Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279
Testo del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione (( autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale. ))
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).
Riferimenti normativi:
- La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
2003.
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 8 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
«Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati»:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) organismo: un'entita' biologica capace di
riprodursi o di trasferire materiale genetico;
b) organismo geneticamente modificato (OGM): un
organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si
verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con
la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale
definizione:
1) una modificazione genetica e' ottenuta almeno
mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I
A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2,
non sono considerate tecniche che hanno per effetto una
modificazione genetica;
c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione
intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non
vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di
limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e
per garantire un livello elevato di sicurezza per questi
ultimi;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono
immissione sul mercato le seguenti operazioni:
1) la messa a disposizione di microrganismi
geneticamente modificati per attivita' disciplinate dal
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi
comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
2) la messa a disposizione di OGM diversi dai
microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere
impiegati unicamente in attivita' in cui si attuano misure
rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il
contatto di questi organismi con la popolazione e con
l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza
per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi
principi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 206;
3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi
esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo
II del presente decreto;
e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia,
con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia
autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II,
delle informazioni prescritte nel presente decreto
all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia
scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della
stessa natura ad una autorita' competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
f) notificante: il soggetto a carico del quale
incombe l'obbligo di notifica;
g) prodotto: un preparato costituito da o contenente
OGM, che viene immesso sul mercato;
h) valutazione del rischio ambientale: la
valutazione, effettuata a norma dell'art. 5, comma 1, dei
rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono
essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione
sul mercato di OGM;
i) consultazione pubblica: la possibilita' offerta a
qualunque persona fisica o giuridica, istituzione,
organizzazione o associazione di formulare osservazioni o
fornire informazioni in merito a ciascuna notifica».
«Art. 8 (Notifica). - 1. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 7, chiunque intende effettuare un'emissione
deliberata nell'ambiente di un OGM e' tenuto a presentare
preventivamente una notifica all'autorita' nazionale
competente.
2. La notifica comprende:
a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed
informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato
III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:
1) informazioni generali, comprese quelle relative
al personale e alla sua formazione;
2) informazioni relative all'OGM;
3) informazioni relative alle condizioni di
emissione e al potenziale ambiente ospite;
4) informazioni sulle interazioni tra OGM e
ambiente;
5) un piano di monitoraggio conforme alle
pertinenti parti dell'allegato III e diretto a individuare
gli effetti dell'OGM sulla salute umana, animale e
sull'ambiente;
6) informazioni relative ai piani di controllo, ai
metodi di bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani
di intervento in caso di emergenza;
7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti
precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in
conformita' alle linee guida di cui alla decisione
2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le
informazioni di cui all'art. 27, comma 4.
b) la valutazione del rischio ambientale e le
conclusioni prescritte dall'allegato II, parte D, con i
riferimenti bibliografici e l'indicazione dei metodi
utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;
c) la valutazione del rischio per
l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare, in conformita' alle prescrizioni stabilite
dal decreto di cui al comma 6.
3. Il notificante puo' rinviare a dati o risultati di
notifiche gia' presentate anche da altri notificanti o puo'
presentare ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti,
a condizione che tali informazioni, dati e risultati siano
relativi a rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del
tutto simili a quelli oggetto della notifica. Tali
informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati di
carattere riservato, devono essere accompagnati da una
lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa
proprieta' intellettuale.
4. L'autorita' nazionale competente puo' accettare che
le emissioni dello stesso OGM in uno stesso luogo o in
luoghi diversi per lo stesso scopo e in un periodo
determinato di tempo possano essere comunicate con un'unica
notifica.
5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM,
precedentemente notificato come parte dello stesso
programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare
una nuova notifica. In questo caso, il notificante puo'
fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o
ai risultati relativi ad emissioni precedenti.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sono definite, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
prescrizioni ai fini della valutazione del rischio di cui
al comma 2, lettera c).».
- Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e' pubblicato
nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
 
Art. 2.
Salvaguardia del principio di coesistenza
1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. )) (( 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E' fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette. ))
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, (( agli operatori della filiera ed )) ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici e transgenici )) e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
 
Art. 3.
Applicazione delle misure di coesistenza
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture (( transgeniche, biologiche e convenzionali, )) con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (( emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, )) sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee.
Riferimenti normativi:
- La direttiva n. 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno
1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e'
pubblicata nella GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
2003.
 
Art. 4.
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche (( per realizzare, )) la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi (( tra conduttori agricoli, )) al fine di adottare le misure di gestione (( previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 )) per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, (( convenzionali e biologiche. )) (( 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesione, ferme restando le previsione dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1. ))
 
Art. 5.
Responsabilita' (( 1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita' di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati dal presente articolo. ))

2. (( Il conduttore )) agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al (( comma 1-bis, )) nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e procedure per (( la raccolta )) e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, reca
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38».
- Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione
della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati»:
«Art. 30 (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorita'
nazionale competente e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro
informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
emessi in virtu' del titolo II. Sono, altresi', istituiti
presso le regioni e le province autonome registri
informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli
OGM coltivati in virtu' del titolo III, per consentire, in
particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali
effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21,
comma 3, lettera g), e dell'art. 22, comma 1. Le
informazioni annotate su tali registri sono immediatamente
rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere
facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e
province autonome competenti per territorio, entro quindici
giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle
coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni
relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449»:
«Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa
comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su
base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi
necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori
e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori
produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.».
 
Art. 6.
Sanzioni
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. (( 2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo degli articoli 35 e 36 del
citato decreto legislativo n. 224 del 2003:
«Art. 35 (Sanzioni relative al Titolo III). - 1.
Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto
alla preventiva notifica all'autorita' nazionale competente
o all'autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea nel quale l'immissione sul mercato
comunitario e' avvenuta per la prima volta, e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad
euro 51.700.
2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la
notifica, ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero
dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata,
si applica l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad
euro 51.700.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 7.
4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato
dall'autorita' nazionale competente o dall'autorita'
competente di altro Stato membro della Comunita' europea
all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto,
nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del
provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza
di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero,
continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo
del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o
revocato, e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al
comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un
OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel
provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di
rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorita'
competente nazionale o dalla autorita' competente di altro
Stato membro della Comunita' europea, ivi comprese quelle
sull'etichettatura e sull'imballaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro
46.500.
6. Chiunque, dopo la notifica all'autorita' nazionale
competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla
autorita' competente di altro Stato membro della Comunita'
europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un
OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM
per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta
immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la
salute umana, animale e l'ambiente o non comunica
all'autorita' nazionale competente le informazioni predette
e le misure adottate e' punito, nel primo caso, con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro
51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito
del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello
stesso rilasciati dall'autorita' nazionale competente o
dall'autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea, che non rispettano le condizioni
specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine
agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel
provvedimento di autorizzazione o di rinnovo
dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.
8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM,
non effettua il monitoraggio e la relativa relazione alle
condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall'autorita' nazionale competente o dalla
autorita' competente di altro Stato membro della Comunita'
europea ovvero non invia all'autorita' nazionale competente
la relazione concernente il monitoraggio, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro
25.900.
9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai
sensi dell'art. 25, che limitano o vietano temporaneamente
l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio
nazionale di un OGM, e' punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma
2, non comunica alle regioni e alle province autonome
competenti per territorio, entro quindici giorni dalla
messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni
degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni
relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle
coltivazioni, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.»
«Art. 36 (Sanzioni per danni provocati alla salute
umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e
risarcimento del danno ambientale). - 1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che
il fatto non costituisca piu' grave reato, chi,
nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente
di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM,
cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali
biotiche o abiotiche e' punito con l'arresto sino a tre
anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o
commissivo, in violazione delle disposizioni del presente
decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli
impianti dai quali e' derivato il danno ovvero deriva il
pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa
quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si
presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto
applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena
detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la
pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un
giorno di pena detentiva.
5. In caso di condanna penale o di emanazione del
provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di
cui al comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 22 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno
prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al
comma 2 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
 
Art. 7.
Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato (( consultivo )) in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia (( e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto, )) di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza, (( nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). ))
3. Il Comitato di cui al comma 1 (( propone, )) in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. (( Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ))
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. (( 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- La raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
2003.
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57.»:
«Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella
definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
 
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche, (( ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di speritimentazione, )) non sono consentite.
 
Art. 9.
Norma finanziaria (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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