Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 gennaio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Schaffer Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza della sig.ra Schaffer Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologa e dell'attivita' di psicoterapeuta»;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciatura en psicologia"» presso l'Universidad de Buenos Aires" il 23 settembre 2000;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Colegio de Psicologos de la PCIA. de BS. AS Distrito XII»" dal 29 agosto 2001 numero matricola 60.997;
Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi 14 settembre 2004 e del 14 dicembre 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa per la psicologia ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Considerato che la documentazione prodotta relativamente alla psicoterapia riguarda soltanto formazione e non attivita' professionale e che pertanto non esistono i presupposti per il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta;
Decreta:

Alla sig.ra Schaffer Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1952, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A. La domanda relativa all'attivita' di psicoterapeuta e' respinta.
Roma, 13 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
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