Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 9 novembre 2004
Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e sucessive modifiche;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;
Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;
Visto il parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2002 dalla Commissione di riserva dell'area marina protetta «Cinque Terre» sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo della medesima area marina protetta «Cinque Terre», avanzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di Ente gestore;
Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 18 luglio 2002 presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del suddetto Ente parco, in qualita' di Ente gestore dell'area marina protetta;
Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta «Cinque Terre», trasmessa in data 3 giugno 2003 dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di Ente gestore;
Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Levanto con la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre espresso dalla provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004;
Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi del citato art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso, con alcuni rilievi e correzioni, dalla regione Liguria con delibera di giunta regionale prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot n. 49091/134 del 14 aprile 2004;
Ritenuto opportuno accogliere le osservazioni della regione Liguria con la nota prot: n. DPN/2D/7706/2004 del 16 marzo 2004 in particolare, relativamente alla possibilita' di effettuare la balneazione nelle zone A, disciplinata e contingentata dal soggetto gestore, nel rispetto delle finalita' istitutive dell'area marina protetta;
Visto i1 parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Cinque Terre»;
Decreta:

Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», e' integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.
 
Art. 2.
Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Cinque Terre».
 
Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato' esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
e) «imbarcazione», qualsiasi unita' navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
f) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
g) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
h) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
i) «natante», qualsiasi unita' navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
j) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
k) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
l) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
m) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
n) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore;
p) «ripopolamento attiva», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
q) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
r) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;
 
Art. 4.
Finalita'

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 5.
Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Cinque Terre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 3 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto |Latitudine |Longitudine A1) |44° 09'.05 N |009° 37'.10 E (in costa) B) |44° 08'.29 N. |009° 36'.06 E C) |44° 03'.54 N |009° 43'.48 E D1) |44° 04'.99 N |009° 45'.68 E (in costa)
2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.
 
Art. 6.
Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:
a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto |Latitudine |Longitudine E1) |44° 08'.65 N |009° 37'.42 E (in costa) E) |44° 08'.46 N |009° 37'.24 E F) |44° 08'.05 N |009° 37'.58 E G) |44° 07'.88 N |009° 38'.29 E H) |44° 08'.16 N, |009° 38'.55 E H1) |44° 08'.25 N |009° 38'.34 E (in costa)
b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto |Latitudine |Longitudine T1) |44° 05'.43 N |009° 44'.37 E (in costa) T) |44° 05'.53 N |009° 44'.17 E U) |44° 05'.34 N |009° 44'.48 E U1) |44° 05'.58 N |009° 44'.81 E (in costa)
3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:
a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto |Latitudine |Longitudine L1). |44° 08'.98 N |009° 37'.10 E (in costa) L) |44° 08'.79 N |009° 36'.86 E M) |44° 07'.81 N |009° 37'.67 E N) |44° 07'.81 N |009° 38'.32 E P) |44° 08'.51 N |009° 38'.94 E P1) |44° 08'.68 N |009° 38'.58 E (in costa)
b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto |Latitudine |Longitudine Q1) |44° 05'.79 N |009° 44'.36 E (in costa) Q) |44° 05'.79 N |009° 44'.07 E R) |44° 05'.47 N |009° 43'.67 E S) |44° 05'.04 N |009° 44'.31 E S1) |44° 05'.52 N |009° 44'.94 E (in costa)
4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5.
 
Art. 7.
Attivita' non consentite

1. Nell'area marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attivita' che possano alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente quanto previsto all'art. 9, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non e' consentita:
a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio; l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 8.
Attivita' consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Cinque Terre» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite:
2.

Zona A di riserva integrale a) le attivita' di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attivita' di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore; c) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base A del monitoraggio dell'area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti; d) la navigazione a remi, autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti; e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina potetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

Zona B di riserva generalea a) le attivita' consentite in zona A; b) la navigazione a vela e a remi; c) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocita' non superiore ai 5 nodi; d) la navigazione a motore alle unita' navali adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate, e alle attivita' dei centri d'immersione, autorizzata dal soggetto gestore, a velocita' non superiore ai 5 nodi; e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone individuate mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; f) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; g) l'attivita' di pescaturismo, riservata alle inprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; h) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; i) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; j) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali.

Zona C di riserva parziale a) le attivita' consentite in zona A e in zona B; b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocita' non superiore ai 10 nodi; c) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; f) la navigazione ai mezzi di linea, a velocita' non superiore ai 15 nodi.
3. Tutte le attivita' consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e', ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», secondo le modalita' indicate dal successivo art. 10.
 
Art. 9.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, resta affidata all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, gia' individuato dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre.
2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore di cui al comma 1:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane di cui al comma 2;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di cui all'art. 10, comma 2;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 10.
Disciplinare provvisorio e Regolamento

1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarita' e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con Regolamento, di cui al comma 2, le modalita' e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto.
2. Il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre», formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attivita' consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformita' con il presente decreto istitutivo, e' recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto.
5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attivita' di cui all'art. 8 per le quali e' previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.
6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' di cui all'art. 8, il soggetto gestore puo' prevedere nel disciplinare provvisorio e nel Regolamento misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le finalita' istitutive, il soggetto gestore predispone e attua iniziative per la specifica valorizzazione delle realta' socio-economiche locali, con prioritario riferimento alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi.
 
Art. 11.
Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonche' sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 14, comma 2.
2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 
Art. 12.
Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze - in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti - di cui alla legge della regione Liguria del 28 aprile 1999, n. 13, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono realizzati mediante concertazione con il soggetto gestore dell'area marina protetta.
 
Art. 13.
Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.
 
Art. 14.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 15.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di «Cinque Terre» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Roma, 9 novembre 2004
Il Ministro: Matteoli
 
Allegato
----> Vedere Planimetria a pag. 36 della G.U. <----
 
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