Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 2004
Determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di Trieste.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste e' stato fissato nella misura del 4,5% annuo;
Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 133, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste e' stato fissato nella misura del 2,5% annuo;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di adeguare il saggio di interesse all'andamento dei tassi di mercato in materia;
Decreta:
Art. 1.
Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi.
 
Art. 2.
Il tasso Euribor e' quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.
Qualora queste date cadessero in giorno festivo, l'Euribor sara' rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale piu' vicino, successivo alle stesse.
Il saggio di interesse, aggiornato sulla base della determinazione di cui ai precedenti commi, si applica rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno e rimane in vigore fino alla fine del sesto mese di applicazione.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 3 dicembre 2004
Il Ministro: Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 241
 
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