Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 gennaio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Calicchio Fabio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Vista l'istanza del sig. Calicchio Fabio, nato a Dornach (Svizzera) il 26 maggio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Bauingenieur», conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom als Bauingenieur» conseguita presso l'«Eidgenossische Technische Hochschule Zurich» in data 17 aprile 1997; Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, maturati in Svizzera come attestato dalla soc. Gruner di Basilea; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella in atti depositato; Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) composizione architettonica; 2) urbanistica oppure a scelta del richiedente 1 anno di tirocinio; Decreta:
Al sig. Calicchio Fabio, nato a Dornach (Svizzera) il 25 maggio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) composizione architettonica; 2) urbanistica oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 1 anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 13 gennaio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
|
|
|