Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7
Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni per l'universita'

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.
 
Art. 1-bis.(2)
(( Contributi per le universita' e gli istituti
superiori non statali. ))


(( 1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004. ))
 
Art. 1-ter.(2)
(( Programmazione e valutazione delle universita. ))

(( 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))
 
Art. 1-quater.(2) (( Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali. ))

(( 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
 
Art. 1-quinquies.(2)
(( Istituto musicale di Ceglie Messapico. ))

(( 1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 1-sexies.(2)
(( Incarichi di presidenza. ))

(( 1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. ))
 
Art. 1-septies.(2)
(( Organi di ordini professionali. ))

(( 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali. ))
 
Art. 1-octies.(2)
(( Concorso riservato per dirigente scolastico. ))

(( 1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. ))
 
Art. 1-novies.(2)
(( Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti. ))

(( 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito dai seguenti: "C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3. C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2. C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005-2006". ))
 
Art. 2.
Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.
3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 2-bis.(2)
(( Interventi per la tutela dell'ambiente e sui beni culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio. ))

(( 1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2"
sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato";
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalita' previste
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.".
 
Art. 3-bis.(2)
(( Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali. ))

(( 1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il
primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe".
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni".
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse;
b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'";
b) alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse. ))
 
Art. 3-ter.(2)
(( Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. ))

(( 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto";
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,";
d)all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto";
e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'".
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato. ))
 
Art. 4. Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 5.
Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.".
 
Art. 5-bis.(2)
(( Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. ))


(( 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))
 
Art. 5-ter.(2)
(( Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. ))


(( 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in considerazione delle specificita' del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. ))
 
Art. 5-quater.(2)
(( Modifica alla legge 6 luglio 2002,n. 137. ))

(( 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati". ))
 
Art. 5-quinquies.(2)
(( Composizione della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive. ))


(( 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente"; b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo". ))
 
Art. 5-sexies.(2)
(( Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico. ))


(( 1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni". ))
 
Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.";
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
Art. 6-bis.(2)
(( Disposizioni concernenti Trenitalia Spa. ))

(( 1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
 
Art. 6-ter.(2)
(( Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova. ))

(( 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di Genova. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 6-quater (2)
(( Disposizioni in materia di diritti
di imbarco di passeggeri sugli aeromobili ))


(( 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 6-quinquies.(2)
(( Norme in materia di servizio civile nazionale. ))

(( 1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. 2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario, si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita'; c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno; d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione. 2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni";
e) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile";
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio. 2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda";
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore"". ))
 
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,";
2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse;
3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,";
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.
 
Art. 7-bis.(2)
(( Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia. ))

(( 1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 
Art. 7-ter.(2)
(( Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato. ))

(( 1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando: a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 7-quater.(2)
(( Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I. ))


(( 1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 7-quinquies.(2)
(( Tenuta delle liste elettorali. ))

(( 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";
b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)". ))
 
Art. 7-sexies.(2)
(( Aggiornamento degli schedari consolari. ))

(( 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 7-septies(2)
(( Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino". ))

(( 1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del capitale sociale.
2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici".
5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: "2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
 
Art. 7-octies.(2)
(( Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. ))

(( 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))
 
Art. 7-novies.(2) (( Attivita' di formazione ai dipendenti della pubblica
amministrazione. ))


(( 1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione". ))
 
Art. 7-decies.(2)
(( Monopoli di Stato. ))

(( 1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" e' soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,". ))
 
Art. 7-undecies.(2)
(( Reddito minimo di inserimento. ))

(( 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))
 
Art. 7-duodecies. (2)
(( Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria. ))


(( 1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005". ))
 
Art. 7-terdecies.(2)
(( Italia Lavoro Spa. ))

(( 1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
 
Art. 7-quaterdecies.(2)
(( Norma di interpretazione autentica. ))

(( 1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. ))
 
Art. 7-quinquiesdecies.(2) (( Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell' ENPALS.))

(( 1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. ))
 
Art. 7-sexiesdecies.(2)
(( Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree
depresse. ))


(( 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi. ))
 
Art. 7-septiesdecies.(2) (( Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. ))


(( 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente". ))
 
Art. 7-duodevicies.(2) (( Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi.))


(( 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito di dodici mesi. ))
 
Art. 7-undevicies.(2)
(( Disposizioni in materia di tessera sanitaria. ))

(( 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8". ))
 
Art. 7-vicies.
(( Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e
della Guerra di liberazione. ))


(( 1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 7-viciessemel.(2)
(( Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina. ))

(( 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trenta". ))
 
Art. 7-viciesbis.(2)
(( Disposizioni in materia di acque potabili. ))

(( 1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. ))
 
Art. 7-viciester.(2)
(( Rilascio documentazione in formato elettronico. ))

(( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006: a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002; b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004. 2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. ))
 
Art. 7-viciesquater.(2)
(( Disposizioni in materia di carte valori. ))

(( 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. 6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
Art. 7-viciesquinquies.(2) (( Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici. ))

(( 1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorita' amministrative indipendenti". ))
 
Art. 8.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato (previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";

3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse
in euro

Titolo II Pubblica sicurezza | --------------------------------------------------------------------- 4 1. Licenza di porto di pistole, | rivoltelle o pistole automatiche, | armi lunghe da fuoco e bastoni | animati (articolo 42 del testo | unico 18 giugno 1931, n. 773 ed | articoli 74 e 79 del regolamento | 6 maggio 1940, n. 535) |115,00 --------------------------------------------------------------------- 5 1. Licenza di porto di fucile | anche per uso di caccia (legge | 11 febbraio 1392, n. 157, | articolo 22): tassa di rilascio, | di rinnovo e annuale.... |168,00 --------------------------------------------------------------------- 6 1. Autorizzazione all'esercizio | di case da gioco: tassa di | rilascio e per ogni anno di | validita' |539.200,00 --------------------------------------------------------------------- 7 1. Licenza per l'esercizio di | attivita' relative a metalli | preziosi (art. 127 del testo unico| 18 giugno 1931, n. 773 e | articolo 244, primo comma, del | regolamento 6 maggio 1940, n. | 635): tassa di rilascio e per il | rinnovo: | --------------------------------------------------------------------- a) fabbricanti di oggetti preziosi| ed esercenti di industrie o arti | affini.... |404,00 --------------------------------------------------------------------- b) commercianti e mediatori di | oggetti preziosi, nonche' | fabbricanti, commercianti ed | esercenti stranieri che intendono | esercitare nello Stato il | commercio di oggetti preziosi da | essi importati |270,00 --------------------------------------------------------------------- c) agenti, rappresentanti, | commessi viaggiatori e piazzisti | dei fabbricanti, commercianti ed | esercenti stranieri di cui alla | lettera b), che esercitano nello | Stato il commercio di preziosi |81,00 --------------------------------------------------------------------- d) cesellatori, orafi e | incastratori di pietre | preziose.... | --------------------------------------------------------------------- 81,00 | --------------------------------------------------------------------- e) fabbricanti e commercianti di | articoli con montature o | guarnizioni in metalli preziosi |202,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO III Pesca | --------------------------------------------------------------------- 8 1. Licenza per la pesca | professionale marittima | (articolo 4 della legge | 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni| unita' adibita |404,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO IV Proprieta' | --------------------------------------------------------------------- industriale e intellettuale | --------------------------------------------------------------------- 9 1. Brevetti per invenzioni | industriali (regio decreto | 29 giugno 1939, n. 1127; decreto | del Presidente della Repubblica | 26 febbraio 1968, n. 849; decreto | del Presidente della Repubblica | 22 giugno 1979, n. 338): | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di brevetto e | lettera di incarico |54,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la pubblicazione e stampa | delle descrizioni, riassunto e | tavole di disegno: | ---------------------------------------------------------------------
1) se la descrizione, riassunto | e tavole di disegno non superano | le 10 pagine |67,00 --------------------------------------------------------------------- 2) se la descrizione, riassunto o | tavole di disegno superano le 10, | ma non le 20 pagine |101,00 ---------------------------------------------------------------------
3) se la descrizione, riassunto | di tavole di disegno superano le | 20 pagine, ma non 50 pagine |236,00 ---------------------------------------------------------------------
4) se la descrizione, riassunto e| tavole di disegno superano le 50 | pagine, ma non 100 pagine |472,00 ---------------------------------------------------------------------
5) se la descrizione, riassunto | e tavole di disegno superano le | 100 pagine |809,00 --------------------------------------------------------------------- c) per mantenere in vita il | brevetto: | ---------------------------------------------------------------------
primo anno |17,00 ---------------------------------------------------------------------
secondo anno |34,00 ---------------------------------------------------------------------
terzo anno |40,00 ---------------------------------------------------------------------
quarto anno |47,00 ---------------------------------------------------------------------
quinto anno |61,00 ---------------------------------------------------------------------
sesto anno |88,00 ---------------------------------------------------------------------
settimo anno |121,00 ---------------------------------------------------------------------
ottavo anno |168,00 ---------------------------------------------------------------------
nono anno |202,00 ---------------------------------------------------------------------
decimo anno |236,00 ---------------------------------------------------------------------
undicesimo anno |337,00 ---------------------------------------------------------------------

dodicesimo anno |472,00 ---------------------------------------------------------------------
tredicesimo anno |539,00 ---------------------------------------------------------------------
quattordicesimo anno |607,00 ---------------------------------------------------------------------
quindicesimo anno e successivi |741,00 ---------------------------------------------------------------------
2. Licenza obbligatoria su | brevetti per invenzioni | industriali (leggi e decreti | citati nel comma 1): | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda |539,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la concessione |1.820,00 ---------------------------------------------------------------------
3. Trascrizione di atti relativi| ai brevetti (leggi e decreti | citati nel comma 1): per ogni |81,00 9-bis 1. Privativa per nuove brevetto |varieta' vegetali: ---------------------------------------------------------------------
a) tassa di domanda, comprensiva | della tassa di pubblicazione e di | quella per la protezione | provvisoria (prima della | concessione) |236,00 ---------------------------------------------------------------------
b) tassa per il mantenimento in | vita della privativa (dalla | concessione della privativa): | ---------------------------------------------------------------------
1 |101,00 ---------------------------------------------------------------------
2 |135,00 ---------------------------------------------------------------------
3 |168,00 ---------------------------------------------------------------------
4 |202,00 ---------------------------------------------------------------------
5 |236,00 ---------------------------------------------------------------------
6 |270,00 ---------------------------------------------------------------------

7 |303,00 ---------------------------------------------------------------------
8 |337,00 ---------------------------------------------------------------------
9 |371,00 ---------------------------------------------------------------------
10 |404,00 ---------------------------------------------------------------------
11 |438,00 ---------------------------------------------------------------------
12 |472,00 ---------------------------------------------------------------------
13 |505,00 ---------------------------------------------------------------------
14 |539,00 ---------------------------------------------------------------------
15 |573,00 ---------------------------------------------------------------------
16 |607,00 ---------------------------------------------------------------------
17 |640,00 ---------------------------------------------------------------------
18 |674,00 ---------------------------------------------------------------------
19 |708,00 ---------------------------------------------------------------------
20 e successive..... | --------------------------------------------------------------------- 741,00 2. Tasse per le licenze | obbligatorie su privative per | nuove varieta' vegetali: | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda |539,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la concessione |1.820,00 ---------------------------------------------------------------------
3. Tasse per la trascrizione di | atti relativi alle privative per | nuove varieta' vegetali: | --------------------------------------------------------------------- per ogni privativa |81,00 --------------------------------------------------------------------- per la lettera di incarico |34,00 ---------------------------------------------------------------------
4. La tassa di domanda per nuova| varieta' vegetale, comprensiva | della tassa di pubblicazione e di | quella di protezione provvisoria, | non e' rimborsabile. | --------------------------------------------------------------------- 10.1. Brevetto per modelli di | utilita': | --------------------------------------------------------------------- a) per domanda di brevetto |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio del brevetto, | se la tassa e' pagata in un'unica | soluzione |674,00 --------------------------------------------------------------------- c) per il rilascio del brevetto, | se la tassa e' invece pagata in | due rate: | --------------------------------------------------------------------- 1) rata per il primo quinquennio |337,00 --------------------------------------------------------------------- 2) rata per il secondo quinquennio|674,00 --------------------------------------------------------------------- d) per la domanda di licenza | obbligatoria |337,00 --------------------------------------------------------------------- e) per la concessione della |1.348,00 2. Brevetto per modelli licenza |e disegni ornamentali: --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di brevetto |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio del brevetto, | se la tassa e' pagata in una unica| soluzione |674,00 --------------------------------------------------------------------- c) per il rilascio del brevetto, | se la tassa e' invece pagata in | tre rate: | ---------------------------------------------------------------------
a) rata per il I quinquennio |337,00 ---------------------------------------------------------------------
b) rata per il II quinquennio |404,00 ---------------------------------------------------------------------
c) rata per il III quinquennio |674,00 ---------------------------------------------------------------------
d) per il rilascio del brevetto | per disegni tessili, per il quale | la tassa deve essere pagata | annualmente, per ciascun anno |67,00 ---------------------------------------------------------------------
e) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di modelli| o disegni, a norma dell'articolo 6| del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, se la tassa e' pagata in | un'unica soluzione |1.348,00 ---------------------------------------------------------------------
f) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di modelli| o disegni, a norma dell'articolo 6| del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, se la tassa e' invece | pagata in tre rate: | --------------------------------------------------------------------- 1) rata per I quinquennio |404,00 --------------------------------------------------------------------- 2) rata per il II quinquennio |674,00 --------------------------------------------------------------------- 3) rata per il III quinquennio |1.011,00 ---------------------------------------------------------------------
g) per il rilascio del brevetto | di un tutto o una serie di disegni| tessili a norma dell'articolo 6 | del regio decreto 25 agosto 1940, | n. 1411, per i quali la tassa deve| pagata annualmente, per ciascun | anno |101,00 ---------------------------------------------------------------------
3. Brevetto per modelli di | utilita' e brevetto per modelli e | disegni ornamentali: | --------------------------------------------------------------------- a) per la lettera d'incarico |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il ritardo nel pagamento | delle rate quinquennali della | tassa di concessione (entro il | semestre) |81,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia |81,00 --------------------------------------------------------------------- 11 1. Registrazione per marchi | d'impresa (articoli da 36 a 40 del| regio decreto 21 giugno 1942, n. | 929): | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di primo | deposito |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio dell'attestato | di primo deposito o di quello di | rinnovazione: | --------------------------------------------------------------------- 1) riguardante generi di una sola | classe |67,00 --------------------------------------------------------------------- 2) per ogni classe in piu' |34,00 ---------------------------------------------------------------------
2. Registrazione per marchi | collettivi: | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda di primo | deposito |135,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il rilascio dell'attestato | di primo deposito o di quello di | rinnovazione riguardante generi di| una o piu' classi |202,00 ---------------------------------------------------------------------
3. Domanda di registrazione | internazionale del marchio o di | rinnovazione |135,00 ---------------------------------------------------------------------
4. Registrazioni per marchi | d'impresa o per marchi collettivi,| nazionali o internazionali: | --------------------------------------------------------------------- a) per lettera di incarico |34,00 --------------------------------------------------------------------- b) per il ritardo nella | rinnovazione della registrazione | (entro il semestre) |34,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento |81,00 --------------------------------------------------------------------- 12 1. Registrazione delle | topografie dei prodotti a | semiconduttori (legge 21 febbraio | 1989, n. 70): | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda |1.011,00 --------------------------------------------------------------------- b) per la registrazione |809,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia |81,00 --------------------------------------------------------------------- 13 1. Certificati complementari di| protezione di medicinali (legge | 19 ottobre 1991, n. 349) e di | prodotti fitosanitari: | --------------------------------------------------------------------- a) per la domanda: |404,00 --------------------------------------------------------------------- b) per ciascun anno di | mantenimento in vita del | certificato |1.011,00 --------------------------------------------------------------------- c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia |67,00 --------------------------------------------------------------------- 14 1. Registrazione di atti tra | vivi che trasferiscono in tutto o | in parte diritti di autore o | diritti connessi al loro esercizio| o costituiscono sugli stessi | diritti di godimento o di | garanzia, nonche' di atti di | divisione o di societa' relativi | ai diritti medesimi (articolo 104 | della legge 22 aprile 1941, n. | 633) per ogni registrazione |81,00 ---------------------------------------------------------------------
2. Deposito, con dichiarazione | di riserva dei diritti, di dischi | fonografici o apparecchi analoghi | e di progetti di lavori | dell'ingegneria o lavori analoghi | (articoli 77, 99 e 105 della legge| 22 aprile 1941, n. 633, modificata| con decreto del Presidente della | Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):| --------------------------------------------------------------------- a) per ogni disco o apparecchio | analogo |81,00 --------------------------------------------------------------------- b) per ogni progetto |34,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO VI radio e televisione | --------------------------------------------------------------------- 17 1. Libretto di iscrizione alle | radiodiffusioni per la detenzione | di apparecchi atti o adattabili | alla ricezione delle | radioaudizioni o delle diffusioni | televisive (articolo 6 del regio | decreto-legge 21 febbraio 1938, n.| 246, convertito dalla legge | 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 | e 2 della legge 10 febbraio 1954, |

n. 1150; articolo 1 della legge | 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2| e 8 della legge 15 dicembre 1967, | n. 1235; articolo 1 del | decreto-legge 1° febbraio 1977, n.| 11, convertito dalla legge 31 | marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio | 1989, n. 171): | --------------------------------------------------------------------- a) per ogni abbonamento alle | radioaudizioni |0,70 --------------------------------------------------------------------- d) per ogni abbonamento alle | radioaudizioni mediante apparecchi| stabilmente installati: | --------------------------------------------------------------------- 2) su autoscafi non soggetti a | tassa automobilistica (unita' da | diporto e navi non da diporto) |20,00 --------------------------------------------------------------------- g) per ogni abbonamento alle | diffusioni televisive mediante | apparecchi stabilmente installati | su autoscafi di cui alla lettera | d) n. 2: | --------------------------------------------------------------------- 1) riguardante apparecchi di | ricezione in bianco e nero |34,00 --------------------------------------------------------------------- 2) riguardante apparecchi di | ricezione anche a colori |236,00 --------------------------------------------------------------------- 18 1. Concessione per la | installazione e l'esercizio di | impianti per la diffusione via | etere in ambito locale | (articolo 22 della legge 6 agosto | 1990, n. 223): | --------------------------------------------------------------------- a) di programmi televisivi: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |2.022,00 --------------------------------------------------------------------- b) di programmi radiofonici: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |337,00 ---------------------------------------------------------------------
2. Concesione per | l'installazione e l'esercizio di | impianti per la diffusione via | etere su tutto il territorio | nazionale (articolo 22 della legge| 6 agosto 1990, n. 223): | --------------------------------------------------------------------- a) di programmi televisivi: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |6.740,00 --------------------------------------------------------------------- b) di programmi radiofonici: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |1.348,00 ---------------------------------------------------------------------
3. Concessione per | l'installazione e l'esercizio di | reti per la diffusione via cavo di| programmi televisi (articolo 6 del| decreto legislativo 22 febbraio | 1991, n. 73): | --------------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00 --------------------------------------------------------------------- b) tassa annuale |1.685,00 --------------------------------------------------------------------- 19 1. Autorizzazione per la | trasmissione di programmi | televisivi in contemporanea via | etere o via cavo (articolo 22 | della legge 6 agosto 1990, n. 223 | e articolo 11 del decreto del | Presidente della Repubblica | 22 febbraio 1991, n. 73): | --------------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio |5.392,00 --------------------------------------------------------------------- b) tassa annuale |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- 20 1. Autorizzazione | all'installazione e all'esercizio | di impianti ripetitori per la | ricezione e la contemporanea | ritrasmissione nel territorio | nazionale di programmi televisivi | (articoli 38 e 43 della legge 14 | aprile 1975, n. 103): | --------------------------------------------------------------------- a) irradiati da organismi di | radiodiffusione esteri secondo le | leggi vigenti nei rispettivi | Paesi: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |2.696,00 --------------------------------------------------------------------- b) irradiati dalle concessionarie | del servizio pubblico di | radiodiffusione nazionale: | --------------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00 --------------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |270,00 --------------------------------------------------------------------- TITOLO VII | --------------------------------------------------------------------- professioni, arti e mestieri | --------------------------------------------------------------------- 22 Iscrizioni riguardanti le voci | della tariffa soppressa | dall'articolo 3, comma 138, della | legge 28 dicembre 1995, n. 549, e | precedentemente iscritte agli | articoli sotto indicati della | tariffa approvata con il decreto | ministeriale 20 agosto 1992, | pubblicato nel supplemento | ordinario n. 106 alla Gazzetta | Ufficiale n. 196 del 21 agosto | 1992 |168,00 ---------------------------------------------------------------------
1. Mediatori nel ruolo delle | camere di commercio, industria, | artigianato e agricoltura | (articolo 70); | ---------------------------------------------------------------------
2. Costruttori, imprese ammesse | a gestire in appalto delle | Ferrovie dello Stato e imprese | ammesse a gestire servizi di | raccolta, trasporto e smaltimento | dei rifiuti urbani (articolo 71); | ---------------------------------------------------------------------
3. Esercenti imprese di | spedizione per terra, per mare e | per aria ed esportatori dei | prodotti ortofrutticoli | (articolo 72); | ---------------------------------------------------------------------
4. Agenti di assicurazione e | mediatori di assicurazione | (articolo 73); | ---------------------------------------------------------------------

5. Periti assicurativi per | l'accertamento e la stima dei | danni ai veicoli a motore ed ai | natanti (articolo 74); | ---------------------------------------------------------------------
6. Concessionari del servizio di|

riscossione dei tributi e | collettori (articolo 75); | ---------------------------------------------------------------------
7. Giornali e periodici | (articolo 82); | ---------------------------------------------------------------------
8. Esercizio di attivita' | industriali o commerciali e di | professioni arti o mestieri | (articolo 86) | --------------------------------------------------------------------- TITOLO VIII | --------------------------------------------------------------------- altri atti | --------------------------------------------------------------------- 23 1. Bollatura e numerazione di | libri e registri (articolo 2215 | del codice civile): per ogni 500 | pagine o frazione di 500 pagine |67,00
 
Allegato 2-quater
(articolo 1, comma 300)

----> Parte del provvedimento in formato grafico <----

Allegato 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)

----> Parte del provvedimento in formato grafico <----

Allegato 2-sexies
(articolo 1, comma 300)

----> Parte del provvedimento in formato grafico <----
 
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