Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO 27 dicembre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta di modifica dell'art. 40, comma 3, e l'aggiunta nel Titolo Il, Capo IV, dell'art. 37-bis dello Statuto, approvata dal senato accademico nella seduta del 15 novembre 2004;
Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del senato accademico del 10 dicembre 2004;
Vista la nota del 10 dicembre 2004, prot. n. 29791, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, venivano trasmesse al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica di statuto approvate dal senato accademico;
Vista la nota ministeriale del 22 dicembre 2004, prot. n. 4138 con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da comunicare in merito alle proposte di modifica dell'art. 40, comma 3, e dell'aggiunta dell'art. 37-bis;
Ravvisata la necessita' di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;
Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena e' modificato secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. Dopo l'art. 37 e' aggiunto un art. 37-bis del seguente tenore:
«1. E' Scuola Superiore dell'Universita' degli studi di Siena la Scuola Superiore "S. Chiara" per il dottorato di ricerca e il post-laurea.
2. La Scuola Superiore «S. Chiara» per il dottorato di ricerca e il post-laurea ha l'obbiettivo di proporre un polo di alta qualificazione dei percorsi post-laurea ed in particolare del dottorato di ricerca che ne garantisca l'elevata qualita' anche attraverso il potenziamento della loro internazionalizzazione.
3. La Scuola ha autonomia didattica, organizzativa, regolamentare ed e' centro di spesa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo.
4. Gli organi, la struttura amministrativa e le attivita' della Scuola saranno disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
5. Le risorse a disposizione della Scuola consistono nei fondi ad essa destinati dal M.I.U.R., dall'Ateneo, da Enti e istituzioni pubbliche o private».
 
Art. 3.
1. Alla fine del comma 3 dell'art. 40 dello statuto, dopo: «Pro-Rettore», e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui al termine del quadriennio il Rettore ricopra un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale il senato accademico con la maggioranza di due terzi ravvisi un superiore interesse dell'Universita' e per il cui svolgimento sia requisito essenziale rivestire la carica di Rettore, le date per le elezioni sono procrastinate in modo da far coincidere il termine del mandato rettorale con quello dell'incarico di cui sopra, e comunque non oltre un anno.».
 
Art. 4.
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale di Ateneo.

Siena, 27 dicembre 2004

Il rettore: Tosi
 
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