Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2005
Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2 e 3, che sono aggiunti dopo l'allegato 5, con la denominazione di allegati 6, 7 e 8, al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2004, relativo alle modifiche al modello delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il predetto provvedimento ha modificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione del modello di pagamento e dell'avviso di intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del citato decreto n. 602 del 1973.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce l'obbligatorieta' del sistema di riscossione tramite ruolo delle entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, con la sola esclusione di quelli economici.
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al debitore iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
In attuazione della citata norma il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dal decreto 11 settembre 2000 e dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002 e del 29 luglio 2004, ha approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalita' differenziate.
Cio' premesso e considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori modalita' di impugnazione dei ruoli, si provvede con il presente atto ad aggiungere tre allegati al citato decreto del 28 giugno 1999 mediante integrazione del provvedimento del 29 luglio 2004.
Sono stati, pertanto, predisposti tre fogli distinti, uno con le avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero di somme di natura non tributaria per le quali non sussiste la competenza delle commissioni tributarie, un altro con le avvertenze relative ai ruoli emessi dalle direzioni regionali per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e un terzo con le avvertenze relative ai ruoli emessi in applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, per il recupero di crediti di altri Stati membri dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, compresivi dei relativi interessi, sanzioni e spese. Nei predetti fogli sono riportate le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale e' possibile chiedere informazioni e le indicazioni sul come e a chi presentare ricorso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).
Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4).
Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2004.
Roma, 7 gennaio 2005
Il direttore: Ferrara
 
Allegato 1

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER IL RECUPERO DI CREDITI NON TRIBUTARI

Richiesta di informazioni e di riesame
in autotutela del ruolo

Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio e' possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe ne' sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento e' il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato. Quando e come presentare ricorso Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorita' giudiziaria ordinaria:
nelle forme previste dall'art. 617 del codice di procedura civile, ove si contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della sua notifica;
nelle forme previste dall'art. 615 del codice di procedura civile ove si facciano valere fatti sopravvenuti in epoca successiva alla sentenza, tali da incidere sul diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Richiesta di sospensione del pagamento In caso di ricorso avverso la cartella di pagamento, e' possibile presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento, all'ufficio che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Richiesta di pagamento a rate Per pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve essere presentata domanda in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.
 
Allegato 2

RUOLI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI
IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Richiesta di informazioni e di riesame
in autotutela del ruolo

Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni alla direzione regionale che ha emesso il ruolo, indicata nel dettaglio degli addebiti. Alla medesima direzione e' possibile richiedere il riesame in autotutela.
La richiesta non interrompe ne' sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento e' il direttore della direzione regionale o un suo delegato.

Quando e come presentare ricorso

Quando presentare il ricorso.
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica della cartella. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dal direttore regionale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 puo' contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare ricorso.
Il contribuente deve:
intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la direzione regionale che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;
notificare il ricorso alla direzione che ha emesso il ruolo spedendolo alla direzione stessa senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso.
Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
le proprie generalita';
il codice fiscale;
il rappresentante legale, se chi fa ricorso e' una societa' o un ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
la direzione regionale contro cui ricorre;
il numero della cartella;
i motivi del ricorso;
le conclusioni, cioe' la richiesta che il contribuente rivolge alla commissione tributaria provinciale.
E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.
N.B. se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.

Costituzione in giudizio.
Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
l'originale del ricorso, se e' stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che e' conforme al ricorso originale gia' spedito per posta o consegnato;
la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle spese. Richiesta di sospensione del pagamento Il contribuente che fa ricorso puo' presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento alla direzione regionale che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.
 
Allegato 3

RUOLI EMESSI IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, n. 69, PER IL RECUPERO DI CREDITI SORTI IN UN ALTRO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA

Richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo

Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio e' possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe ne' sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento e' il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.

Quando e come presentare ricorso

Quando presentare il ricorso.
Il contribuente puo' presentare ricorso in commissione tributaria soltanto per vizi propri della cartella di pagamento entro sessanta giorni dalla data della notifica. Nel caso in cui il contribuente intenda contestare il credito o il titolo esecutivo emesso dallo Stato estero deve adire l'organo competente in tale Stato, secondo le disposizioni ivi vigenti.

A chi presentare ricorso.
Il contribuente deve:
intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;
notificare il ricorso all'ufficio finanziario che ha emesso il ruolo spedendolo all'ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso.
Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
le proprie generalita';
il codice fiscale;
il rappresentante legale, se chi fa ricorso e' una societa' o un ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
l'ufficio finanziario contro cui ricorre;
il numero della cartella;
i motivi del ricorso;
le conclusioni, cioe' la richiesta che il contribuente rivolge alla commissione tributaria provinciale.
E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.
N.B. se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.

Costituzione in giudizio.
Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
l'originale del ricorso, se e' stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che e' conforme al ricorso originale gia' spedito per posta o consegnato;
la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che abbia contestato il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato estero puo' chiedere la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione sul ricorso da parte dell'organo competente dello Stato estero, all'ufficio che ha emesso il ruolo, che puo' concederla su conforme parere dell'autorita' richiedente dello Stato estero.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo, il quale puo' concederla, sentita l'autorita' richiedente dello Stato estero.
 
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