Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2004
Proroga dei termini e modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, recante «Modifiche del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 novembre 2003, n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e le successive modifiche apportate con i decreti 30 aprile 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2004, n. 168 e 11 novembre 2004 in corso di pubblicazione;
Considerate le difficolta' tecniche di predisporre un idoneo sistema elettronico per la trasmissione dei dati da parte dei farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003;
Considerato altresi' che con proprio decreto 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 febbraio 2004, n. 42, sono state introdotte numerose modifiche alla lista delle sostanze e pratiche mediche vietate per doping;
Ritenuto di dover urgentemente prorogare i termini per la trasmissione dei dati relativi alle quantita' prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine per la trasmissione dei dati a cui sono tenuti i farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003, come modificato dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, e' differito al 31 gennaio 2006.
2. I dati dovranno riferirsi alle quantita' prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale» a partire dall'anno 2004.
 
Art. 2.
1. Al fine di realizzare un sistema elettronico di trasmissione ed acquisizione dei dati, e' costituito presso il Ministero della salute, senza oneri a carico del bilancio, un gruppo tecnico composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno appartenente alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ed uno alla direzione generale del sistema informativo;
b) un rappresentante della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive;
c) un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco.
2. Il gruppo puo' avvalersi del supporto di rappresentanti degli enti esponenziali delle categorie indicate nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24
 
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