
metalli preziosi prodotto

- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti
i materiali utitiz-
zati non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 92 Strumenti musi- Fabbricazione in cui
cali; parti ed il valore di tutti
accessori di i materiali utitiz-
questi strumenti zati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- capitolo 93 Armi, munizioni Fabbricazione in cui
e loro parti ed il valore di tutti
accessori i materiali utitiz-
zati non superi il
50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Mobili; mobili Fabbricazione a par- Fabbricazione in capitolo 94 medico-chirurgi- tire da materiali cui il valore di
ci; oggetti let- di qualsiasi voce, tutti i materia-
terecci e simi- esclusi quelli del- li utilizzati
li; apparecchi la stessa voce del non superi il
per l'illumina- prodotto 40 % del prezzo
zione non nomi- franco fabbrica
nati ne' com- del prodotto
presi altrove;
insegne pubbli-
citarie, insegne
luminose, tar-
ghette indica-
trici luminose
ed oggetti simi-
li; costruzioni
prefabbricate,
esclusi:

ex 9401 e Mobili di metal- Fabbricazione a par- Fabbricazione in ex 9403 lo, muniti di tire da materiali cui il valore
tessuto in coto- di qualsiasi voce, di tutti i mate-
ne, non imbotti- esclusi quelli del- riali utilizzati
to, di peso non la stessa voce del non superi il
superiore ai prodotto 40 % del prezzo
300 g/mq franco fabbrica
o del prodotto

Fabbricazione a par-
tire da tessuto in
cotone, confezionato
e pronto all'uso,
della voce 9401 o
9403, a condizione
che:

- il suo valore non
superi il 25 % del
prezzo franco fab-
brica del prodotto, e

- tutti gli altri
materiali utilizzati
sono originari e
classificati in una
voce diversa da 9401
o 9403

9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui
l'illuminazione il valore di tutti i
(compresi i pro- materiali non utiliz-
iettori) e loro zati superi il 50 %
parti, non nomi- del prezzo franco
nati ne' compre- fabbrica del prodotto
si altrove; in-
segne pubblici-
tarie, insegne
luminose, tar-
ghette indica-
trici luminose
ed oggetti si-
mili, muniti di
una fonte di il-
luminazione fis-
sata in modo de-
finitivo, e loro
parti non nomi-
nate ne' compre-
se altrove

9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in cui
fabbricate il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50 %
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Giocattoli, gio- Fabbricazione a par- capitolo 95 chi, oggetti per tire da materiali di
divertimenti o qualsiasi voce,
sport; loro par- esclusi quelli della
ti ed accessori, stessa voce prodotto
esclusi;

9503 Altri giocatto- Fabbricazioni:
li; modelli ri-
dotti e modelli - a partire da mate-
simili per il riali di qualsiasi
divertimento, voce, esclusi quelli
anche animati; della stessa voce del
puzzle di ogni prodotto, e
specie

- in cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non superi
il 50 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

ex 9506 Bastoni per golf Fabbricazione a par-
e parti dei ba- tire da materiali
stoni di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del pro-
dotto. Tuttavia, pos-
sono essere utiliz-
zati sbozzi per la
fabbricazione di te-
ste di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex Lavori diversi, Fabbricazione a par- capitolo 96 esclusi: tire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del prodotto

ex 9601 e Lavori in mate- Fabbricazione a par- ex 9602 rie animali, ve- tire da materie da
getali o mine- intaglio lavorate,
rali da intaglio della medesima voce

ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui
(escluse le gra- il valore di tutti i
nate ed articoli materiali utilizzati
analoghi, le non superi il 50 %
spazzole di pelo del prezzo franco
di martora o di fabbrica del prodotto
scoiattolo), sco-
pe meccaniche
per l'impiego a
mano, diverse da
quelle a motore;
tamponi e rulli
per dipingere;
raschini di gom-
ma o di simili
materie flessibili

9605 Assortimenti da Ciascun articolo in-
viaggio per la corporato nell'as-
toletta persona- sortimento deve ris-
le, per il cuci- pettare le regole ap-
to o la pulizia plicabili qualora non
delle calzature fosse presentato in
o degli indu- assortimento. Tutta-
menti via, articoli non
originari possono es-
sere incorporati, a
condizione che il
loro valore totale
non superi il 15 %
del prezzo franco
fabbrica dell'assor-
timento

9606 Bottoni e bot- Fabbricazione:
toni a pressio-
ne; dischetti - a partire da mate-
 
per bottoni ed riali di qualsiasi
altre parti di voce, esclusi quelli
bottoni o di della stessa voce del
bottoni a pres- prodotto, e
sione; sbozzi
di bottoni - in cui il valore di
tutti i materiali uti-
lizzati non superi il
50 % del prezzo franco
del prodotto

9608 Penne e matite a Fabbricazione a par-
sfera; penne e tire da materiali
stilografi con di qualsiasi voce,
punta di feltro esclusi quelli della
o con altre pun- stessa voce del pro-
te porose; penne dotto. Tuttavia, pos-
stilografiche sono essere utiliz-
ed altre penne; zati pennini o punte
stili per dupli- di pennini della
catori; porta- stessa voce
mine; portapen-
ne, portamatite
ed oggetti simi-
li; parti (com-
presi i cappucci
e i fermagli) di
questi oggetti,
esclusi quelli
della voce 9609

9612 Nastri inchio- Fabbricazione:
stratori per
macchine da - a partire da mate-
scrivere e na- riali di qualsiasi
stri inchiostra- voce, esclusi quelli
tori simili, della stessa voce del
inchiostrati o prodotto, e
altrimenti pre-
parati per la- - in cui il valore di
sciare impronte, tutti i materiali uti-
anche montati lizzati non superi il
su bobine o in 50 % del prezzo franco
cartucce; cusci- fabbrica del prodotto
netti per tim-
bri, anche im-
pregnati, con o
senza scatola

ex 9613 Accenditori ed Fabbricazione in cui
accendini ad ac- il valore di tutti i
censione piezo- materiali della voce
elettrica 9613 utilizzati non
superi il 30 % del
prezzo franco fabbri-
ca del prodotto

ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a par-
le teste di pipe tire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione a par-
da collezione o tire da materiali
di antichita' di qualsiasi voce,
esclusi quelli della
stessa voce del prodotto --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO IIa

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

==================================================================== Voce S.A. Designazione Lavorazione o trasformazione alla
delle merci quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per otte-
nere il carattere di prodotti
originari
(1) (2) (3) o (4) -------------------------------------------------------------------- ex 0904, Spezie miste Fabbricazione in cui ex 0905, il valore di tutti i ex 0906, materiali utilizzati ex 0907, non superi il 55 % ex 0908, del prezzo franco ex 0909 e fabbrica del prodotto 0910 -------------------------------------------------------------------- ex 1552 Olio di girasole Fabbricazione in cui
tutti i materiali uti-
lizzati sono classifi-
cati in una voce diversa
da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 1904 Preparazioni alimen- Fabbricazione in cui il
tari ottenute per valore di tutti i mate-
soffiatura o tosta- riali utilizzati non su-
tura del granturco peri il 60 % del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2005 Ortaggi e legumi e Fabbricazione in cui tut-
miscugli di ortaggi ti i materiali utilizzati
e legumi preparati sono classificati in una
o conservati ma non voce diversa da quella
nell'aceto o acido del prodotto
acetico, non conge-
lati, diversi dai
prodotti della voce
2006, esclusi gli
ortaggi e i legumi
omogeneizzati, le
patate, i fagioli,
gli asparagi e le
olive -------------------------------------------------------------------- ex 2008 Arachidi, nocciole, Fabbricazione in cui
pistacchi, noci di il valore di tutti i
acagiu' e altre no- materiali utilizzati
ci, tostati, com- non superi il 60 %
presi i miscugli del prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3924 Vasellame, altri og- Fabbricazione in cui
getti per uso dome- il valore di tutti i
stico, ed oggetti di materiali utilizzati
igiene o da toletta, non superi il 60 %
di materie plastiche del prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7214 Barre di ferro o di Fabbricazione a partire
acciai non legati, da semiprodotti di ferro
semplicemente fuci- o di acciai non legati
nate, laminate o della voce 7207
estruse a caldo,
nonche' quelle che
hanno subito una
torsione dopo la
laminazione -------------------------------------------------------------------- ex 8504 Ballast per lampade Fabbricazione in cui
o tubi a scarica il valore di tutti i
materiali utilizzati
non superi il 50 % del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8506 Pile e batterie di Fabbricazione in cui
pile elettriche di- il valore di tutti i
verse da quelle al materiali utilizzati
diossido di manga- non superi il 50 % del
nese, all'ossido di prezzo franco fabbrica
mercurio, all'ossido del prodotto
di argento, al litio
e a zinco-aria -------------------------------------------------------------------- ex 8507 Accumulatori elet- Fabbricazione in cui
trici al piombo, il valore di tutti i
compresi i loro se- materiali utilizzati
paratori, anche di non superi il 50 % del
forma quadrata ret- prezzo franco fabbrica
tangolare del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9032 Strumenti ed appa- Fabbricazione in cui
recchi di regola- il valore di tutti i
zione o di controllo materiali utilizzati
automatici diversi non superi il 60 % del
dai termostati e dai prezzo franco fabbrica
manostati; stabiliz- del prodotto
zatori --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO III

PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA A CUI NON SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4, ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

da 0401 a 0402

ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, che-
fir e altri tipi di latte e creme fermentati o
acidificati, anche concentrati o con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta
di aromatizzanti, di frutta o cacao

da 0404 a 0410

0504

0511

Capitolo 6

da 0701 a 0709

ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al va-
pore, congelati

ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce del-
la sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conser-
vati (per esempio: mediante anidride solforosa o
in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non atti per l'alimentazione
nello stato in cui sono presentati

da 0712 a 0714

Capitolo 8

ex Capitolo 9 - Caffe', te' e spezie, escluso il mate della voce
0903

Capitolo 10

Capitolo 11

Capitolo 12

ex 1302 - Sostanze pectiche

da 1501 a 1514

ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l'olio di
jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi,
anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, intereste-
rificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi
gli oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"

ex 1517 e

ex 1518 - Margarina, margarina burrificata e altri grassi
commestibili preparati

ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostan-
ze grasse o delle cere animali o vegetali, esclu-
so il degras

Capitolo 16

1701

ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il malto-
sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi-
micamente puri, allo stato solido; sciroppi di
zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co-
loranti; succedanei del miele, anche mescolati
con miele naturale; zuccheri e melassi caramella-
ti, esclusi quelli delle sottovoci 1702 11 00,
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703

1801 e 1802

ex 1902 - Paste alimentari ripiene contenenti, in peso,
piu' di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi
e di altri invertebrati acquatici, di salsicce,
di salami e simili, di carni e di frattaglie, di
ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la
loro natura o la loro origine

ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di man-
ghi, frutta del genere Capsicum diverse dai pepe-
roni, funghi e olive, preparati o conservati nel-
l'aceto o nell'acido acetico

2002 e 2003

ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver-
si dai prodotti della voce 2006, escluse le pata-
te sotto forma di farina o semolino e i fiocchi
di granturco dolce

ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o acido acetico, non congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i
prodotti a base di patate e di granturco dolce

2006 e 2007

ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, al-
trimenti preparate o conservate, con o senza ag-
giunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclu-
si il burro di arachidi, i cuori di palma, il
granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti
commestibili simili di piante aventi tenore, in
peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e
le altre parti commestibili simili di piante

2009

ex 2106 - Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colo-
rati

2204

2206

ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico uguale o superiore a 80 % vol,
ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati
nel presente elenco

ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto
utilizzando i prodotti agricoli indicati nel pre-
sente elenco 2209

Capitolo 23

2401

4501

5301 e 5302

ALLEGATO INTERAMENTE VERSATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE
UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1

Istruzioni per la stampa

Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorita' pubbliche degli Stati membri della CE e [xxx] possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un seguo che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

--------------------------------------------------------------------
1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000
completo, paese) ----------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note al retro
----------------------------------
2. Certificato utilizzato negli
scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indirizzo
completo, paese) e (indi- ..................................
cazione facoltativa)
e
(indicare i paesi, gruppi di
paesi o territori di cui
trattasi)
----------------------------------

4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o di paesi o
territorio di territorio di
cui i prodotti destinazione
sono conside-
rati originari --------------------------------------------------------------------
6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni
trasporto (indicazione
facoltativa) --------------------------------------------------------------------
8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture
numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione
colli (1) designazione delle altra misura facoltativa)
merci (l, mc, ecc.) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Dichiarazione certi- Io sottoscritto dichiaro che le
ficata conforme merci di cui sopra soddisfano
Documento d'espor- Timbro alle condizioni richieste per
tazione (2) ottenere il presente certifi-
modello ............ n. ...... cato
del .........................
Ufficio doganale: ...........
Paese o territorio in cui il
certificato e' rilasciato Fatto a ........., addi' ......
.............................
A ............., addi' ......
............................. ...............................
(Firma) (Firma) -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO
inviare a: -------------------------------
Il controllo effettuato ha per-
messo di constatare che il pre-
sente certificato (1)

[] e' stato effettivamente ri-
lasciato dall'ufficio doga-
nale indicato e che i dati
ivi contenuti sono esatti.

[] non risponde alle condizioni
di autenticita' e di regola-
rita' richieste (cfr. osser-
vazioni allegate) ----------------------------------- E' richiesto il controllo dell'au- tenticita' e della regolarita' del presente certificato

Fatto a......., addi' ......... Fatto a......., addi' .........
Timbro Timbro

........................ ..................
(Firma) (Firma)
(1)Segnare con una X la menzio-
ne applicabile -------------------------------------------------------------------- 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa" 2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio
d'esportazione lo richiedono
DOMANDA PER OTTENERE UN
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000
completo, paese) ----------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note al retro
----------------------------------
2. Domanda per ottenere un certi-
ficato da utilizzare negli
scambi preferenziali tra

3. Destinatario (nome, indiriz-
zo completo, paese) e (indi-
cazione facoltativa) ..................................

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi
o territori di cui trattasi)
----------------------------------

4. Paese, gruppo 5. Paese, gruppo
di paesi o di paesi o
territorio di territorio di
cui i prodotti destinazione
sono conside-
rati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informaziani riguardanti il 7. Osservazioni
trasporto (indicazione
facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche, 9. Massa 10. Fatture
numeri, numero e natura dei lorda (kg) (indicazione
colli (1) designazione delle altra misura facoltativa)
merci (l, mc, ecc.) --------------------------------------------------------------------

1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa"
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per
ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circonstanze che hanno permesso a queste merci di sod-
disfare a queste condizioni:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette autori-
ta' ritenessero indispensabile per il rilascio del certi-
ficato qui allegato, come pure ad accettare qualunque con-
trollo eventualmente richiesto da parte di dette autorita'
della mia contabilita' e delle circostanze relative alla
fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..............., addi' .........

........................................
(Firma)

1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazio-
ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai
prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pie' di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (Se la dichiarazione su fattura e' compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicata in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non e' compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale. (Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".)
...................... (3)
(Luogo e data)

...................... (4)
(Firma dell'esportatore;
inoltre, il cognome della
persona che firma la di-
chiarazione dev'essere
scritto in modo leggibile)

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO
O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente
accordo, le competenti autorita' doganali della Comunita' e del
Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai
sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i
formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di
cooperazione firmato il 3 maggio 1977. 2. Le competenti autorita' della Comunita' e del Libano accolgono le
richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per
un periodo di due anni dalla data della compilazione e del
rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte
in conformita' del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma
del presente accordo i prodotti originari del Principato di
Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunita' a norma
del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San
Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
 
PROTOCOLLO 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE
DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
adottate dalla Comunita' o dal Libano che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare
e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione dalla legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
contraente precisando, se del casa, il regime doganale applicato
alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
precisando, se del casa, la procedura doganale applicata alle
merci.

3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in
condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano
destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla
legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le
informazioni ottenute riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale
legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa
ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale;

ARTICOLO 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative,
prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per
iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici
pertinenti; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire
autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
autenticate a altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte
ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:

(a) possa pregiudicare la sovranita' del Libano o di uno Stato membro
a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del
presente protocollo; (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo
10, paragrafo 2; (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere.
3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono
conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche'
per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici
servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Libano e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano
necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e
degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza
reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra
singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi
informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa
interessare la Comunita'.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo addi' 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",
hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:

l'accordo,
gli allegati 1 e 2:

ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agrico-
li trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del
sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12

ALLEGATO 2 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
di cui all'articolo 38 e i protocolli nn. 1-5:

PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione
nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del
Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1

PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in
Libano dei prodotti agricoli originari della Comu-
nita' di cui all'art. 14, paragrafo 2

PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra
il Libano e la Comunita' di cui all'art. 14, para-
grafo 3

ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'im-
portazione nella Comunita' dei prodot-
ti agricoli trasformati originari del
Libano

ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'im-
portazione in Libano dei prodotti agri-
coli trasformati originari della Comu-
nita'

PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodot-
ti originari" e ai metodi di cooperazione ammini-
strativa

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca
nel settore doganale

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunita' e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell'accordo)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa ai visti

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 35 dell'accordo

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO

Le Parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell'economia libanese prese nell'ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle
risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO

Le Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO

Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO

Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunita' europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO

Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunita' s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO

L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e' subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorita' responsabile della sua applicazione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how.
Le disposizioni dell'articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2.
La Comunita' fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO

Le Parti riconoscono la necessita' di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell'economia internazionale ed europea.
La Comunita' potra' aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficolta' che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO

Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI
(ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO)

Le Parti riaffermano l'importanza che attribuiscono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO

Le Parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti.
Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO

(a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione
pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi
particolarmente urgenti" di cui all'articolo 86 si intendono le
violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo adopera di
una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale
dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del
diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui
all'articolo 2.

(b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui
all'articolo 86 si intendono le misure prese in conformita' del
diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in
casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 86,
l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle
controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI

Le Parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello' Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA

La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati
con la Turchia.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO

La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato.

Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue.

Per la Repubblica italiana

Per la Comunita' europea
 
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