Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 dicembre 2004 |
Proroga dei termini e modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, recante «Modifiche del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 novembre 2003, n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e le successive modifiche apportate con i decreti 30 aprile 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2004, n. 168 e 11 novembre 2004 in corso di pubblicazione; Considerate le difficolta' tecniche di predisporre un idoneo sistema elettronico per la trasmissione dei dati da parte dei farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003; Considerato altresi' che con proprio decreto 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 febbraio 2004, n. 42, sono state introdotte numerose modifiche alla lista delle sostanze e pratiche mediche vietate per doping; Ritenuto di dover urgentemente prorogare i termini per la trasmissione dei dati relativi alle quantita' prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale»; Decreta: Art. 1. 1. Il termine per la trasmissione dei dati a cui sono tenuti i farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003, come modificato dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, e' differito al 31 gennaio 2006. 2. I dati dovranno riferirsi alle quantita' prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale» a partire dall'anno 2004. |
| Art. 2. 1. Al fine di realizzare un sistema elettronico di trasmissione ed acquisizione dei dati, e' costituito presso il Ministero della salute, senza oneri a carico del bilancio, un gruppo tecnico composto da: a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno appartenente alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ed uno alla direzione generale del sistema informativo; b) un rappresentante della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; c) un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco. 2. Il gruppo puo' avvalersi del supporto di rappresentanti degli enti esponenziali delle categorie indicate nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24 |
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