Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 dicembre 2004
Graduatorie regionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2003 delle imprese artigiane.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che prevede, in particolare, al punto 5, comma 4, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che il Ministro delle attivita' produttive determini con proprio decreto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi della predetta legge n. 488/1992 e prevede che, a tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della stessa legge n. 488/1992 sia utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e amministrata con contabilita' separata dal gestore del Fondo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane, che prevede, all'art. 2, che per l'attuazione dei suddetti interventi il Ministero delle attivita' produttive si avvale del soggetto gestore del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di seguito denominato «Artigiancassa S.p.a.», sulla base di apposito contratto;
Visti, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto che attribuisce ad Artigiancassa S.p.a. l'istruttoria delle domande e l'art. 9, comma 1 del medesimo decreto che prevede che, entro trenta giorni dal termine della fase istruttoria di cui al citato art. 8, Artigiancassa S.p.a. forma, per ciascuna regione e provincia autonoma, una graduatoria dei programmi ammissibili e la trasmette al Ministero delle attivita' produttive per la relativa approvazione e pubblicazione;
Vista la circolare applicativa n. 946364 del 7 ottobre 2003 del suddetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2003, n. 261;
Vista la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2004 tra il Ministero delle attivita' produttive ed Artigiancassa S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2003;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003, n. 21, con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992;
Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare al bando per le imprese artigiane nella misura del 10% di quelle assegnate al settore industria, pari a 123.508.000,00 di euro, suddivisi per ciascuna regione e provincia autonoma secondo le percentuali e relativi importi indicati nella tabella di cui all'allegato 1 allo stesso decreto del 24 luglio 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, per quanto di competenza del bando per le imprese artigiane, a 123.508,00 di euro;
Visto che il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Nazionale - PON SIL, nella riunione dell'8 novembre 2004, ha approvato il nuovo testo del Complemento di programmazione del PON SIL, nell'ambito del quale si prevede che l'importo pari a 40.000.000,00 di euro sia destinato al cofinanziamento della misura 1.1, legge n. 488/1992 con riferimento al bando per le imprese artigiane e limitatamente alle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) oggetto di intervento dello stesso PON;
Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal C.I.P.E. con la richiamata delibera del 9 maggio 2003, n. 21, le risorse risultano cosi' ripartite:

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| | Risorse |
| | aggiuntive PON | Risorse
Regione |Nazionali nuove| OB. 1 | disponibili =====================================================================
Piemonte | 3.436.875,00 | | 3.436.875,00 ---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta | 116.598,00 | | 116.598,00 ---------------------------------------------------------------------
Lombardia | 1.948.858,00 | | 1.948.858,00 ---------------------------------------------------------------------
Bolzano | 201.734,00 | | 201.734,00 ---------------------------------------------------------------------
Trento | 99.941,00 | | 99.941,00 ---------------------------------------------------------------------
Veneto | 1.884.081,00 | | 1.884.081,00 ---------------------------------------------------------------------
Friuli | | | Venezia-Giulia | 568.186,00 | | 568.186,00 ---------------------------------------------------------------------
Liguria | 1.658.288,00 | | 1.658.288,00 ---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna | 599.649,00 | | 599.649,00 ---------------------------------------------------------------------
Toscana | 2.674.359,00 | | 2.674.359,00 ---------------------------------------------------------------------
Umbria | 1.041.982,00 | | 1.041.982,00 ---------------------------------------------------------------------
Marche | 823.591,00 | | 823.591,00 ---------------------------------------------------------------------
Lazio | 3.453.532,00 | | 3.453.532,00 ---------------------------------------------------------------------
Totale | | | Centro-Nord | 18.507.674,00 | | 18.507.674,00 ---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | 4.520.191,00 | | 4.520.191,00 ---------------------------------------------------------------------
Molise | 2.716.310,00 | | 2.716.310,00 ---------------------------------------------------------------------
Campania | 25.086.535,00 | 10.277.121,00 | 35.363.656,00 ---------------------------------------------------------------------
Puglia | 17.199.798,00 | 7.046.187,00 | 24.245.985,00 ---------------------------------------------------------------------
Basilicata | 4.667.018,00 | 1.911.923,00 | 6.578.941,00 ---------------------------------------------------------------------
Calabria | 12.931.312,00 | 5.297.530,00 | 18.228.842,00 ---------------------------------------------------------------------
Sicilia | 25.170.436,00 | 10.311.492,00 | 35.481.928,00 ---------------------------------------------------------------------
Sardegna | 12.585.218,00 | 5.155.747,00 | 17.740.965,00 ---------------------------------------------------------------------
Totale sud |104.876.818,00 | 40.000.000,00 | 144.876.818,00 ---------------------------------------------------------------------
Totale nazionale|123.384.492,00 | 40.000.000,00 | 163.384.492,00

Considerato che l'importo complessivo di cui sopra, pari a euro 163.384.492,00, rappresenta la quota che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della citata legge n. 57/2001, va ad integrare le disponibilita' del Fondo ivi citato;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 febbraio 2004 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del 2003 per le imprese artigiane;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi per la formazione delle graduatorie riguardanti le domande presentate per il bando del 2003 per le imprese artigiane;
Viste le graduatorie regionali dei programmi ammissibili alle agevolazioni, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, formate da Artigiancassa S.p.a.;
Considerato che le risorse disponibili per la formazione delle graduatorie sono state utilizzate secondo i criteri previsti dalla normativa, tenendo conto peraltro degli oneri, per compensi ad Artigiancassa S.p.a. ed altri adempimenti, previsti dall'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale del 21 novembre 2002 e dalla convenzione, in data 12 febbraio 2004, stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed Artigiancassa S.p.a., ai sensi del medesimo articolo;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.

1. Le graduatorie regionali concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 delle imprese artigiane ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/21 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.

1. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni sono disposti, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato decreto ministeriale 21 novembre 2002, dai competenti Comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni, in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse. I relativi oneri saranno a carico della contabilita' separata del Fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
 
Art. 3.

1. Le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'; non si procede al detto inserimento automatico qualora l'impresa interessata vi rinunci formalmente con nota raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al soggetto gestore entro il trentesimo giorno antecedente il termine di conclusione dell'attivita' istruttoria.
2. Le predette modalita' di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003.
 
Art. 4.

1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dal soggetto gestore alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 9 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 64 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 65 a pag. 84 <----
 
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