Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. 325
Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP s.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza;
Visto l'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.;
Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.;
Visto l'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3;
Visto l'articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha abrogato, tra l'altro, il comma 3 (ad eccezione dell'ultimo periodo, a tenore del quale, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2004;
Acquisito, altresi', l'avviso favorevole del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di gara non ancora concluse nel quadro dei principi generali di indirizzo per le gare bandite dalla CONSIP S.p.A. di seguito denominata CONSIP.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria
2000)», e' il seguente:
«Art. 26. (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
- Si riporta il testo dei commi 87, 166, 171 e 172
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare
le linee guida generali per assicurare la massima
trasparenza nelle procedure non ancora concluse.».
«166. L'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione
dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e
7. Il comma 6 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e il comma 1-bis dell'art. 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono abrogati. All'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole:
"che abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono
inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza
nazionale";
c) (Omissis).».
«171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni pubbliche possono
decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
precedentemente stipulate dalla CONSIP S.p.a.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e
favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la
CONSIP S.p.a., attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica
richiesta supporto e consulenza per le esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti
locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche
alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei
principi di concorrenza».
- L'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), recita:
«1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche
amministrazioni si intendono quelle definite dall'art. 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
convenzioni di cui al citato art. 26 sono stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono
indicare, anche al fine di tutelare il principio della
libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti
massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di
quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il
loro periodo di efficacia».
- L'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«Art. 24. (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi
2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi
negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per
l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno
precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
sia stata superiore.
5.
6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza
nazionale le province, i comuni, le comunita' montane e i
consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione».
«Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti
di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici
diversi da quelli di cui al comma 6, dell'art. 24, non
considerati nella tabella C della presente legge sono
ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del
6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004.
Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare
i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e
migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di
gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione
dei trasferimenti erariali.
1-bis.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.».
- L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, recita:
«1. All'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono
inserite le seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I crediti per finanziamenti o
rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., ai fondi di cui al comma 1
godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o
trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito
anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui
al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni
delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo
sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo
siano destinati prioritariamente al rimborso dei
finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino
al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Principi generali
1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:
a) rispetto del principio della parita' di trattamento nell'ambito dell'aggiudicazione delle gare;
b) garanzia della massima trasparenza delle procedure;
c) garanzia della massima e piu' diffusa pubblicita' delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche quelli telematici, al fine di assicurare la piu' ampia diffusione delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;
d) massima pubblicita' delle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;
e) indicazione di un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento;
f) esplicitazione chiara ed esauriente dei criteri di aggiudicazione;
g) inserimento, nei bandi per le procedure relative all'approvvigionamento di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto;
h) previsione espressa nei bandi delle procedure della facolta', per le amministrazioni che aderiscono a una convenzione relativa all'approvvigionamento di beni, di non acquisire anche i servizi accessori inseriti nella medesima convenzione che non risultino essenziali per la fornitura.
3. In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalita' di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresi', all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
4. Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualita' dei beni e servizi oggetto della gara.
 
Art. 3.
Composizione delle commissioni giudicatrici
1. I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacita' professionale e competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
 
Art. 4.
Gare sospese
1. In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l'iter gia' seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate.
2. All'esito di tale verifica, la CONSIP individua:
a) le gare che possono essere concluse con la stipula delle relative convenzioni, perche' le garanzie di trasparenza e massima partecipazione sono state sufficientemente assicurate, anche con modalita' equipollenti a quelle attualmente in vigore;
b) le gare che devono essere annullate in via di autotutela, perche' non sono state rispettate le garanzie di trasparenza e massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte;
c) le gare in cui, non essendo ancora state aperte le buste contenenti le offerte, e' possibile riaprire i termini del bando originario, per garantire la massima partecipazione, e, immutate le altre condizioni stabilite dal bando, dando facolta' ai concorrenti che hanno gia' presentato l'offerta di optare per la formulazione di una nuova offerta sostitutiva della precedente. E' facolta' della CONSIP, in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni del pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della riapertura dei termini.
3. In caso di rinnovo della gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le procedure di gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa convenzione, ne' disposto l'annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.
5. Conservano efficacia le convenzioni gia' stipulate dalla CONSIP alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 3, comma 171, della legge 24 dicembre
2004, n. 350, vedi note alle premesse.



 
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