Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 24 novembre 2004, n. 326
Regolamento recante determinazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni tra personale militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che pongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, nonche' le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, recante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241 del 1990, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che subordina la costituzione di associazioni tra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole n. 8909/2004 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di costituzione di associazioni o circoli fra militari). - Per le istanze di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni o circoli fra militari, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, il termine di conclusione del procedimento e' di 240 giorni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ministeri istituzionali registro n. 12, foglio n. 242



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioui adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
- Il testo del decreto ministeriale 16 settembre 1993,
n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1994, n. 117.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio
1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203:
"Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto
di sciopero, costituire associazioni professionali a
carattere sindacale, aderire ad altre associazioni
sindacali.
I militari in servizio di leva e quelli richiamati in
temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere
associati ad orgazzioni sindacali di categoria, ma e' fatto
loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si
trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art.
5.
La costituzione di associazioni o circoli fra militari
e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della
difesa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone