Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 gennaio 2005 |
Modifica dei decreti datati 31 dicembre 2003, relativamente alla commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva mecoprop, per i quali non e' stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194; Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 1, del sopra citato decreto che fissa al 31 maggio 2005 il periodo di tempo per consentire l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop; Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non e' stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260; Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito un periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; Ritenuto di dover rettificare i decreti sopra citati portando al 31 maggio 2005 la data ultima per lo smaltimento della scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop; Visto in particolare l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Ritenuto di dover rettificare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003; Decreta:
Art. 1. 1. A parziale modifica dei decreti in data 31 dicembre 2003, la commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva mecoprop, e' consentita fino al 31 maggio 2005, anziche' fino al 30 luglio 2005, come previsto dal decreto ministeriale del 16 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta modifica nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 13 gennaio 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato B PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI MECOPROP, REVOCATI CON DECRETI DIRIGENZIALI IN DATA 31 DICEMBRE 2003, LE CUI SCORTE DEVONO ESSERE SMALTITE ENTRO IL 31 MAGGIO 2005 AI SENSI DEL DM 26 NOVEMBRE 2003.
----> Vedere Tabella a pag. 22 della G.U. <---- |
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